Cassazione Civile, Ordinanza n. 13031/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione e il verbale presupposto, con cui era stata sanzionata per aver transitato con un motoscafo NCC all'interno della zona a traffico limitato acquea del centro storico di Venezia senza preventiva comunicazione al Comune e occupando uno spazio acqueo in concessione a terzi. Il Giudice di pace aveva annullato gli atti ritenendo illegittime le fonti regolamentari comunali, ma in appello il Tribunale aveva riformato la decisione e confermato la sanzione. In cassazione la società denunciava, con un unico motivo, violazione di norme costituzionali, del diritto UE sulla libera circolazione e concorrenza, della legge n. 287/1990 e falsa applicazione delle disposizioni comunali e dell'ordinanza dirigenziale veneziana, sostenendo che la disciplina comunale avesse introdotto una discriminazione tra NCC autorizzati dal Comune di Venezia e NCC autorizzati da altri Comuni, non giustificata né proporzionata; deduceva inoltre che la propria attività non fosse abusiva, essendo autorizzata dal Comune di San Stino di Livenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la disciplina comunale richiamata, nella parte in cui limitava l'accesso alla ZTL acquea ai soli NCC autorizzati da altri Comuni, introduceva una restrizione non consentita dalla normativa statale e regionale di settore, risolvendosi in un eccesso di potere e non costituendo valida attuazione della legge quadro sui servizi pubblici non di linea. Ha valorizzato anche la segnalazione dell'AGCM sulle distorsioni concorrenziali create da tale disciplina. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito nei limiti della contestazione residua, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione opposta. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, sia dei gradi di merito sia di legittimità, in ragione della novità delle questioni e del sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato il motivo nel merito, escludendone l'inammissibilità per genericità o difetto di interesse.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente intellegibile quanto alla ricostruzione dei fatti processuali rilevanti.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della denunciata disparità di trattamento tra operatori NCC.
art. 16 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla libertà di circolazione.
art. 41 Cost.
Invocato dalla ricorrente con riguardo alla libertà di iniziativa economica e alla disciplina concorrenziale.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 117, comma 2, lett. e) e m), Cost.
Invocato dalla ricorrente per il riparto di competenze e la tutela della concorrenza.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente per la libera circolazione dei servizi e la disciplina della concorrenza.
Reg. 2454/1992
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti UE asseritamente violate.
Reg. 12/1998
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti UE asseritamente violate.
Reg. 1073/2009
Richiamato dalla ricorrente tra le fonti UE asseritamente violate.
artt. 1, 2, 3 e 8 L. 287/1990
Richiamati come norme sulla tutela della concorrenza e del mercato; la Corte ha dato rilievo alla segnalazione AGCM sulle distorsioni concorrenziali create dalla disciplina comunale.
art. 4 l. 21/1992
La legge quadro attribuisce alle Regioni competenze in materia di autoservizi pubblici non di linea.
art. 5 l. 21/1992
Attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare nel settore, entro i limiti della normativa statale e regionale.
art. 5 bis l. 21/1992
Richiamato dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto che la disciplina comunale non potesse giustificare la disparità introdotta.
art. 7 bis d.lgs. 267/2000
Base sanzionatoria dell'illecito contestato per violazione delle disposizioni comunali.
art. 11, comma 1, l. 21/1992
La Corte ha affermato che la previsione comunale non costituiva corretta attuazione di tale norma e non consentiva l'esclusione dei titolari di licenze rilasciate da altri Comuni.
art. 12, comma 5, l. reg. Veneto 63/1993
"il numero complessivo delle licenze di taxi rilasciate e il numero di autorizzazioni per le altre attività di trasporto acqueo dovrà comunque sempre tenere conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e, in particolar modo per ciò che riguarda la città di Venezia e l'intero ambito lagunare, degli effetti del moto ondoso derivanti dalla circolazione dei natanti a motore"
La Corte ha interpretato la norma come rilevante per la regolazione del traffico e per la valutazione dei presupposti al rilascio delle autorizzazioni, ma non come fonte di un potere di distinguere il transito sulla base del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
art. 21 l. 287/1990
Richiamato per la segnalazione dell'AGCM sulle distorsioni concorrenziali prodotte dall'ordinanza comunale.
art. 21 bis l. 287/1990
Citato nella segnalazione AGCM, menzionata dalla ricorrente come possibile base per ulteriori poteri dell'Autorità.
art. 4, art. 49, art. 91, art. 96, art. 101 e art. 102 TFUE
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione delle regole sulla libera circolazione e concorrenza.
Massime di principio
- La potestà regolamentare comunale in materia di autoservizi pubblici non di linea deve restare nei limiti della legge statale e regionale: non può introdurre restrizioni o divieti che, pur presentati come misure organizzative del traffico, si traducano in limitazioni non previste dalla normativa primaria.
- Quando una disciplina locale discrimina gli operatori in base al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, imponendo a taluni un divieto o una forte compressione dell'accesso al servizio o alla circolazione, il giudice deve verificarne la compatibilità con la normativa sovraordinata e, se del caso, disapplicarla ove viziata da eccesso di potere o illegittimità derivata.
- Le esigenze di tutela del traffico, dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico possono giustificare regolazioni del servizio, ma non autorizzano il Comune a perseguire tali fini mediante criteri selettivi basati sulla provenienza dell'autorizzazione, se tali criteri non trovano base nella legge.
- La segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può costituire un elemento significativo per valutare la presenza di distorsioni concorrenziali, pur non essendo di per sé decisiva se la verifica di legittimità va compiuta sulla base delle fonti normative applicabili.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo non è inammissibile per genericità quando consente di ricostruire, sia pure sinteticamente, l'iter processuale e le ragioni di censura, e quando permane un interesse concreto all'annullamento della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12936/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12937/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12940/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12941/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12942/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12944/2024 del 13/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →