R.R. Lombardia 4/2017
Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Lombardia la programmazione triennale e annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale, l’accesso, l’assegnazione, la permanenza e la gestione degli alloggi SAP, con uso di piattaforma regionale, requisiti economici e soglie di decadenza. Prevede anche regole specifiche per indigenti, categorie sociali, Forze di polizia/Vigili del fuoco/Forze armate e Polizia locale, oltre a norme transitorie oggi in gran parte esaurite.
Programmazione e assegnazione dei servizi abitativi pubblici e sociali in Lombardia
Disciplina dei servizi abitativi pubblici e sociali in Lombardia
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e i criteri per l’accesso, l’assegnazione, la permanenza e la gestione dei servizi abitativi pubblici. Il sistema ruota attorno a una programmazione territoriale triennale e annuale, gestita dai Comuni capofila con il supporto degli enti proprietari e della piattaforma informatica regionale.
Ambito di applicazione e struttura della programmazione
La programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale coincide con l’ambito territoriale del piano di zona. Gli strumenti comunali sono il piano triennale e il piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali. Il piano triennale ha funzione strategica, di integrazione con le politiche territoriali, sociali, dell’istruzione e del lavoro; quello annuale serve ad aggiornare e attuare il piano triennale.
Piano triennale: contenuti, approvazione e trasmissione
Il piano triennale deve:
- definire il quadro conoscitivo e ricognitivo del territorio e dell’offerta abitativa;
- individuare il fabbisogno abitativo primario;
- quantificare il patrimonio destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali e le unità prevedibilmente disponibili nel triennio;
- indicare strategie e obiettivi di sviluppo, in coerenza con il piano regionale dei servizi abitativi e con i programmi di alienazione e valorizzazione del patrimonio pubblico;
- definire le azioni contro il disagio e l’emergenza abitativa;
- indicare misure per sostenere accesso e mantenimento dell’abitazione.
L’assemblea dei sindaci designa un Comune capofila. Il piano è approvato dall’assemblea, su proposta del capofila e sentita l’ALER competente, entro il 31 dicembre; per Milano lo approva il Comune di Milano. Entro 15 giorni dall’approvazione il piano è trasmesso alla Regione e pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni dell’ambito e degli enti proprietari.
Piano annuale: aggiornamento, riserve e monitoraggio
Il piano annuale individua e aggiorna l’offerta assegnabile nell’anno e deve essere avviato dal Comune capofila entro il 31 ottobre di ogni anno. Il piano annuale:
- aggiorna la consistenza del patrimonio;
- individua le unità pubbliche e sociali assegnabili nell’anno, incluse quelle derivanti da turn over, da nuove costruzioni o recuperi, da conferimenti privati e quelle non assegnabili per manutenzione;
- stabilisce eventuali soglie percentuali per l’assegnazione a nuclei indigenti;
- recepisce eventuali quote fino al 20% per categorie individuate dall’articolo 14;
- determina eventuali categorie di particolare e motivata rilevanza sociale;
- definisce la quota fino al 20% per Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate e Polizia Locale;
- determina le unità da destinare ai servizi abitativi transitori;
- definisce misure di sostegno all’accesso e al mantenimento dell’abitazione;
- quantifica le unità assegnate nell’anno precedente.
Il piano annuale è approvato entro il 31 dicembre e trasmesso entro 15 giorni alla Regione. La Giunta regionale monitora il pieno utilizzo delle unità destinate ai servizi abitativi pubblici.
Obblighi informativi, anagrafe e pubblicità
Comuni, ALER e operatori accreditati devono comunicare entro il 31 ottobre al Comune capofila le unità prevedibilmente disponibili nel triennio; la mancata comunicazione integra inadempimento di un obbligo informativo. Gli enti proprietari devono registrare le unità nell’anagrafe regionale del patrimonio, che è condizione necessaria anche per l’accesso ai contributi regionali. Devono inoltre pubblicare sulla piattaforma regionale le unità immediatamente assegnabili, quelle che diverranno assegnabili tra avviso e scadenza per le domande e quelle non assegnabili per manutenzione.
Nucleo familiare e requisiti soggettivi di accesso
Ai fini dei servizi abitativi pubblici, il nucleo familiare comprende la persona singola, i coniugi non separati, le unioni civili, i conviventi di fatto conviventi da almeno due anni, i figli conviventi o, in casi specifici, non conviventi con provvedimenti giudiziari, e i parenti/affini conviventi da almeno un anno. Per cittadini di Paesi terzi rilevano i familiari regolarmente soggiornanti in Italia. Sono ammessi anche nuclei di nuova formazione, se costituiti con matrimonio o unione civile da non più di due anni o da costituirsi prima della consegna dell’alloggio.
Requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici
Per accedere ai SAP occorre:
- cittadinanza italiana, UE o titolo di soggiorno idoneo, nei casi previsti;
- residenza anagrafica o attività lavorativa in Lombardia;
- ISEE non superiore a 16.000 euro e rispetto delle soglie patrimoniali previste;
- assenza di diritti reali su alloggi adeguati;
- assenza di precedenti decadenze, annullamenti o occupazioni abusive nei termini indicati;
- assenza di cessione illecita dell’alloggio precedentemente assegnato;
- assenza di precedente assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, salvo perimento senza risarcimento.
I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda e dell’assegnazione e permanere nel rapporto, salvo le regole specifiche sulla permanenza economica e patrimoniale.
Requisiti patrimoniali, esclusioni e nuclei con nuova formazione
Per i nuclei con un solo componente la soglia patrimoniale è 22.000 euro; per gli altri è 16.000 euro incrementati secondo il parametro della scala di equivalenza. Non impediscono l’accesso: la proprietà di un alloggio inagibile, la nuda proprietà e la proprietà di un alloggio sottoposto a pignoramento, dalla data dell’ordinanza di vendita. Per i nuclei di nuova formazione non ancora costituiti, devono essere indicati gli ISEE delle famiglie di provenienza e si considera il valore minore.
Categorie che non applicano alcuni termini e categorie speciali
I termini di convivenza minima non si applicano, tra gli altri, ai soggetti affidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria e a ultrasessantacinquenni, invalidi o disabili con invalidità permanente pari o superiore al 66% o con grave handicap o prognosi infausta. Per l’integrazione sociale sono previste categorie diversificate, tra cui anziani, famiglie di nuova formazione, nuclei monoparentali, separati/divorziati non assegnatari della casa familiare, soggetti in procedura di sovraindebitamento, appartenenti alle Forze di Polizia/Vigili del Fuoco/Forze Armate, disabili e altre categorie di particolare rilevanza sociale, incluse le professioni sanitarie o di interesse sanitario operanti in Lombardia nel SSN.
Avviso pubblico e presentazione delle domande
Il Comune capofila emana l’avviso pubblico per l’ambito territoriale del piano; per Milano provvede il Comune di Milano. L’avviso deve prevedere un termine per le domande non inferiore a 30 giorni e indicare requisiti, modalità di presentazione via piattaforma regionale, servizi di supporto, criteri di valutazione, termini per rettifiche del punteggio, stipula del contratto, responsabili del procedimento ed eventuali riserve.
Le unità pubblicate per l’avviso includono quelle immediatamente assegnabili, quelle che si libereranno entro la scadenza e quelle non assegnabili per manutenzione. Gli avvisi sono pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori. Se il Comune capofila indice più avvisi nello stesso anno, l’intervallo tra due avvisi non può superare sei mesi. Sono possibili avvisi dedicati per famiglie con handicap grave.
Mancata emanazione dell’avviso da parte del Comune capofila
Se il Comune capofila non emana avvisi negli ultimi sei mesi, un Comune dell’ambito con alloggi disponibili può attivare la convocazione dell’assemblea dei sindaci e, in caso di mancato accordo o inerzia, intimare l’adempimento al capofila. Decorso inutilmente il termine, il Comune proponente può pubblicare un avviso per tutte le unità disponibili sul proprio territorio e su quello dell’ALER, per 30 giorni, riservato ai nuclei residenti o lavoratori nel Comune; i nuclei indigenti possono partecipare solo se residenti.
Domanda di assegnazione e requisiti dell’alloggio
La domanda si presenta esclusivamente in via informatica tramite la piattaforma regionale. Il richiedente può chiedere l’assegnazione di un alloggio adeguato nel Comune di residenza o di lavoro; se non disponibile, in un altro Comune dello stesso piano di zona. I nuclei indigenti possono presentare domanda solo per gli alloggi del Comune di residenza, con possibilità di estensione al Comune di lavoro o a un terzo Comune dell’ambito, se previsto e solo in Comuni con più di 5.000 abitanti.
L’alloggio è adeguato in relazione alla superficie utile residenziale rispetto al numero dei componenti; per una persona sono previsti, di regola, 28-46 mq, fino a 78 mq per 6 persone, con regole di esclusione di balconi e pertinenze e con adeguamento alle esigenze di disabilità. Il richiedente può indicare fino a due unità abitative; le preferenze non sono vincolanti per l’ente proprietario, che può assegnare anche in zone limitrofe o altrove. Le unità disponibili sono pubblicate con dati identificativi, superficie, vani, immagini, piano, ascensore, barriere, riscaldamento, spese stimate e numero di domande.
Supporto alla domanda e inammissibilità
Comuni, ALER ed enti gestori devono fornire supporto tramite postazioni telematiche e personale dedicato; possono avvalersi anche di CAAF e altri soggetti senza fini di lucro. La domanda è inammissibile nei casi previsti dalla legge regionale di riferimento.
Unità abitative nello stato di fatto e ristrutturazioni a carico dell’assegnatario
Le unità non assegnabili per carenza di manutenzione possono essere pubblicate e assegnate con specifici avvisi. Per ciascuna devono essere indicati gli interventi necessari e i costi stimati. Le spese a carico dell’assegnatario non possono superare 15.000 euro IVA inclusa e sono scomputate dal canone, entro massimo 48 mensilità. Prima del contratto va stipulata una convenzione, eseguiti i lavori e verificata la loro regolare esecuzione.
Graduatorie, punteggio e rettifiche
La piattaforma attribuisce un indicatore di bisogno abitativo (ISBAR) e le graduatorie sono distinte per ente proprietario e territorio comunale. Il punteggio considera condizioni familiari, abitative, economiche, durata della residenza e eventuali categorie di rilevanza sociale. In caso di pari punteggio, contano in ordine: disagio familiare, disagio abitativo, disagio economico, residenza comunale, residenza regionale e punteggio per altre categorie sociali.
Le graduatorie provvisorie sono approvate entro cinque giorni dalla scadenza delle domande e pubblicate immediatamente. Entro 15 giorni il richiedente può chiedere rettifica del punteggio solo per invalidità civile riconosciuta successivamente alla chiusura dell’avviso. L’ente decide in 15 giorni; in mancanza, la rettifica si intende accolta. Le graduatorie definitive sono pubblicate entro i successivi cinque giorni.
Assegnazione agli indigenti e categorie riservate
I nuclei in condizione di indigenza sono quelli con ISEE pari o inferiore a 3.000 euro. A tali nuclei è riservato il 20% delle unità disponibili nell’anno solare, con arrotondamento all’unità superiore; per le ALER la quota si applica distintamente a ciascun territorio comunale. I Comuni possono superare la soglia per il patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle spese. Al momento dell’assegnazione ai nuclei indigenti, i servizi sociali definiscono un progetto individuale di recupero dell’autonomia economica e sociale.
Per le altre categorie di integrazione sociale, il piano annuale può prevedere riserve e categorie di particolare rilevanza sociale; tali riserve non si applicano agli avvisi dedicati per Forze di Polizia/Vigili del Fuoco/Forze Armate, Polizia Locale e famiglie con handicap grave.
Regole speciali per Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate e Polizia Locale
È prevista una disciplina specifica per favorire trasferimento, permanenza e mobilità in Lombardia degli appartenenti alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Forze Armate e alla Polizia Locale. Gli enti proprietari possono destinare fino al 20% delle unità disponibili nel corso dell’anno.
Per Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Forze Armate:
- la Prefettura territorialmente competente individua gli aventi diritto;
- i requisiti di residenza/lavoro in Lombardia e i requisiti economici/patrimoniali ordinari non si applicano in sede di domanda, assegnazione e permanenza;
- l’interessato, se non si presenta entro 10 giorni alla convocazione, decade dal beneficio.
Per la Polizia Locale:
- il Comune capofila può emanare avvisi dedicati;
- l’alloggio deve essere nel Comune alle cui dipendenze l’agente presta servizio;
- cessato il servizio, l’ente dispone la decadenza, salvo quiescenza per invalidità o decesso per causa di servizio, con rilascio entro non oltre sei mesi;
- in assenza di nuclei assegnatari, l’alloggio segue la graduatoria ordinaria o l’avviso successivo.
Assegnazione degli alloggi
L’assegnazione avviene, di regola, a partire dalla graduatoria dei nuclei indigenti con ISBAR più elevato, poi secondo la graduatoria generale. Se il nucleo è posizionato su più unità dello stesso proprietario, l’ente sceglie l’alloggio in funzione dell’integrazione sociale. Le riserve percentuali per categorie speciali sono ripartite secondo i criteri del regolamento e assegnate fino a esaurimento del contingente. La verifica dei requisiti precede l’assegnazione; se emergono variazioni del punteggio o la mancanza dei requisiti, l’ente aggiorna la graduatoria o cancella la domanda. Le dichiarazioni mendaci comportano decadenza dalla graduatoria e segnalazione alle autorità.
Contratto di locazione e consegna dell’alloggio
L’assegnatario è convocato entro 30 giorni per la firma del contratto. Il rifiuto o la mancata presentazione senza giustificato motivo comportano la decadenza. Il contratto è sottoscritto anche dagli altri maggiorenni del nucleo, che rispondono in solido. L’alloggio deve essere occupato stabilmente e la residenza trasferita entro 30 giorni dalla consegna; in difetto, l’assegnazione decade e il contratto si risolve di diritto.
Ospitalità, ampliamento e coabitazione
L’ospitalità è ammessa per persone estranee al nucleo per massimo sei mesi, elevabili a dodici mesi per ascendenti o discendenti di primo grado, con possibile unico rinnovo di sei mesi. L’ospitalità non inserisce l’ospite nel nucleo e non incide sul cambio alloggio o sulla situazione economica. La violazione comporta diffida e, se non sanata, decadenza.
L’ampliamento del nucleo è ammesso per accrescimento naturale, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o provvedimento giudiziario, senza necessità di autorizzazione, e deve essere comunicato entro 30 giorni. La coabitazione è ammessa per parenti/affini entro i gradi indicati o per terzi assistenti, soprattutto in presenza di disabilità, e va comunicata entro 30 giorni; anch’essa non comporta inserimento nel nucleo. In caso di violazione, segue diffida e decadenza.
Fusione di nuclei e subentro nella domanda/assegnazione
La fusione consente a due nuclei assegnatari distinti, dello stesso Comune, di costituirsi in un unico nucleo presso uno degli alloggi, con rilascio dell’altro, purché l’alloggio prescelto sia adeguato. L’ente verifica requisiti e assenza di morosità significativa negli ultimi 24 mesi.
Se il richiedente muore dopo la domanda, subentrano nella domanda i componenti del nucleo secondo un ordine prefissato: coniuge/unione civile/convivente di fatto, figli maggiorenni, parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo grado.
Subentro nell’assegnazione e casi familiari particolari
Il subentro nell’assegnazione spetta, se restano i requisiti di permanenza, ai componenti conviventi al momento del decesso e a chi sia entrato nel nucleo per ampliamento, nonché, in certe condizioni, ad ascendenti e discendenti di primo grado. Il requisito della convivenza continuativa non vale se il decesso è avvenuto in strutture socio-sanitarie o detentive. Il subentro è ammesso anche nell’ipotesi di uscita volontaria dell’assegnatario dal nucleo, limitatamente ad ascendenti e discendenti di primo grado, se presenti all’assegnazione o se l’ampliamento era autorizzato da almeno dodici mesi.
In caso di separazione, scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, subentra l’altro coniuge/parte dell’unione civile secondo accordi o decisione giudiziale; in mancanza, prevale chi abita stabilmente l’alloggio. In caso di convivenza di fatto cessata, priorità al convivente affidatario dei figli minori, altrimenti a chi abita stabilmente l’alloggio. In caso di decesso, il subentro segue una graduazione ampia di parenti e conviventi; per le vittime di violenza domestica subentrano le altre persone conviventi.
Il subentro o il diniego sono adottati dall’ente proprietario dopo verifica; il diniego è motivato e comporta termine per rilascio non superiore a sei mesi. È ammesso riesame entro 30 giorni. Se non vi sono coabitanti al decesso, l’ente rientra immediatamente in possesso dell’alloggio e mette in custodia i beni mobili, con inventario.
Mobilità degli assegnatari
La mobilità è disciplinata dagli enti proprietari o gestori e può essere attivata per esigenze legate a disabilità, sovraffollamento, cambi consensuali, manutenzioni straordinarie, razionalizzazione del patrimonio, avvicinamento al posto di lavoro o gravi e documentate necessità. È ammessa anche la mobilità dai servizi abitativi sociali ai pubblici in caso di peggioramento economico, se l’ISEE rientra nei limiti di accesso.
La domanda può essere presentata solo dopo 12 mesi dall’assegnazione o da una precedente mobilità, salvo i casi di grave necessità. Il trasferimento deve avvenire, ove possibile, nello stesso Comune o municipio e in alloggio adeguato; nei casi di mobilità forzosa possono essere sostenute o contribuite le spese di trasloco. Contro la mobilità forzosa è previsto ricorso in opposizione entro 30 giorni.
Occupazioni senza titolo
È occupante senza titolo chi occupa un alloggio SAP senza assegnazione. Il Comune o l’ALER diffida a rilasciare l’alloggio entro 15 giorni, con possibilità di deduzioni scritte. In caso di occupazione violenta o con effrazione, il rilascio è intimato entro 48 ore. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a proroghe.
Annullamento dell’assegnazione
L’assegnazione può essere annullata se era contraria alla normativa vigente o se basata su dichiarazioni false o mendaci. Prima dell’annullamento l’ente deve attivare il contraddittorio, assegnando almeno 15 giorni per osservazioni. L’annullamento comporta risoluzione del contratto, obbligo di rilascio entro sei mesi e titolo esecutivo contro occupante e assegnatario.
Decadenza dall’assegnazione e soglie economiche
La decadenza è disposta per perdita dei requisiti, violazione delle regole su ospitalità/ampliamento/subentro/coabitazione/fusione/mobilità, mancato utilizzo dell’alloggio per oltre sei mesi, mutamento di destinazione d’uso, uso illecito dell’alloggio, mancata stipula del contratto, cessione a terzi, reiterate violazioni del regolamento, gravi danni, mancata produzione della documentazione dell’anagrafe o mancata richiesta dei contributi regionali dovuti.
Per i requisiti economici e patrimoniali, il superamento delle soglie di permanenza determina, a seconda dell’entità, un preavviso di decadenza con possibile adeguamento del canone o un vero e proprio provvedimento di decadenza. Le soglie rilevanti sono:
- ISEE di 35.000 euro come limite di permanenza;
- superamento del triplo della soglia patrimoniale;
- oltre il doppio delle soglie, con regole più severe e nuova verifica dopo un anno se il canone viene accettato.
La disciplina prevede regole speciali per anziani soli, disabili e soggetti con patologie croniche gravi, per i quali il superamento delle soglie di permanenza non comporta decadenza ma soltanto adeguamento del canone. Per le Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate e Polizia Locale, il mancato rispetto di alcuni requisiti economici/patrimoniali non rileva come causa di decadenza; la decadenza scatta invece se cessano il servizio nel territorio previsto, salve le eccezioni indicate.
La decadenza per morosità colpevole scatta se il mancato pagamento canone/spese si protrae per almeno 12 mensilità negli ultimi 24 mesi; è possibile sospendere l’esecuzione con un piano di rientro, la cui violazione fa rivivere la decadenza. È prevista anche la decadenza per condanne per violenza domestica. La decadenza comporta risoluzione del contratto, rilascio entro sei mesi e titolo esecutivo.
Anagrafe dell’utenza e del patrimonio
Gli enti proprietari e gestori devono realizzare e aggiornare con cadenza biennale l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, necessaria per verifiche sui requisiti di permanenza, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi.
Disposizioni transitorie e attuazione iniziale
Il regolamento prevede una fase sperimentale iniziale, con entrata in vigore delle disposizioni dopo sei mesi dalla pubblicazione sul BURL e con modalità definite dalla Giunta regionale entro 30 giorni. Le norme transitorie hanno regolato il passaggio dal vecchio sistema ERP, la validità degli avvisi già emanati, la continuità delle graduatorie esistenti, l’aggiornamento dell’anagrafe e alcune situazioni già in essere al momento dell’entrata in vigore.
Abrogazione del regolamento previgente
Il regolamento abroga il regolamento regionale 1/2004, salvo quanto previsto dalle norme transitorie. Restano validi gli effetti degli atti adottati in base alla disciplina abrogata e le relative norme continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso.
Valutazione di attualità
La disciplina è ancora applicabile come quadro vigente dei servizi abitativi pubblici lombardi; tuttavia alcune norme transitorie e di prima attuazione sono storicamente esaurite e non rilevano più operativamente. Il regolamento resta invece attuale per programmazione, bandi, requisiti, graduatorie, assegnazioni, permanenza, decadenza e gestione degli alloggi SAP.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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