Cassazione Civile, Ordinanza n. 17142/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento notificati da un comune per omesso versamento di ICI 2011 e IMU 2012 riferiti a immobili utilizzati da un ente religioso per attività didattica. In primo grado e poi in appello la controversia ha avuto esiti differenziati tra ICI e IMU; il giudice regionale ha poi confermato l’esenzione IMU ritenendo che le rette praticate fossero simboliche perché inferiori ai costi medi ministeriali e che l’attività fosse svolta con modalità non commerciali. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità del ricorso introduttivo per difetto di firma digitale, sostenendo che il file depositato via PEC fosse privo di sottoscrizione valida; (2) violazione delle norme sull’esenzione ICI/IMU e del d.m. n. 200/2012, deducendo che la CTR avesse errato nel ritenere applicabile l’esenzione sulla base del criterio del corrispettivo simbolico; (3) violazione dell’art. 107 TFUE e del d.m. 200/2012, assumendo che il giudice di merito avesse frainteso i requisiti di non commercialità e di compatibilità con il divieto di aiuti di Stato; (4) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., per avere la CTR riconosciuto l’esenzione senza un accertamento concreto del costo effettivo del servizio e senza che la contribuente avesse provato i presupposti dell’agevolazione; (5) nullità della sentenza ed eccesso di potere giurisdizionale, poiché il giudice di merito avrebbe sostituito proprie valutazioni astratte all’accertamento concreto richiesto. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo valida la firma digitale anche nel formato PAdES/PDF, poiché equivalente alla CAdES/p7m nel processo telematico. Ha invece accolto i motivi sostanziali relativi all’esenzione IMU, affermando che il giudice di merito non poteva riconoscere il beneficio sulla base del solo confronto con costi medi ministeriali o di una generica riduzione della retta, ma doveva compiere un accertamento concreto e rigoroso sulla gratuità dell’attività o sulla simbolicità del corrispettivo, verificando se esso fosse inidoneo a costituire remunerazione del servizio. Ha ribadito che le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e che incombe al contribuente dimostrare i presupposti dell’esenzione. Il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria di II grado di Trento, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del ricorso introduttivo, ma la censura è stata respinta perché la firma digitale PAdES è ritenuta valida ed equivalente alla CAdES nel processo telematico.
art. 2 Regolamento del Processo Tributario Telematico
richiamato nella doglianza sulla validità della firma digitale; la Corte ha ribadito l’equivalenza tra formati di firma digitale ammessi nel processo telematico.
art. 5 Regolamento del Processo Tributario Telematico
richiamato nella doglianza sulla validità della firma digitale.
art. 6 Regole Tecniche (DGF 4 agosto 2015)
richiamato nella doglianza sulla validità della firma digitale.
art. 10 Regole Tecniche (DGF 4 agosto 2015)
richiamato nella doglianza sulla validità della firma digitale.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23 del 2011
stabilisce l’applicazione dell’esenzione IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 agli immobili degli enti non commerciali, se destinati ad attività svolte con modalità non commerciali.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
norma agevolativa da interpretare restrittivamente; l’esenzione richiede la destinazione diretta dell’immobile ad attività tassativamente indicate e, nel quadro eurounitario, che tali attività non siano economiche o siano svolte a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico.
art. 4, comma 3, lett. c), d.m. 19 novembre 2012, n. 200
il criterio decisivo è che l’attività sia svolta a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi di importo simbolico, tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio e in assenza di relazione con esso.
art. 107 TFUE
l’esenzione fiscale è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l’attività non ha natura economica; anche enti senza scopo di lucro possono svolgere attività economica se offrono beni o servizi sul mercato.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare l’assenza di un adeguato accertamento fattuale sulla base probatoria posta dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla censura di motivazione e all’eccesso di potere giurisdizionale.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese di lite.
art. 14 preleggi
le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non ammettono analogia o estensione oltre i casi espressamente previsti.
art. 12 d.m. 16 aprile 2014
richiamato per affermare l’equivalenza tra firme digitali CAdES e PAdES nel processo telematico.
art. 34 d.m. n. 44 del 2011
richiamato quale base del processo telematico e dell’equivalenza delle firme digitali.
Massime di principio
- Nel processo telematico, le firme digitali in formato CAdES e PAdES sono entrambe valide ed equivalenti; la mancanza dell’estensione .p7m non comporta di per sé invalidità dell’atto se la firma digitale risulta correttamente apposta in formato PDF.
- Le esenzioni fiscali per gli enti non commerciali sono di stretta interpretazione e richiedono un accertamento concreto, annuale e rigoroso dei presupposti previsti dalla legge e dal regolamento attuativo.
- Ai fini dell’esenzione IMU per attività didattiche svolte da enti non commerciali, non è sufficiente un generico raffronto con costi medi ministeriali o con prezzi di mercato: occorre verificare se il corrispettivo richiesto sia realmente simbolico, cioè inidoneo a costituire remunerazione del servizio e tale da escludere la natura economica dell’attività.
- Il criterio del corrispettivo simbolico non coincide con un corrispettivo semplicemente basso o inferiore alla media; è simbolico solo il corrispettivo che, per entità e rapporto con il servizio reso, equivale sostanzialmente all’assenza di remunerazione.
- L’onere di provare i presupposti dell’agevolazione tributaria grava sul contribuente che invoca l’esenzione.
- La compatibilità dell’esenzione con il divieto di aiuti di Stato dipende dal fatto che l’attività non sia economica; anche un ente privo di scopo di lucro può esercitare attività economica se offre beni o servizi sul mercato.
- Le istruzioni o circolari ministeriali non vincolano l’interpretazione del dato normativo quando il regolamento attuativo richiede una verifica concreta delle modalità di svolgimento dell’attività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17089/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17092/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17095/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17097/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17099/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17100/2023 del 15/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →