Sentenza n. 8038/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/690/2026, Numero Protocollo CA/45904/2026 del 16.03.2026, inviata dal Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa - E.Q. SUAP Ambito Prati - Ufficio OSP, notificata il 16.03.2026, con la quale veniva comunicato il diniego alle istanze Prot. CA/190647 del 22.11.2021, Prot. CA/70751 del 03.05.2022, di nuova concessione per occupazione di suolo pubblico emergenza Covid-19 e della comunicazione di mantenimento Prot. CA/147873 del 12.09.2022 (quest'ultima relativa alla seconda istanza), funzionali all'esercizio di somministrazione sito in Via Fabio Massimo n. 80/A Roma, e veniva disposta la rimozione della medesima osp entro sette giorni dalla notifica; della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale nella parte in cui inserisce Via Fabio Massimo nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere"; dell' art. 9 co. 3° della Delibera dell'Assemblea Capitolina di ROMA Capitale n.118 del 06.03.2025 , nella parte in cui si traduce in divieto di concedere le osp, anche emergenziali, al di sotto del marciapiede e sulla fila degli stalli di sosta, con riferimento alle molteplici strade inserite nell'Annesso D del Regolamento Viario - PGTU, tra cui Via Fabio Massimo; della Delibera dell'Assemblea Capitolina di ROMA Capitale n. 81/2020 punto 6;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nuove concessioni per occupazione di suolo pubblico emergenziale e ordine di rimozione dell'occupazione entro sette giorni, oltre agli atti regolamentari e pianificatori presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego relativo alle istanze di nuova concessione per occupazione di suolo pubblico emergenziale e alla comunicazione di mantenimento dell'occupazione funzionale all'esercizio di somministrazione sito in via Fabio Massimo, nonché la disciplina comunale e il PGTU nella parte in cui qualificano la strada come appartenente alla viabilità principale e limitano le occupazioni di suolo pubblico. Ha dedotto: difetto di motivazione per il mero richiamo alla normativa e alla giurisprudenza senza considerare le osservazioni endoprocedimentali; lesione del legittimo affidamento derivante dalla mancata precedente repressione dell'occupazione, effettuata dal 2021; difetto di motivazione e istruttoria per il richiamo a orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la precedente disciplina; erronea interpretazione dell'art. 20 del Codice della strada quanto alla possibilità di occupare la carreggiata e ai limiti delle occupazioni sui marciapiedi; erronea classificazione di via Fabio Massimo, che secondo la ricorrente avrebbe caratteristiche incompatibili con una strada di quartiere e assimilabili a una strada interzonale; illegittimità del PGTU per l'inclusione nella viabilità principale di strade con livelli di servizio differenti; illegittimità dell'art. 9 della disciplina comunale del 2025 per il divieto o la limitazione delle occupazioni sulla sede stradale e sugli stalli di sosta; illegittimità dell'ordine di rimozione entro sette giorni.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la qualificazione di via Fabio Massimo come strada appartenente alla viabilità principale, richiamando precedenti della Sezione e del Consiglio di Stato. La classificazione del PGTU costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta illogicità; nel caso concreto è risultata ragionevole in relazione ai flussi di traffico veicolare e pedonale e alla funzione di collegamento con la rete viaria principale circostante. Il rinvio operato dall'art. 9 della disciplina comunale del 2025 alla viabilità principale del PGTU è stato ritenuto legittimo e idoneo a precludere, in via generale, le occupazioni commerciali della sede stradale, comprese le aree di sosta, salvo le eccezioni espressamente previste per la fascia di sosta laterale sulle strade aventi determinate caratteristiche. L'art. 20 del Codice della strada non impedisce al Comune di escludere in via generale l'occupazione della carreggiata, poiché l'occupazione di suolo pubblico comporta un'ampia discrezionalità nella scelta delle aree, delle dimensioni, dei tempi, delle modalità e delle restrizioni necessarie al bilanciamento degli interessi viabilistici, urbanistici, architettonici e paesaggistici. Anche l'eventuale illegittimità della disciplina nella parte in cui ammette occupazioni sulla fascia di sosta laterale sarebbe comunque irrilevante, poiché nel caso concreto tale fascia non era presente. Le censure procedimentali non sono state ritenute caducanti, in quanto il diniego era vincolato dalla disciplina applicabile. Non sussisteva inoltre un legittimo affidamento: la precedente tolleranza o mancata repressione dell'occupazione emergenziale non poteva sostituire il rilascio della concessione né fondare un affidamento tutelabile. È stato ritenuto legittimo anche l'ordine di rimozione entro sette giorni, perché non operava alcuna proroga legislativa in assenza di una concessione già rilasciata, il termine era previsto dall'art. 19, comma 3, della disciplina comunale e non risultava incompatibile con la tutela cautelare. Spese compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 56 c.p.a.
La disciplina della tutela cautelare non impedisce di fissare un termine di sette giorni per la rimozione dell'occupazione abusiva.
art. 20 Codice della strada
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a determinate condizioni. 3. Nei centri abitati le occupazioni commerciali sui marciapiedi sono ammesse alle condizioni previste dalla norma.
La disposizione non impedisce al Comune di adottare una disciplina più restrittiva e di escludere in via generale le occupazioni commerciali della carreggiata sulla viabilità principale.
art. 2, comma 2, Codice della strada
La classificazione delle strade secondo le tipologie del Codice della strada può coesistere con la qualificazione della strada come appartenente alla viabilità principale operata dal PGTU.
art. 9 DAC Roma Capitale n. 118/2025
1. Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto del Codice della strada e del PGTU. 2. Sulle strade urbane di tipo A) e D), ricomprese nella viabilità principale, è vietata ogni occupazione della sede stradale; sulle strade della viabilità principale aventi caratteristiche intermedie possono essere concesse occupazioni solo sul marciapiede. 3. Sulle strade urbane di tipo E), ricomprese nella viabilità principale, le occupazioni possono essere concesse solo sul marciapiede e sulla fascia di sosta laterale, nei limiti dell'art. 20 del Codice della strada.
La disciplina comunale è legittima nel collegare il divieto o la limitazione delle occupazioni alla qualificazione della strada come viabilità principale del PGTU; l'eccezione relativa alla fascia di sosta laterale è derogatoria e va interpretata restrittivamente.
art. 19, comma 3, DAC Roma Capitale n. 118/2025
Prevede il termine di sette giorni per la rimozione dell'occupazione, ritenuto congruo dal giudice.
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 21/2015
Il PGTU e il relativo Regolamento viario possono qualificare una strada come appartenente alla viabilità principale; tale scelta discrezionale è sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta illogicità.
Massime di principio
- La classificazione di una strada come appartenente alla viabilità principale mediante il PGTU costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo in presenza di travisamento dei fatti o manifesta illogicità; è ragionevole quando trova fondamento nei flussi di traffico e nella funzione di collegamento con la rete viaria principale.
- La qualificazione di una strada secondo le categorie del Codice della strada, come strada di quartiere o interzonale, non è incompatibile con la sua ulteriore inclusione nella viabilità principale ai fini della disciplina comunale delle occupazioni di suolo pubblico.
- L'amministrazione comunale può disciplinare in modo generale e restrittivo le occupazioni commerciali della sede stradale sulla viabilità principale, anche escludendole dalla carreggiata e dagli stalli di sosta, nell'esercizio della discrezionalità necessaria a tutelare sicurezza e circolazione stradale.
- Quando il diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico è vincolato dalla disciplina applicabile, gli eventuali vizi procedimentali o motivazionali non determinano l'annullamento dell'atto se non avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
- La precedente tolleranza o mancata repressione di un'occupazione emergenziale di suolo pubblico non determina un legittimo affidamento tutelabile se non è mai stata rilasciata una concessione amministrativa.
- In assenza di una concessione già rilasciata, non opera una proroga legislativa della concessione e l'amministrazione può ordinare la rimozione dell'occupazione entro il termine previsto dalla disciplina comunale.
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