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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47031/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sobrio era stato condannato per raccolta di funghi epigei senza autorizzazione in Zona "A" del Parco Nazionale dell'Aspromonte (violazione artt. 13, c.1 e 30 legge n.394/1991). Il ricorso per cassazione contestava: 1) la ricostruzione fattuale del Tribunale, sostenendo che non vi era prova che i funghi fossero stati raccolti nella Zona "A" (argomento basato sulla circostanza che il controllo avvenne in area adiacente); 2) l'erronea applicazione della sola pena pecuniaria (anziché pena detentiva congiunta), con la conseguenza che la sentenza sarebbe divenuta inappellabile ai sensi dell'art. 593, c.3 c.p.p., precludendo al condannato un secondo grado di merito; 3) che la raccolta di funghi sarebbe regolata dalla normativa regionale (L.R. Calabria n.30/2001 e disposizioni statali d'ordine amministrativo), e non dalla disposizione penale nazionale, con richiamo al principio di tassatività penale e possibile profilo di illegittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi: 1) il primo motivo è inammissibile in sede di legittimità perché di natura eminentemente fattuale e le dichiarazioni degli agenti non sono state contestate quanto alla utilizzabilità o veridicità; 2) il secondo motivo è infondato: la Corte aderisce all'orientamento secondo cui la sentenza di condanna alla sola ammenda è inappellabile "in ogni caso" ai sensi dell'art. 593, c.3 c.p.p., come interpolato dalla legge n.11/2018, per cui l'erronea applicazione della sola ammenda non rende la sentenza appellabile; inoltre l'errore ha portato vantaggio al ricorrente (pena meno afflittiva) quindi manca interesse all'impugnazione; 3) il terzo motivo è infondato perché la disciplina regionale/statale sulla raccolta di funghi opera solo negli ambiti in cui tale attività è oggettivamente consentita, mentre all'interno delle Zone "A" dei parchi nazionali la raccolta è in via di principio vietata dalla legge n.394/1991. La Corte ha inoltre ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale per vaghezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge n.394 del 1991, art. 13 comma 1

    La raccolta di funghi nelle Zone "A" (riserva integrale) è vietata salvo espressa autorizzazione; la norma è interpretata come norma penale che vieta qualsiasi intervento/attività non autorizzata nelle Zone protette.

  • legge n.394 del 1991, art. 30

    Prevede le sanzioni per le violazioni della disciplina dei parchi; richiamata per l'attribuzione della rilevanza penale alla condotta contestata.

  • codice di procedura penale, art. 593 comma 3

    "sono inappellabili" (aggiornato dalla legge n.11/2018 con l'inserimento delle parole "in ogni caso")

    La Corte interpreta la norma alla luce dell'appendice normativa (legge n.11/2018) nel senso che le sentenze di condanna alla sola ammenda sono inappellabili "in ogni caso", anche se la sola ammenda è stata erroneamente applicata per reati puniti con pena congiunta; tale inappellabilità esclude il diritto del condannato al secondo grado di merito.

  • legge n.11 del 2018, art. 2 comma 1 lettera a)

    Ha interpolato il testo dell'art. 593 c.p.p. inserendo l'espressione "in ogni caso", rafforzando l'assolutezza dell'inappellabilità delle sentenze alla sola ammenda.

  • legge Regione Calabria n.30 del 2001

    Regolamenta la raccolta di funghi nel territorio regionale (requisiti soggettivi e sanzioni amministrative), ma opera solo negli ambiti territoriali ove la raccolta è ammessa e non deroga al divieto penale vigente nelle Zone "A" dei parchi nazionali.

  • legge dello Stato n.352 del 1993 e DPR n.376 del 1995

    Norme statali che disciplinano aspetti amministrativi della raccolta dei funghi; rilevate come quadro normativo amministrativo applicabile solo dove l'attività è consentita, non opponibile alla disciplina penale dei parchi.

  • Costituzione, art. 25 comma 2

    Richiamato dal ricorrente in tema di principio di legalità penale (tassatività delle fattispecie); la Corte ha ritenuto che il precetto penale richiamato non sia vago e non giustifichi la dedotta illegittimità costituzionale.

Massime di principio

  • I motivi di impugnazione che sono essenzialmente di fatto (contestazione della ricostruzione probatoria del giudice di merito) sono spesso inammissibili in Cassazione e devono essere contestati nelle forme e sedi idonee (appello) o riguardare profili di diritto.
  • Una sentenza di condanna che applica la sola ammenda è inappellabile ai sensi dell'art. 593, c.3 c.p.p., come interpretato dopo la modifica introdotta dalla legge n.11/2018: tale inappellabilità opera anche quando l'applicazione della sola ammenda sia, in astratto, errata; salvo diversa pronuncia giurisprudenziale alternativa, la Cassazione potrebbe confermare l'inappellabilità.
  • Se l'errore del giudice è in favore dell'imputato (pena meno afflittiva), il condannato può mancargli l'interesse ad impugnare per ottenere un vantaggio processuale (es. accesso al secondo grado), limitando la possibilità di impugnazione.
  • La disciplina regionale/amministrativa che autorizza o disciplina la raccolta di funghi non prevale sulle norme penali che vietano specifiche condotte all'interno di aree protette; prima di invocare la prevalenza della normativa regionale è necessario verificare l'effettiva compatibilità territoriale con le aree consentite.
  • Per contestare validamente in Cassazione una sentenza, è strategico: a) sollevare questioni di diritto (non solo di fatto); b) contestare la utilizzabilità o la veridicità delle prove nel merito, se possibile con elementi formali; c) se si intende impugnare la pena irrogata, considerare il diverso esito a seconda che l'impugnazione sia promossa dalla difesa o dalla pubblica accusa.
  • Se si ritiene che la pena applicata sia errata e ciò impedisca l'appello, la Procura può proporre impugnazione per far correggere la sanzione; la difesa dovrebbe valutare ricorsi straordinari o questioni di legittimità costituzionale solo se sussistono profili chiari di vaghezza o sovrapposizione normativa.

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