Cassazione Penale, Sentenza n. 23459/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per varie ragioni: per chi aveva aderito al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen. (Alemanni, Annibale, Carpiniello, Granata, Remigio) contestazioni relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al conteggio delle aggravanti/attenuanti (calcoli intermedi della pena, mancata concessione delle attenuanti generiche, applicazione dell\'aggravante di cui all\'art. 416-bis.1 c.p.). Mazzarella ha dedotto carenza motivazionale e insufficienza di elementi probatori in relazione al concorso nella tentata estorsione, l\'erronea applicazione dell\'aggravante di agevolazione mafiosa, la sussistenza della desistenza e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 114 c.p. e generiche). Ucciero ha contestato la qualificazione e la motivazione relative all\'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (se per metodo o per agevolazione) e la valutazione della percezione intimidatoria da parte delle vittime. Vitolo ha impugnato la responsabilità per estorsione, la qualificazione giuridica della condotta, la sussistenza dell\'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e il diniego delle attenuanti generiche e del risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha stralciato la posizione di Marco Testa per legittimo impedimento dell\'avvocato. Ha richiamato e applicato i principi di diritto relativi al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., ribadendo che il ricorso in Cassazione non può sindacare calcoli intermedi della pena concordata tra le parti, salvo che la pena finale sia illegalmente determinata (diversa per specie o fuori dai limiti edittali). Le doglianze sui profili sanzionatori dei ricorrenti che avevano accettato il concordato sono quindi considerate inammissibili; analogamente, le questioni sollevate con motivi generici o non specifici sono state rigettate per carenza di interesse o per genericità. Quanto ai ricorsi sui profili di merito (Mazzarella, Vitolo, Ucciero), la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: per Mazzarella ha confermato l\'esistenza di un compendio probatorio idoneo a dimostrare il concorso nella tentata estorsione e l\'applicabilità dell\'aggravante del metodo mafioso; per Vitolo ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d\'Appello circa la responsabilità, la percezione intimidatoria e la non riconoscibilità delle attenuanti; per Ucciero la censura è stata ritenuta inammissibile per rinuncia ai motivi di merito e, comunque, la Corte d\'Appello aveva motivatamente confermato la sussistenza dell\'aggravante art. 416-bis.1. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato in appello limita la possibilità di impugnazione: il giudizio di legittimità non può sindacare calcoli intermedi della pena concordata tra le parti; è sindacabile solo la legittimità 'ah origine' della pena finale (diversa per specie o fuori dai limiti edittali) e la congruità della pena finale è materia di valutazione del giudice di merito
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte d'appello, nell'ambito del concordato ex art. 599-bis, non è tenuta a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello: la cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia
art. 416-bis comma 1 c.p.
L'aggravante per metodo mafioso / per l\'agevolazione di un clan può essere riconosciuta quando l'azione si avvale della forza intimidatrice dell'organizzazione; si estende anche al correi che consapevolmente si avvale di tale forza e la valutazione tiene conto delle modalità della condotta e del contesto territoriale
art. 133 c.p.
Norma di criterio per la determinazione della riduzione di pena in presenza di circostanze attenuanti (richiamata perché i ricorrenti lamentavano difetto di motivazione in ordine alla quantificazione delle attenuanti)
art. 56 c.p. (tentativo) comma 3
La desistenza volontaria nel reato tentato richiede un "quid pluris": non è sufficiente la mera interruzione dell'azione, occorre annullare il contributo fornito e rimuovere le conseguenze prodotte; la mancata dimostrazione di questo elemento impedisce il riconoscimento della desistenza
art. 114 c.p.
Regola sulla responsabilità e sul contributo causale: la richiesta di attenuante per marginalità del contributo va documentata e specificata, e la Corte valuta il ruolo effettivo del concorrente nel progetto criminoso
art. 629 c.p.
Norma relativa al reato di estorsione, la qualificazione giuridica della condotta (estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni) è questione di fatto e di merito che non può essere riveduta in Cassazione se la doglianza è generica
art. 192 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole di valutazione della prova testimoniale (richiamata nelle doglianze sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi)
Massime di principio
- Chi aderisce al concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen. accetta limiti significativi all\'impugnabilità: non potrà impugnare in Cassazione i calcoli intermedi della pena concordata salvo che la pena finale sia illegale (diversa per specie o fuori dai limiti edittali).
- Le doglianze generiche o prive di specificità (senza indicazione puntuale di elementi di fatto e di diritto) sono inammissibili: in Cassazione va indicato con chiarezza l\'errore impugnato e l\'interesse a farlo valere.
- Per la riconoscibilità dell\'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. è necessario valutare non solo le parole o le minacce ma anche il contesto territoriale e la percezione intimidatoria: l\'evocazione del nome di un clan o l\'uso della sua forza può giustificare l\'applicazione dell\'aggravante anche in relazione a coautori consapevoli.
- La desistenza volontaria nel reato tentato richiede un\'attività di annullamento del contributo (un "quid pluris"): la mera interruzione dell\'azione senza eliminare le conseguenze non è sufficiente per ottenere l\'esimente.
- Il ricorso per cassazione non è sede per una diversa rivalutazione integrale delle prove: se la critica alla motivazione è riconducibile a diversa lettura del materiale probatorio senza specifici vizi di diritto, la Corte di Cassazione la dichiara manifestamente infondata o inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti (es. risarcimento del danno) deve essere documentata in modo puntuale in grado di provare tempi, modalità e intenzione riparatoria; la genericità della richiesta ne preclude l\'accoglimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23375/2024 del 11/06/2024
- Sentenza penale · 11 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23377/2024 del 11/06/2024
- Sentenza penale · 11 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23381/2024 del 11/06/2024
- Sentenza penale · 11 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23384/2024 del 11/06/2024
- Sentenza penale · 11 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23385/2024 del 11/06/2024
- Sentenza penale · 11 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23386/2024 del 11/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →