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Sentenza

Sentenza n. 14581/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202412752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato sulla base dei plurimi precedenti penali del coniuge convivente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, incensurata, stabilmente inserita nel tessuto sociale ed economicamente integrata in Italia, ha impugnato il diniego opposto dal Ministro dell’Interno alla domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. La censura centrale consisteva nella mancata considerazione della sua posizione personale e nell’illegittima valorizzazione di condotte penalmente rilevanti riferibili esclusivamente al marito convivente. La ricorrente ha inoltre dedotto la contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto al rilascio al coniuge della carta di soggiorno, nonché il contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato sulla valutazione discrezionale delle prospettive di piena integrazione della richiedente e del suo nucleo familiare, alla luce dei numerosi precedenti penali del coniuge.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il diniego adeguatamente motivato e coerente con gli esiti dell’istruttoria, escludendo difetti nella ricostruzione dei fatti o nel percorso logico-giuridico dell’Amministrazione. Secondo il Collegio, la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un giudizio ampiamente discrezionale di opportunità, volto a verificare le prospettive di ottimale e definitiva integrazione nella comunità nazionale, e tale valutazione può estendersi anche ai componenti del nucleo familiare, soprattutto quando si tratti di un coniuge convivente legato da un rapporto stabile e affettivo. I plurimi precedenti penali del marito, ricadenti anche nel decennio anteriore alla domanda, sono stati quindi ritenuti ragionevolmente valutabili come elementi sintomatici di rischio per la piena integrazione del nucleo familiare e per l’adesione ai valori dell’ordinamento. Il riferimento alla condotta del coniuge non è stato considerato lesivo del principio di personalità della responsabilità penale, poiché gli effetti della valutazione restano limitati al piano amministrativo e riguardano il rischio prospettico connesso ai benefici che la cittadinanza può produrre per i familiari. Il Tribunale ha inoltre escluso la contraddittorietà tra il rilascio al coniuge del permesso di soggiorno UE e il diniego di cittadinanza, trattandosi di procedimenti fondati su presupposti e parametri diversi: il primo riguarda la pericolosità sociale e le fattispecie ostative tipizzate dalla disciplina dell’immigrazione, mentre il secondo comporta una valutazione più ampia e prognostica sull’opportunità dell’ingresso stabile nella comunità nazionale. L’integrazione sociale ed economica della ricorrente e del suo nucleo familiare è stata ritenuta un requisito ordinario e preliminare del soggiorno regolare, non sufficiente di per sé a fondare la concessione della cittadinanza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, oggetto della domanda della ricorrente e del diniego impugnato.

  • art. 5 l. 91/1992

    Richiamato con riferimento alla possibilità di acquisto della cittadinanza per effetto della cittadinanza del coniuge, quale beneficio indiretto rilevante nella valutazione amministrativa.

  • art. 6 l. 91/1992

    Richiamato per distinguere i fattori ostativi tassativamente previsti per l’acquisto della cittadinanza iure matrimonii dalla più ampia valutazione discrezionale propria della naturalizzazione.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Richiamato per evidenziare la non espellibilità degli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana.

  • art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Richiamato per il regime del permesso di soggiorno per motivi familiari spettante agli stranieri legati da rapporti familiari con cittadini italiani.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

    La disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una verifica della pericolosità sociale secondo parametri specifici e fattispecie penali tipizzate, differenti da quelli applicabili alla concessione discrezionale della cittadinanza.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato per qualificare l’integrazione e la regolarità della posizione dello straniero come presupposti ordinari dell’ingresso e del soggiorno, non equivalenti al possesso dei requisiti per la cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato per la rilevanza dell’integrazione sociale ed economica ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, quale requisito preliminare ma non sufficiente per la naturalizzazione.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione l’Amministrazione esercita un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare, anche in chiave prognostica, la piena e stabile integrazione del richiedente e la sua adesione ai valori costituzionali della Repubblica.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza per naturalizzazione l’Amministrazione può prendere in considerazione, con adeguata motivazione e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche condotte penalmente rilevanti di un familiare convivente, in particolare del coniuge, quando il rapporto stabile e affettivo sia ritenuto idoneo a incidere sulle prospettive di integrazione del nucleo familiare.
  • La valorizzazione amministrativa dei precedenti penali di un familiare del richiedente non costituisce imputazione al richiedente della responsabilità penale altrui, se gli effetti della valutazione restano confinati al giudizio discrezionale di idoneità alla naturalizzazione e al rischio prospettico per la comunità nazionale.
  • Il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e la concessione della cittadinanza per naturalizzazione perseguono finalità e applicano parametri diversi: l’esito favorevole del primo procedimento non impedisce il diniego della cittadinanza fondato su una più ampia valutazione prognostica dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente e del suo nucleo familiare.
  • La stabile integrazione sociale ed economica dello straniero regolarmente soggiornante costituisce un requisito ordinario e preliminare del soggiorno legale, ma non attribuisce di per sé un diritto alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione né prevale automaticamente sugli elementi negativi valutati dall’Amministrazione.
  • Nel procedimento di naturalizzazione possono essere valutati gli elementi rilevanti maturati nel decennio anteriore alla domanda, quale periodo di osservazione funzionale alla verifica dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente e del suo nucleo familiare.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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