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Legge

L.R. Lombardia 19/2017

Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti

Normativa regionaleL.R. Lombardia 19/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, con zonizzazione del territorio in aree idonee e non idonee, regole per prelievo e controllo, prevenzione e indennizzo dei danni agricoli, valorizzazione della carne e recupero degli ungulati feriti. Prevede divieti, sanzioni e norme transitorie; alcune disposizioni sono state modificate nel tempo e il testo va letto anche alla luce dell’illegittimità costituzionale parziale sul comma 1 dell’art. 2.

Gestione del cinghiale, danni agricoli e recupero ungulati feriti

Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti

La legge disciplina, per la Regione Lombardia, la gestione del cinghiale sul territorio regionale, la prevenzione e il ristoro dei danni alle colture, la valorizzazione della carne di cinghiale e l’attività di recupero degli ungulati feriti. L’impianto è costruito su una zonizzazione del territorio, su piani di prelievo e controllo e su un sistema di divieti e sanzioni.

Finalità e obiettivi della disciplina

La finalità principale è contenere le popolazioni di cinghiale entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili, per tutelare:

  • le colture agricole;
  • la biodiversità;
  • l’incolumità delle persone;
  • la sicurezza dei trasporti.

Zonizzazione del territorio e gestione della specie

La Giunta regionale, sentiti province, comunità montane e consulte faunistico-venatorie, deve suddividere il territorio agro-silvo-pastorale in:

  • aree idonee, nelle quali il cinghiale è ammesso entro densità obiettivo;
  • aree non idonee, nelle quali la presenza della specie non è ammessa.

La deliberazione individua anche le unità di gestione. I criteri di zonizzazione considerano, tra l’altro:

  • consistenza e frequenza dei danni a colture e pascoli;
  • presenza di coltivazioni di particolare pregio;
  • presenza di habitat e specie di interesse per la biodiversità, con attenzione ai siti Natura 2000;
  • modalità pregresse di gestione della specie;
  • vocazionalità del territorio.

Nelle aree idonee la gestione avviene mediante prelievo venatorio e controllo; nelle aree non idonee mediante controllo e prelievo venatorio di selezione, restando fermo il divieto di caccia ove già previsto da altre norme.

La disciplina fa riferimento al “controllo” della fauna selvatica secondo la normativa statale e regionale richiamata. L’individuazione delle aree non idonee vale anche come adempimento richiesto dalla normativa ambientale sul contenimento delle specie nocive.

Partecipazione di Regione, Provincia di Sondrio, ISPRA ed enti gestori

Per la gestione del cinghiale la legge attribuisce un ruolo centrale alla Regione e, per il proprio territorio, alla Provincia di Sondrio. La Giunta regionale, sentiti Provincia di Sondrio e ISPRA, deve approvare le modalità di gestione sull’intero territorio regionale entro 90 giorni dall’approvazione del provvedimento di zonizzazione.

Le modalità comprendono:

  • criteri per il calcolo delle densità obiettivo;
  • modalità e tempistiche di attuazione del prelievo venatorio e del controllo;
  • modalità di monitoraggio dei risultati.

Per le aree protette, le densità obiettivo sono definite d’intesa con i relativi enti gestori.

Piani di prelievo e piani di controllo

Per ogni unità di gestione, Regione e Provincia di Sondrio approvano:

  • i piani di prelievo venatorio in forma collettiva, su proposta di ATC, CAC, AFV e AATV per il territorio di competenza;
  • i piani di prelievo venatorio in selezione, sentito ISPRA e su proposta dei medesimi soggetti, entro il termine stabilito dalla delibera regionale; se il termine decorre inutilmente, Regione e Provincia procedono comunque alla predisposizione e approvazione dei piani;
  • i piani di controllo, sentito ISPRA.

Prelievo venatorio e attività di controllo

Il prelievo venatorio del cinghiale può essere svolto dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.

Per i proprietari o conduttori dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture o al sistema agrario, il controllo può essere autorizzato per un anno, con indicazione di luoghi, tempi e metodi.

Durante lo stato di emergenza legato al virus della peste suina africana, i soggetti che svolgono prelievo o controllo devono usare l’applicativo gestionale regionale per annotare sia i capi abbattuti sia quelli rinvenuti morti; la mancata osservanza comporta la sanzione prevista dalla legge regionale 26/1993.

Indennizzo dei danni e prevenzione

Per i danni causati dal cinghiale alle produzioni agricole, alle opere sui terreni coltivati e a pascolo e per le opere di prevenzione si applicano le norme regionali e statali richiamate dalla legge.

Nelle zone di montagna con prati in pendenza soggetti a vincolo idrogeologico, il risarcimento dei danni ai prati permanenti comprende anche i costi di ripristino del cotico erboso; in questa ipotesi il ristoro spetta a tutti i proprietari, anche se non imprenditori agricoli.

Per finanziare prevenzione e indennizzi, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC possono imporre ai soggetti ammessi al prelievo una quota supplementare pari al contributo base di euro 51,65. Per la caccia di selezione può essere previsto un contributo integrativo aggiuntivo, fino a euro 51,65 per ciascun maschio di classe II abbattuto oltre il secondo.

Allevamento del cinghiale e prevenzione delle immissioni

Per prevenire l’immissione di cinghiali e meticci sul territorio regionale, l’allevamento del cinghiale è consentito solo ai titolari di allevamento di categoria A e B secondo la disciplina regolamentare richiamata.

La Giunta regionale:

  • tiene l’elenco degli allevatori di cinghiale e dei loro meticci;
  • promuove la georeferenziazione degli allevamenti;
  • consente l’accesso ai dati agli organi di vigilanza sanitaria e venatoria per finalità di controllo.

Valorizzazione della carne di cinghiale e destinazione dei capi

La Regione promuove la valorizzazione della carne di cinghiale anche attraverso percorsi di riconoscimento della qualità.

Regione e Provincia di Sondrio promuovono la realizzazione di centri di sosta per ogni ATC e CAC.

I cinghiali abbattuti nel controllo devono essere conferiti a centri di lavorazione della selvaggina, salvo che:

  • siano lasciati in disponibilità di chi ha effettuato l’abbattimento a titolo volontario;
  • oppure di proprietari o conduttori che abbiano effettuato il controllo sui propri fondi;
  • in tali casi, per autoconsumo, il limite è di quattro capi per soggetto per anno solare, nel rispetto delle norme sanitarie.

Se i capi non restano nella disponibilità degli abbattitori, ATC, CAC ed enti gestori delle aree protette procedono alla cessione tramite procedure di evidenza pubblica o mediante individuazione, anche in forma associata, di una struttura dedicata. I proventi sono destinati:

  • all’indennizzo e alla prevenzione dei danni;
  • nei territori soggetti a restrizioni per peste suina africana, anche al rimborso delle spese sostenute da ATC, CAC e operatori volontari per l’organizzazione e lo svolgimento del prelievo, con possibilità di usare ulteriori risorse di bilancio.

ATC e CAC possono inoltre stipulare accordi con associazioni locali di solidarietà sociale per destinare una quota dei capi a beneficenza alimentare.

Recupero degli ungulati feriti

L’attività di recupero degli ungulati feriti è svolta dai servizi di vigilanza venatoria delle Province e della Città metropolitana, con possibile impiego di conduttori di cani da traccia abilitati tramite corso ed esame; sono riconosciute le abilitazioni già conseguite da soggetti iscritti negli albi specifici.

Il recupero non è qualificato come azione di caccia, ma come servizio di tutela e gestione delle popolazioni di ungulati. Le spoglie dell’animale ferito abbattuto durante l’attività venatoria restano di proprietà del cacciatore.

Divieti e regime sanzionatorio

Su tutto il territorio regionale è vietata l’immissione di cinghiali, salvo nelle AFV e AATV adeguatamente recintate.

È vietato anche il foraggiamento del cinghiale, salvo quello finalizzato al controllo e alcune eccezioni espressamente previste per aziende agricole, zone di addestramento cani e AFV/AATV recintate.

Alle violazioni si applicano:

  • le sanzioni previste dalla normativa statale per il divieto di immissione e foraggiamento;
  • ulteriori sanzioni amministrative per detenzione o allevamento in strutture non autorizzate o difformi, per prelievo venatorio in violazione delle regole di selezione e per violazioni commesse dai concessionari di AFV/AATV.

Le sanzioni per detenzione o allevamento non autorizzato sono raddoppiate se la violazione avviene in aree non idonee alla presenza del cinghiale.

Disposizioni transitorie e coordinamento con la normativa previgente

I provvedimenti provinciali già adottati in materia di gestione del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano efficaci fino alle deliberazioni della Giunta regionale previste dalla legge.

La disciplina sull’allevamento del cinghiale si applica dal 1° gennaio 2018.

Per quanto non regolato dalla legge, si applica la legge regionale 26/1993.

Abrogazioni e copertura finanziaria

È abrogato il comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale 26/1993.

La legge reca inoltre una copertura finanziaria per:

  • indennizzi dei danni da cinghiale;
  • opere di prevenzione;
  • attuazione delle attività di recupero degli ungulati feriti; con stanziamenti riferiti in particolare al triennio 2017-2019.

Stato di attualità

La legge non risulta integralmente superata, ma contiene disposizioni collegate a tempi e contesti ormai conclusi, nonché norme modificate successivamente. In particolare, alcune previsioni hanno portata temporanea o emergenziale, mentre il quadro generale sulla gestione del cinghiale permane come disciplina settoriale regionale della Lombardia.

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