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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23459/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per varie ragioni: per chi aveva aderito al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen. (Alemanni, Annibale, Carpiniello, Granata, Remigio) contestazioni relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al conteggio delle aggravanti/attenuanti (calcoli intermedi della pena, mancata concessione delle attenuanti generiche, applicazione dell\'aggravante di cui all\'art. 416-bis.1 c.p.). Mazzarella ha dedotto carenza motivazionale e insufficienza di elementi probatori in relazione al concorso nella tentata estorsione, l\'erronea applicazione dell\'aggravante di agevolazione mafiosa, la sussistenza della desistenza e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 114 c.p. e generiche). Ucciero ha contestato la qualificazione e la motivazione relative all\'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (se per metodo o per agevolazione) e la valutazione della percezione intimidatoria da parte delle vittime. Vitolo ha impugnato la responsabilità per estorsione, la qualificazione giuridica della condotta, la sussistenza dell\'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche e del risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha stralciato la posizione di Marco Testa per legittimo impedimento dell\'avvocato. Ha richiamato e applicato i principi di diritto relativi al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., ribadendo che il ricorso in Cassazione non può sindacare calcoli intermedi della pena concordata tra le parti, salvo che la pena finale sia illegalmente determinata (diversa per specie o fuori dai limiti edittali). Le doglianze sui profili sanzionatori dei ricorrenti che avevano accettato il concordato sono quindi considerate inammissibili; analogamente, le questioni sollevate con motivi generici o non specifici sono state rigettate per carenza di interesse o per genericità. Quanto ai ricorsi sui profili di merito (Mazzarella, Vitolo, Ucciero), la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: per Mazzarella ha confermato l\'esistenza di un compendio probatorio idoneo a dimostrare il concorso nella tentata estorsione e l\'applicabilità dell\'aggravante del metodo mafioso; per Vitolo ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d\'Appello circa la responsabilità, la percezione intimidatoria e la non riconoscibilità delle attenuanti; per Ucciero la censura è stata ritenuta inammissibile per rinuncia ai motivi di merito e, comunque, la Corte d\'Appello aveva motivatamente confermato la sussistenza dell\'aggravante art. 416-bis.1. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello limita la possibilità di impugnazione: il giudizio di legittimità non può sindacare calcoli intermedi della pena concordata tra le parti; è sindacabile solo la legittimità 'ah origine' della pena finale (diversa per specie o fuori dai limiti edittali) e la congruità della pena finale è materia di valutazione del giudice di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte d'appello, nell'ambito del concordato ex art. 599-bis, non è tenuta a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello: la cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia

  • art. 416-bis comma 1 c.p.

    L'aggravante per metodo mafioso / per l\'agevolazione di un clan può essere riconosciuta quando l'azione si avvale della forza intimidatrice dell'organizzazione; si estende anche al correi che consapevolmente si avvale di tale forza e la valutazione tiene conto delle modalità della condotta e del contesto territoriale

  • art. 133 c.p.

    Norma di criterio per la determinazione della riduzione di pena in presenza di circostanze attenuanti (richiamata perché i ricorrenti lamentavano difetto di motivazione in ordine alla quantificazione delle attenuanti)

  • art. 56 c.p. (tentativo) comma 3

    La desistenza volontaria nel reato tentato richiede un "quid pluris": non è sufficiente la mera interruzione dell'azione, occorre annullare il contributo fornito e rimuovere le conseguenze prodotte; la mancata dimostrazione di questo elemento impedisce il riconoscimento della desistenza

  • art. 114 c.p.

    Regola sulla responsabilità e sul contributo causale: la richiesta di attenuante per marginalità del contributo va documentata e specificata, e la Corte valuta il ruolo effettivo del concorrente nel progetto criminoso

  • art. 629 c.p.

    Norma relativa al reato di estorsione, la qualificazione giuridica della condotta (estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni) è questione di fatto e di merito che non può essere riveduta in Cassazione se la doglianza è generica

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole di valutazione della prova testimoniale (richiamata nelle doglianze sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi)

Massime di principio

  • Chi aderisce al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen. accetta limiti significativi all\'impugnabilità: non potrà impugnare in Cassazione i calcoli intermedi della pena concordata salvo che la pena finale sia illegale (diversa per specie o fuori dai limiti edittali).
  • Le doglianze generiche o prive di specificità (senza indicazione puntuale di elementi di fatto e di diritto) sono inammissibili: in Cassazione va indicato con chiarezza l\'errore impugnato e l\'interesse a farlo valere.
  • Per la riconoscibilità dell\'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. è necessario valutare non solo le parole o le minacce ma anche il contesto territoriale e la percezione intimidatoria: l\'evocazione del nome di un clan o l\'uso della sua forza può giustificare l\'applicazione dell\'aggravante anche in relazione a coautori consapevoli.
  • La desistenza volontaria nel reato tentato richiede un\'attività di annullamento del contributo (un "quid pluris"): la mera interruzione dell\'azione senza eliminare le conseguenze non è sufficiente per ottenere l\'esimente.
  • Il ricorso per cassazione non è sede per una diversa rivalutazione integrale delle prove: se la critica alla motivazione è riconducibile a diversa lettura del materiale probatorio senza specifici vizi di diritto, la Corte di Cassazione la dichiara manifestamente infondata o inammissibile.
  • La richiesta di riconoscimento di attenuanti (es. risarcimento del danno) deve essere documentata in modo puntuale in grado di provare tempi, modalità e intenzione riparatoria; la genericità della richiesta ne preclude l\'accoglimento.

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