Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1932/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.D.S. di irrogazione dell’indennità risarcitoria paesaggistica e cartelle di pagamento emesse per il relativo recupero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il D.D.S. n. 3064 del 12 ottobre 2020, con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 4.729,23 ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, nonché le cartelle di pagamento conseguenti. Hanno dedotto, anzitutto, l’intrasmissibilità della sanzione amministrativa agli aventi causa, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 689/1981, poiché l’opera era stata realizzata nel 1976 dal dante causa. Hanno inoltre sostenuto l’inapplicabilità della sanzione paesaggistica, poiché il fabbricato era stato ultimato nel 1976, mentre il vincolo paesaggistico sulla zona B della Valle dei Templi era stato apposto soltanto nel 1985 dalla legge n. 431/1985. Hanno dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 1 della legge n. 689/1981 e dell’art. 5, comma 3, della legge regionale siciliana n. 17/1994. Il ricorso era stato proposto anche assumendo la mancata notificazione del decreto ai ricorrenti e al tecnico presso il quale era stato eletto domicilio nell’ambito della pratica di sanatoria. Il Collegio ha esaminato preliminarmente il possibile carattere tardivo dell’impugnazione del D.D.S. e l’eventuale improcedibilità dell’impugnazione delle cartelle, ma ha superato tali dubbi poiché l’Amministrazione regionale non aveva prodotto la prova dell’invio e della ricezione delle PEC relative alla comunicazione del decreto e del sollecito di pagamento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondato il motivo relativo alla sopravvenienza del vincolo paesaggistico, assorbendo quello sull’intrasmissibilità della sanzione. È risultato provato e non contestato che il fabbricato fosse stato ultimato nel 1976 e che l’area fosse stata sottoposta a vincolo paesaggistico soltanto nel 1985, in forza della legge n. 431/1985 (legge Galasso). L’art. 5, comma 3, della legge regionale siciliana n. 17/1994 impone il nulla-osta paesaggistico anche quando il vincolo sia successivo all’ultimazione dell’abuso, ma esclude in tale ipotesi l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalla disciplina del vincolo. Il TAR ha precisato che l’indennità prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è correlata all’accertamento di compatibilità paesaggistica e al rilascio del provvedimento autorizzatorio, ma non è dovuta quando il vincolo sia sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’opera. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 75/2022, secondo cui l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 riguarda gli interventi realizzati su aree già vincolate al momento dell’abuso e non disciplina il caso del vincolo paesaggistico successivo. Sono stati quindi annullati il D.D.S. e, per illegittimità derivata, le cartelle di pagamento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e del dibattito giurisprudenziale definito solo successivamente dalla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L’indennità paesaggistica è correlata all’accertamento di compatibilità paesaggistica e al rilascio del provvedimento autorizzatorio; secondo la ricostruzione richiamata, la disciplina riguarda gli interventi realizzati su aree già vincolate al momento dell’abuso.

  • art. 5, comma 3, l.r. Sicilia n. 17/1994

    Il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio.

    Quando il vincolo paesaggistico è sopravvenuto rispetto all’ultimazione dell’opera abusiva, il nulla-osta resta necessario ai fini della sanatoria, ma non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria derivante dalla disciplina paesaggistica.

  • art. 7 legge n. 689/1981

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l’intrasmissibilità della sanzione agli aventi causa; il motivo è stato assorbito per l’accoglimento del motivo relativo alla sopravvenienza del vincolo.

  • art. 1 legge n. 689/1981

    Invocato dai ricorrenti in relazione all’inapplicabilità della sanzione; il motivo è stato deciso sulla base della disciplina regionale speciale relativa al vincolo paesaggistico sopravvenuto.

  • legge n. 431/1985

    Ha determinato l’apposizione del vincolo paesaggistico sulla zona B della Valle dei Templi nel 1985, posteriormente all’ultimazione del fabbricato nel 1976.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato applicato per l’avviso alle parti sui possibili profili di irricevibilità e improcedibilità e per consentire il contraddittorio su tali questioni.

Massime di principio

  • Quando un’opera abusiva è stata ultimata prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, il vincolo è sopravvenuto rispetto all’abuso e non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria derivante dalla disciplina paesaggistica, ferma restando la necessità del nulla-osta ai fini della sanatoria edilizia.
  • L’art. 5, comma 3, della legge regionale siciliana n. 17/1994 distingue tra il requisito procedimentale del nulla-osta paesaggistico, necessario anche per i vincoli sopravvenuti, e la sanzione pecuniaria paesaggistica, esclusa quando il vincolo sia successivo all’ultimazione dell’opera.
  • L’indennità prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 presuppone un intervento realizzato in violazione dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica su un’area già vincolata al momento della realizzazione; non si applica, secondo la ricostruzione accolta, agli abusi ultimati prima dell’imposizione del vincolo.
  • In presenza di una contestazione sulla tempestività dell’impugnazione, l’Amministrazione che intenda dimostrare la conoscenza dell’atto deve fornire la prova dell’invio e della ricezione della comunicazione; la mancata produzione di tale prova impedisce di dichiarare l’irricevibilità per tardività.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorso
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.