Cassazione Civile, Ordinanza n. 27948/2021 del 13/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a una sentenza tributaria passata in giudicato che aveva riconosciuto a un contribuente il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. L'amministrazione finanziaria sosteneva di avere già ottemperato al giudicato avendo convalidato il rimborso e corrisposto il 50% dell'importo dovuto, in applicazione dell'art. 16-octies del D.L. 91/2017, conv. in L. 123/2017, che ha inciso sulla disciplina dei rimborsi previsti dall'art. 1, comma 665, L. 190/2014. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione di tale disciplina, lamentando che la CTR avesse escluso l'applicabilità del limite del 50% ai rimborsi riconosciuti in sede giurisdizionale, ritenendolo operante solo per i rimborsi accertati in via amministrativa. Con il secondo motivo deduceva ulteriore violazione dell'art. 16-octies e del provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017, nonché dell'art. 1, comma 361, L. 244/2007, per avere il giudice dell'ottemperanza ordinato il pagamento integrale del rimborso anziché verificarne la riducibilità nei limiti delle risorse stanziate. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, affermando che lo ius superveniens incide sulla fase esecutiva/ottemperanza del rimborso, qualunque sia il titolo del credito, incluso quello giudiziale, e che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la capienza dello stanziamento e applicare, se del caso, la riduzione del 50% o l'eventuale esclusione del pagamento. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Sicilia che aveva ordinato l'integrale pagamento in ottemperanza al giudicato, e ha rinviato alla medesima CTR in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda di ottemperanza applicando la disciplina sopravvenuta sui rimborsi dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990, verificando se le risorse stanziate siano sufficienti e, in caso contrario, applicando la riduzione del 50% prevista dalla normativa e dal provvedimento direttoriale richiamati. Il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014 n. 190
novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91
La disposizione, come modificata, disciplina i rimborsi delle maggiori imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e consente di limitarli entro lo stanziamento previsto, incidendo sulla fase esecutiva e di ottemperanza del credito.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017 n. 91
convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017 n. 123
La norma sopravvenuta introduce limiti quantitativi al procedimento di rimborso e opera sulla fase esecutiva/ottemperanza, non sul titolo del diritto al rimborso.
provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 settembre 2017, prot. n. 195405
Ha stabilito le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di spesa, prevedendo la riduzione del 50% per i rimborsi delle istanze presentate entro l'1 marzo 2010 e liquidate secondo l'ordine cronologico.
art. 1, comma 361, L. 24 dicembre 2007 n. 244
È richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte decide la censura valorizzando soprattutto la disciplina sopravvenuta sui rimborsi e il provvedimento attuativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato in relazione al procedimento camerale di esame del ricorso.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176
È richiamato solo per la modalità della camera di consiglio non partecipata da remoto.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta introduce limiti quantitativi o di capienza per i rimborsi pubblici, tali limiti possono incidere anche sui giudizi di ottemperanza relativi a crediti già accertati con sentenza passata in giudicato, se la disciplina non contiene disposizioni transitorie diverse.
- Il titolo giudiziale del credito non impedisce l'applicazione della disciplina sopravvenuta che regola la fase esecutiva del rimborso: il giudicato accerta il diritto, ma la concreta erogazione può essere soggetta ai limiti di spesa previsti dalla legge e dagli atti attuativi.
- Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto rimborsi pubblici, il giudice deve verificare la capienza delle risorse stanziate e, se necessario, disporre il pagamento nei limiti percentuali previsti dalla disciplina speciale, senza ordinare automaticamente l'integrale soddisfazione del credito.
- Le questioni relative alla disponibilità delle risorse e alla modulazione percentuale del rimborso appartengono alla fase esecutiva/ottemperanza e non incidono sul giudicato quanto all'an debeatur.
- La distinzione tra rimborso riconosciuto in via amministrativa e rimborso accertato in sede giurisdizionale non è idonea, di per sé, a sottrarre quest'ultimo ai limiti di spesa stabiliti dalla legge sopravvenuta, quando la norma disciplina in generale la fase di pagamento.
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