Cassazione Penale, Sentenza n. 33275/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per furto (riqualificato dall'art. 624-bis al più lieve art. 624 c.p.) contestando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione probatoria, con particolare riferimento al riconoscimento tramite filmati di videosorveglianza (sostenendo che non vi fosse prova certa: mancato ritrovamento della refurtiva e tabulati telefonici che avrebbero escluso la sua presenza sul luogo); 2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) per aver operato una diversa qualificazione senza diminuire la pena; 3) vizio nel trattamento sanzionatorio dovuto all'esclusione di un'aggravante che a suo avviso avrebbe richiesto un ulteriore beneficio sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: l'identificazione dell'imputato è risultata credibile e determinante in virtù del riconoscimento in udienza del teste (carabiniere Davide Sassone) dalle immagini di videosorveglianza, non contraddetto dagli elementi prodotti dalla difesa; i tabulati telefonici e il mancato rinvenimento della refurtiva non sopperiscono al riconoscimento visivo. Quanto al divieto di reformatio in peius e al trattamento sanzionatorio, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non si viola il divieto se il giudice d'appello, pur riqualificando il reato in fattispecie meno grave e pur avendo una diversa ponderazione delle circostanze, irroga una sanzione finale non superiore a quella precedente e comunque entro i limiti edittali della nuova fattispecie; nel caso di specie la pena risultava conforme a tali limiti e sono state concesse attenuanti generiche equivalenti, per cui non è stata ravvisata alcuna illegittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma sulla fattispecie più grave originariamente contestata (furto aggravato in esercizio commerciale con strumenti o modalità particolari). La Corte ha ritenuto che la condotta potesse essere riqualificata nella fattispecie meno grave di cui all'art. 624 c.p., senza che ciò comportasse violazione del divieto di reformatio in peius, purché la pena finale rientri nei limiti edittali della nuova fattispecie.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto semplice (qui con aggravanti contestate in parte). La Corte ha applicato questa qualificazione come più favorevole all'imputato rispetto alla precedente 624-bis, valutando che la pena inflitta rientrasse nei limiti edittali della norma e che le attenuanti equivalenti fossero state correttamente valutate.
art. 625 cod. pen. (nn. 2, 4, 6)
Elenca circostanze aggravanti del furto (es. commesso con destrezza, con abuso di rapporto di lavoro, con strumenti fraudolenti, ecc.). La Corte d'appello ha escluso una delle aggravanti contestate (n.4) e ha operato un giudizio di bilanciamento delle circostanze; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione non integrasse automaticamente un aumento ingiustificato della pena né una violazione del divieto di reformatio in peius, posto che la sanzione finale era compatibile con la nuova qualificazione.
art. 597 cod. proc. pen. (divieto di reformatio in peius)
La Corte ha applicato il principio secondo cui il giudice d'appello non viola il divieto di reformatio in peius se, pur effettuando una riqualificazione in senso più favorevole all'imputato, individua una pena base uguale o superiore al minimo edittale della precedente imputazione, a condizione che la pena complessiva inflitta non sia superiore a quella già applicata dal primo giudice e rientri nei limiti della nuova fattispecie. La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per precisare i limiti di applicazione del divieto.
Massime di principio
- Il riconoscimento dell'imputato in udienza a partire da immagini di videosorveglianza, se effettuato da teste credibili e motivato dal giudice, può essere decisivo anche in assenza del ritrovamento della refurtiva o di conferme dai tabulati telefonici.
- La mera assenza di riscontro telematico o del recupero della refurtiva non invalida automaticamente un convincimento basato su prova visiva valutata positivamente dal giudice.
- Il divieto di reformatio in peius non è assoluto quando il giudice d'appello riqualifica il reato in una fattispecie meno grave: non vi è violazione se la pena finale non supera quella inflitta in primo grado e rientra nei limiti edittali della nuova qualificazione.
- L'esclusione o diversa valutazione di aggravanti in appello non impone automaticamente la riduzione della pena se il bilanciamento complessivo delle circostanze e i limiti edittali sono rispettati.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrà mirare a contestare specificamente la credibilità del riconoscimento (es. condizioni di ripresa, attendibilità del teste) o produrre elementi di localizzazione contrari (tracciati GSM/posizioni) idonei a contrastare il convincimento probatorio fondato su filmati.
- Per evitare sorprese in sede di impugnazione, è utile monitorare l'esatto perimetro normativo edittale delle fattispecie alternative: la riqualificazione tecnica può avere effetti non intuitivi sul computo della pena.
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