Cassazione Penale, Sentenza n. 15913/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per appropriazione indebita aggravata sostenendo: carenza dell'elemento soggettivo (assenza di intenzione di appropriarsi del bene) e dell'elemento oggettivo (assenza di fine di lucro); inesistenza dell'aggravante per essere venditore professionale di beni antichi; vizio nella valutazione della prova testimoniale (violazione art.606 lett. e) c.p.p. e art.192 c.p.p., mancanza di indicazione dei risultati e dei criteri della valutazione); prescrizione del reato e mancanza della condizione di procedibilità (querela) richiamando articoli del codice penale sulla prescrizione; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (particolare tenuità del danno art.62 n.4 c.p. e attenuanti generiche art.62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso era confuso e mal costruito, prevalentemente attinente a questioni di merito non sindacabili in cassazione; le censure riguardanti la valutazione delle prove non superano il limite del sindacato di legittimità (mancanza o manifesta illogicità della motivazione non dedotta); la contestata prescrizione è infondata perché il ricorrente ha confuso le date di consegna e di mancata restituzione; questioni non dedotte in appello (es. tardività della querela) non possono essere esaminate in cassazione; le doglianze sulle attenuanti erano generiche e non confrontate adeguatamente con la motivazione della sentenza di appello. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., lett. e)
Limita in Cassazione i motivi consentiti: il ricorso non può essere fondato su riedizione dei fatti o sulla semplice rivalutazione della prova; il motivo richiamato (valutazione testimoniale) non è idoneo se non mostra mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 192 c.p.p.
Regola la valutazione della prova testimoniale; il ricorrente contestava l'assenza di indicazioni sui risultati e criteri adottati, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse adeguata.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)
Imposta l'obbligo di esposizione chiara e motivata delle ragioni di fatto e di diritto nel ricorso; la mancanza di tale esposizione rende il ricorso inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e, se del caso, a una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e con profili di colpa; applicata per la sanzione di euro 3.000.
art. 62 n.4 c.p.
Prevede la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato o dimostrato i presupposti per la sua concessione.
art. 62-bis c.p.
Regola le attenuanti generiche: dopo la riforma la sola incensuratezza non è sufficiente; il ricorso non ha fornito elementi concreti per confutare la motivazione di appello che ha negato la diminuente.
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato come base procedurale per il contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso.
art. 606, comma f terzo e art. 609, comma secondo c.p.p.
Principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo eccezioni; invocato per escludere l'esame della tardività della querela non dedotta in appello.
art. 129, 157, 158, 159 e seguenti c.p.
Norme sul decorso e calcolo della prescrizione e interruzioni; la Corte ha ritenuto il motivo di prescrizione manifestamente infondato per errore nel computo delle date dagli atti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è limitata a motivi di legittimità previsti dall'art.606 c.p.p.; non è un terzo giudice del merito e non può rivedere la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- I motivi di cassazione devono essere formulati con chiarezza e specificità (art.581 c.p.p.); ricorsi confusi o generici sono facilmente dichiarati inammissibili.
- Questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in cassazione salvo che siano rilevabili d'ufficio o non fosse possibile dedurle in grado d'appello: occorre promuovere in modo organico le censure già nel secondo grado.
- Le doglianze sulle attenuanti (tenuità del danno o attenuanti generiche) devono contenere specifici elementi fattuali e un confronto con la motivazione della sentenza impugnata; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La contestazione della prescrizione richiede una ricostruzione temporale precisa e documentata del fatto e dei termini di decorso/interruzione; errori di computo o confusione delle date portano a rigetto.
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni economiche verso la cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione del ricorso.
- Quando si impugna una decisione di merito è essenziale indicare espressamente i profili di legge che si ritengono violati, e spiegare in che modo la motivazione è carente o illogica, fornendo argomentazioni puntuali e non una semplice riedizione dei fatti.
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