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Sentenza

Sentenza n. 1173/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Questore di Torino, in data -OMISSIS- Prot. nr. -OMISSIS- (notificato al ricorrente in data 22/11/2024), a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo proposta in data -OMISSIS- da -OMISSIS-; - del decreto della Prefettura di Torino - AREA IV - Prot. Uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha decretato il rigetto del ricorso gerarchico proposto in data -OMISSIS- da -OMISSIS- avverso il diniego del Questore di Torino nr. -OMISSIS-; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto - o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente;

Giustizia amministrativa202501086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Torino, fondato sull’incompletezza documentale del fascicolo, sulla mancata presentazione all’appuntamento per l’acquisizione dei dati biometrici e sulla mancata produzione della documentazione richiesta nel preavviso di rigetto, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte della Prefettura. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto non gli sarebbe stato notificato presso l’indirizzo di residenza indicato nella domanda, ma sarebbe stato soltanto depositato presso lo Sportello unico dell’Ufficio Immigrazione. In secondo luogo, ha lamentato l’omesso esame degli elementi di integrazione socio-lavorativa e familiare dedotti in sede gerarchica, consistenti nella relazione affettiva con una cittadina italiana, nella nascita di tre figli e nella prosecuzione dell’attività lavorativa nel settore dell’edilizia e della decorazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, non risultando che l’Amministrazione avesse dato esecuzione all’ordinanza cautelare con cui era stato disposto il riesame dell’istanza. Nel merito, ha accolto entrambe le censure. Ha rilevato che il deposito del preavviso presso lo Sportello unico, senza successiva notificazione all’indirizzo di residenza, non soddisfaceva gli obblighi partecipativi: l’Amministrazione era in condizione di individuare e utilizzare l’indirizzo del richiedente, anche mediante le informazioni già disponibili relative alla sua residenza, alla sua impresa e al precedente permesso di soggiorno. Il presunto disinteresse del privato non poteva giustificare l’omissione del preavviso né sanarne gli effetti. Il giudice ha inoltre accertato un significativo difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la Prefettura non aveva esaminato né spiegato l’eventuale irrilevanza degli elementi documentati relativi ai vincoli familiari e all’integrazione lavorativa, limitandosi a richiamare il presunto disinteresse procedimentale. Il diniego e il rigetto gerarchico sono stati pertanto annullati ai fini del riesame, restando impregiudicata la decisione sostanziale che l’Amministrazione potrà assumere nella riedizione del potere, nel rispetto dell’effetto conformativo concernente gli obblighi partecipativi, istruttori e decisori. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere portato effettivamente a conoscenza dell’interessato mediante notificazione presso l’indirizzo disponibile, non potendo il mero deposito presso un ufficio sostituire l’adempimento quando non vi siano ostacoli materiali o informative alla notificazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il giudice richiama la disposizione in relazione alla mancata produzione in giudizio della copia del kit postale contenente l’istanza amministrativa, dalla quale presumibilmente risultava l’indirizzo del richiedente.

  • art. 26 d.lgs. 286/1998

    La norma è richiamata quale disposizione rilevante per la valutazione degli elementi di integrazione ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, senza che il giudice definisca in via conclusiva il loro peso sostanziale.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    In caso di diniego del titolo di soggiorno, l’Amministrazione deve valutare la sussistenza di vincoli familiari; l’omesso esame di tali elementi determina un deficit istruttorio e un vizio di motivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto deve essere effettivamente comunicato all’interessato presso l’indirizzo di residenza o altro recapito conosciuto dall’Amministrazione; il mero deposito presso un ufficio amministrativo non integra il contraddittorio procedimentale quando la notificazione sia concretamente possibile.
  • Il comportamento ritenuto negligente o disinteressato del privato non esonera l’Amministrazione dall’adempimento degli obblighi partecipativi previsti dalla legge e non sana l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
  • Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve esaminare gli elementi documentati relativi ai vincoli familiari e all’integrazione socio-lavorativa dell’interessato e deve motivare specificamente le ragioni della loro eventuale irrilevanza o insufficienza.
  • L’annullamento del diniego per violazione delle garanzie partecipative o per difetto di istruttoria comporta, di regola, la riedizione del potere: il giudice non predetermina necessariamente l’esito sostanziale del nuovo procedimento, ma vincola l’Amministrazione al rispetto degli obblighi partecipativi, istruttori e motivazionali accertati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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