Sentenza n. 723/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione del Responsabile n. 163 del 7 ottobre 2025, con la quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria di merito e approvazione dello schema individuale di contratto; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D) - Area Vigilanza Urbana, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti; - del verbale n. 3 del 30 agosto 2025, con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione della prova scritta; - dell'Avviso pubblico recante “Elenco candidati ammessi e diario della prova scritta” e, in particolare, dell'allegato A al medesimo, contenente l'elenco dei candidati ammessi con indicazione del codice fiscale e del codice univoco INPA; - del verbale n. 1 dell'8 luglio 2025, con cui la Commissione esaminatrice si è insediata e ha stabilito i criteri di valutazione delle prove; - della Determina Sindacale n. 21 del 7 luglio 2025, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, che si chiede all'Amministrazione di esibire in giudizio. e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per la copertura di un posto di funzionario nell'Area Vigilanza Urbana, inclusi la nomina della commissione, l'elenco degli ammessi, i verbali di valutazione, la graduatoria finale e l'approvazione dello schema individuale di contratto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale chiedendo l'annullamento dell'intera selezione e il risarcimento del danno da perdita di chance. Hanno dedotto: 1) illegittima composizione della commissione, asseritamente costituita in violazione dell'art. 3 della legge regionale siciliana n. 12/1991, per il numero dei componenti, la nomina diretta del presidente e la mancata selezione mediante sorteggio; 2) violazione del principio di anonimato delle prove scritte, poiché l'elenco degli ammessi pubblicato sul portale INPA riportava, accanto al codice univoco, il codice fiscale dei candidati, rendendo astrattamente possibile l'identificazione degli elaborati; 3) violazione dei principi di predeterminazione e immodificabilità dei criteri di valutazione, nonché difetto di motivazione e illogicità dei punteggi, poiché la commissione avrebbe applicato in sede di correzione una metodologia diversa da quella stabilita nel verbale di insediamento; 4) illegittima delega a una società privata delle operazioni di associazione degli elaborati ai nominativi, con conseguente violazione della catena di custodia dell'anonimato. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tra i candidati, nonché l'inammissibilità del primo motivo per mancata impugnazione del bando e di una delibera di giunta. Hanno inoltre sostenuto la conformità della procedura alla disciplina nazionale sui concorsi e l'effettivo rispetto dell'anonimato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione relativa al ricorso collettivo. Ha dichiarato inammissibili il terzo motivo, concernente la valutazione individuale delle prove, e la domanda risarcitoria, poiché l'eventuale accoglimento avrebbe favorito esclusivamente uno dei due ricorrenti, in competizione per un unico posto, determinando un conflitto di interessi. Ha invece ritenuto ammissibili le censure dirette contro vizi genetici dell'intera procedura, essendo comune l'interesse dei ricorrenti alla rinnovazione della selezione. Ha respinto l'eccezione relativa alla mancata impugnazione del bando e della delibera di giunta, rilevando che il vizio di composizione della commissione si sarebbe concretizzato con la determina sindacale di nomina. Nel merito, ha respinto il primo motivo perché l'art. 3 della l.r. Sicilia n. 12/1991 riguarda i concorsi dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al controllo o alla vigilanza regionale, non gli enti locali autonomi; per questi ultimi trova applicazione la disciplina nazionale del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023, alla quale la legislazione regionale più recente ha rinviato. Tale disciplina non impone né una commissione di cinque membri né il sorteggio invocato. Ha respinto il motivo sull'anonimato perché i ricorrenti si sono limitati ad allegare una possibilità astratta di identificazione, senza dimostrare che la commissione fosse concretamente in grado di associare gli elaborati ai candidati durante la correzione. Dalla ricostruzione non smentita risultava che gli elaborati erano stati trasmessi alla commissione in forma anonima, mediante codici numerici, e che l'associazione ai nominativi era avvenuta solo dopo la correzione, a cura della società incaricata. La difformità rispetto ad altre procedure non dimostra, da sola, eccesso di potere per contraddittorietà o sviamento. Ha infine respinto la censura sulla delega a soggetti privati, ritenendo consentito l'utilizzo di società specializzate per attività tecnico-materiali di anonimizzazione e associazione, purché la funzione valutativa resti integralmente in capo alla commissione. L'associazione tra punteggi e nominativi è stata qualificata come attività esecutiva e vincolata. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l.r. Sicilia n. 12/1991
La disposizione, riferita ai concorsi dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al controllo o alla vigilanza regionale, non si applica ai concorsi degli enti locali.
art. 89 d.lgs. n. 267/2000
Riconosce l'autonomia organizzativa e normativa degli enti locali, rilevante ai fini della disciplina della composizione delle commissioni di concorso.
d.P.R. n. 487/1994
Disciplina, nella versione vigente, la nomina e la composizione delle commissioni nei concorsi degli enti locali senza imporre necessariamente cinque componenti o il sorteggio pubblico dedotto dai ricorrenti.
d.P.R. n. 82/2023
Ha modificato la disciplina regolamentare nazionale dei concorsi pubblici applicabile alla procedura.
art. 80 l.r. Sicilia n. 3/2024
Ha rinviato alla disciplina statale sui concorsi, abrogando le disposizioni regionali incompatibili.
art. 97 Cost.
Il principio di anonimato delle prove scritte costituisce presidio dei principi di imparzialità e buon andamento, ma la sua violazione deve essere dimostrata mediante la concreta possibilità di identificazione dell'autore durante la correzione.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo proposto da candidati concorrenti per un unico posto è ammissibile limitatamente alle censure dirette contro vizi genetici dell'intera procedura, quando tutti condividono l'interesse alla rinnovazione della selezione; è invece inammissibile per le domande o censure relative alla valutazione individuale e per la domanda risarcitoria quando l'eventuale accoglimento favorirebbe soltanto uno dei ricorrenti, determinando un conflitto di interessi.
- Quando il vizio della composizione della commissione si concretizza con l'atto di nomina dell'organo, non è necessaria l'impugnazione degli atti prodromici a contenuto generale, quali il bando o gli atti organizzativi presupposti, se non autonomamente lesivi.
- La disciplina regionale che regola la composizione delle commissioni dei concorsi dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla vigilanza regionale non è automaticamente applicabile agli enti locali, dotati di autonomia organizzativa e normativa, quando la disciplina statale e regionale vigente rinvia alla regolamentazione nazionale dei concorsi.
- La violazione del principio di anonimato delle prove scritte non può essere desunta dalla sola possibilità astratta che l'identità dei candidati fosse conoscibile; chi deduce il vizio deve provare che la commissione fosse concretamente posta in condizione di associare gli elaborati ai rispettivi autori durante la fase di correzione.
- L'utilizzo di società specializzate per le operazioni tecniche di anonimizzazione e di successiva associazione degli elaborati ai nominativi non costituisce delega di funzione pubblica quando la commissione conserva integralmente la funzione valutativa e l'attività esternalizzata è meramente esecutiva e vincolata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →