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Sentenza

Sentenza n. 10254/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 60/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante la patente illegittimità dei quesiti impugnati Nonché per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\10\2024: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PINTO CARMINA LAURA GIOVANNA il 14\1\2026 : N) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; O) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202406453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta di accesso al corso intensivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici, con attribuzione di 60/100, nonché gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’esito della prova selettiva del 6 maggio 2024, sostenendo che alcuni quesiti fossero erronei, irragionevoli o formulati in modo fuorviante e che, per effetto delle risposte fornite, le spettasse un punteggio superiore a 60/100. In particolare, ha censurato il quesito n. 31, relativo alle assenze retribuite del dirigente scolastico, ritenendo fuorviante l’uso del verbo “astenersi” nella risposta corretta; il quesito n. 23, relativo al dominio di secondo livello riservato alle scuole italiane, per l’irregolare uso della punteggiatura nelle opzioni; e il quesito n. 51, relativo all’integrazione scolastica ai sensi dell’art. 12 della l. n. 104/1992, sostenendo che l’indicazione dell’asilo nido fosse erronea rispetto all’ordinamento scolastico. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 407 ss. del d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 5, comma 11-quinquies, del d.l. n. 198/2022, nonché eccesso di potere, sviamento e manifesta irragionevolezza. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria nazionale e le successive rettifiche, sostenendo che l’Amministrazione, avendo corretto un solo quesito, avrebbe esercitato un’autotutela parziale e inidonea a garantire l’effettività della selezione, oltre a dedurre l’illegittimità derivata dagli originari vizi della prova.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha affermato che la scelta e la formulazione dei quesiti rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi, di manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità. Nel caso concreto, le risposte individuate dalla Commissione sono state ritenute sicuramente corrette, mentre le altre opzioni costituivano distrattori, necessariamente caratterizzati da margini di plausibilità per verificare la solidità della preparazione dei candidati. La ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l’erroneità dei quesiti o delle risposte. Il Collegio ha escluso che il sindacato possa essere più intenso quando i quesiti riguardano materie giuridiche: ciò determinerebbe un’inammissibile sostituzione del giudice alla Commissione e una differenziazione della tutela fondata sulla natura, giuridica o meno, delle conoscenze oggetto della prova. Ha inoltre ritenuto non fondata la censura relativa alla motivazione dell’autotutela, osservando che la correzione di un solo quesito non imponeva la revisione degli altri, poiché le relative valutazioni rientravano nel merito amministrativo. La richiesta di ulteriore integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami è stata ritenuta non necessaria, in ragione della reiezione del gravame. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono invocati dalla ricorrente a sostegno delle censure di irragionevolezza e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ma il giudice non ne ravvisa la violazione.

  • art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina delle procedure selettive; la censura è respinta.

  • artt. 407 ss. d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    Richiamati in relazione alla disciplina del personale scolastico; il giudice non ravvisa vizi derivanti dalla loro violazione.

  • art. 5, comma 11-quinquies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con l. 24 febbraio 2023, n. 14

    Costituisce la base normativa della selezione per l’accesso al corso intensivo di formazione e per l’inserimento nella graduatoria di merito dei dirigenti scolastici.

  • art. 20, comma 6-ter, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con l. 10 agosto 2023, n. 112

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina della selezione.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per la domanda di condanna alla riformulazione del punteggio; la domanda è respinta insieme alla domanda principale.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Il giudice ritiene di poter prescindere dall’ulteriore integrazione del contraddittorio, poiché la reiezione del gravame rende superfluo l’incombente.

  • art. 12 l. 5 febbraio 1992, n. 104

    Richiamato in relazione al quesito sull’integrazione scolastica; la contestazione della risposta ritenuta corretta non dimostra un errore oggettivo del quesito.

  • d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che l’istruzione inizi dalla scuola dell’infanzia e non dall’asilo nido; l’argomento non è ritenuto sufficiente a dimostrare l’illegittimità del quesito.

  • d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ordinamento della scuola dell’infanzia; la relativa censura è respinta.

Massime di principio

  • La scelta, la formulazione e la valutazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti e oggettivi o di manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità.
  • In una prova a risposta multipla, le opzioni diverse da quella individuata come corretta possono legittimamente presentare margini di plausibilità, poiché la funzione dei cosiddetti distrattori è proprio quella di verificare la solidità della preparazione del candidato; la loro mera idoneità a generare un dubbio non dimostra l’illegittimità del quesito.
  • Anche quando i quesiti concorsuali riguardano materie giuridiche, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione: la natura giuridica dell’oggetto della prova non determina un più intenso sindacato sul merito delle risposte.
  • La contestazione del tenore letterale di un quesito è fondata solo se dimostra che esso è oggettivamente erroneo o inequivoco in senso invalidante; semplici margini interpretativi sono compatibili con una prova destinata a selezionare professionalità chiamate a risolvere questioni tecniche e interpretative.
  • La correzione in autotutela di un singolo quesito non obbliga l’Amministrazione a correggere anche ulteriori quesiti contestati, quando la valutazione della loro correttezza rientri nel merito amministrativo e non siano dimostrati errori manifesti e oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereAutotutela decisoriaDifetto di motivazione

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