Cassazione Penale, Sentenza n. 36271/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo (06/10/2020) che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 648 c.p.. Il ricorrente deduce la nullità del procedimento per inosservanza di norme processuali a pena di nullità: la Corte d'appello ha emesso la sentenza senza che né l'imputato né il suo difensore di fiducia fossero stati citati alla udienza, poiché il difensore aveva ricevuto la notifica iniziale del decreto di citazione ma non quella del decreto del presidente di sezione del 12/07/2020 che disponeva il rinvio dell'udienza del 06/10/2020. Si sostiene che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria, e che la notifica al difensore d'ufficio o la presenza di un sostituto in udienza non sanano la nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che dagli atti risulta l'omesso avviso del provvedimento di rinvio al difensore di fiducia e ha richiamato il principio consolidato (Sezioni Unite, sentenza n. 24630/2015) secondo cui tale omissione integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. Conseguentemente la sentenza è stata annullata e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Palermo per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale del reato per il quale era stato condannato il ricorrente; non oggetto diretto della censura processuale, ma indicata nel capo di imputazione.
art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata come norma che disciplina le nullità assolute; la Corte ha ritenuto che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia rientri tra le ipotesi di nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.
art. 179, comma primo, cod. proc. pen.
Norma sulle conseguenze delle nullità processuali; applicata per sostenere l'annullamento della sentenza per la nullità constatata.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Citato nel contesto per evidenziare che la presenza in udienza di un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, non è idonea a sanare l'omesso avviso al difensore di fiducia.
d.l. n. 18/2020 (provvedimenti di rinvio udienze)
Riferimento al contesto dei rinvii d'udienza disposti durante il periodo emergenziale; il decreto del presidente di sezione del 12/07/2020 disposto in attuazione delle norme di rinvio non era stato notificato al difensore di fiducia.
art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale sul procedimento in Cassazione (trattazione con contraddittorio scritto), non centrale alla decisione sulla nullità ma parte del quadro processuale operativo.
Sezioni Unite, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra nullità assoluta e che la notificazione al difensore d'ufficio o la presenza di un sostituto non sanano tale nullità.
Massime di principio
- L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, quando la presenza del difensore è obbligatoria, costituisce nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.; tale nullità richiede l'annullamento della decisione impugnata.
- La notifica effettuata a un diverso difensore (ad esempio d'ufficio) o la presenza in udienza di un sostituto non sanano l'omesso avviso al difensore di fiducia scelto e tempestivamente nominato dall'imputato.
- Se dagli atti risulta che il difensore ha ricevuto solo la notifica iniziale ma non la comunicazione del successivo decreto di rinvio, il rimedio corretto è l'annullamento della sentenza per nullità, con trasmissione degli atti per il prosieguo del processo.
- In casi analoghi la Corte di Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando la nullità è assoluta e va quindi disposta la rinnovazione o il prosieguo del procedimento presso la sede competente; gli atti vengono trasmessi alla Corte d'appello per l'ulteriore corso.
- È opportuno per la difesa verificare sempre la regolarità delle notifiche dei provvedimenti di rinvio durante periodi di sospensione o rinvio generalizzato (es. provvedimenti emergenziali), poiché l'assenza di avviso può costituire motivo di impugnazione vincente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36043/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36046/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36048/2022 del 26/09/2022
- Sentenza penale · 26 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36049/2022 del 26/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →