Corte di giustizia, Sentenza C-402/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 ottobre 2025. — BL contro Dr. A, in qualità di curatore fallimentare del Luftfahrtgesellschaft. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Articolo 3, paragrafo 1, primo comma – Notifica errata o incompleta del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente – Articolo 4, paragrafo 1, primo comma – Blocco dei licenziamenti per 30 giorni – Validità del licenziamento – Articolo 6 – Sanzioni. — Causa C-402/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita in via pregiudiziale dal Bundesarbeitsgericht, si pronuncia sulla disciplina dei licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59. Stabilisce che una notifica errata o incompleta all’autorità pubblica competente non soddisfa l’obiettivo della direttiva, neppure se l’autorità non reagisce o il diritto nazionale prevede meccanismi collaborativi/istruttori. Precisa inoltre che il blocco di 30 giorni dell’articolo 4 non è la sanzione dell’inosservanza dell’obbligo di notifica, ma una garanzia procedurale distinta; l’articolo 6 richiede ulteriori misure nazionali effettive e dissuasive.
Licenziamenti collettivi: la Corte chiarisce che una notifica errata o incompleta all’autorità pubblica non è sanata dal suo mancato rilievo e che il blocco di 30 giorni non sostituisce le sanzioni nazionali richieste dall’articolo 6 della direttiva 98/59.
La questione giuridica
Se, nell’ambito della direttiva 98/59 sui licenziamenti collettivi, l’obiettivo della notifica all’autorità pubblica competente possa ritenersi raggiunto quando la notifica è oggettivamente errata o incompleta ma l’autorità non la contesta e si ritiene sufficientemente informata; se ciò possa valere anche quando il diritto nazionale impone cooperazione tra datore di lavoro e autorità o un’istruttoria d’ufficio; se una notifica errata o assente possa essere regolarizzata dopo la comunicazione del licenziamento; e quale sia il rapporto tra il termine di blocco di 30 giorni dell’articolo 4 e l’obbligo degli Stati membri di prevedere procedure sanzionatorie effettive ai sensi dell’articolo 6.
Principio di diritto
L’articolo 3 della direttiva 98/59 impone una notifica effettivamente completa del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente: l’obiettivo della notifica non può considerarsi raggiunto se la comunicazione è errata o incompleta, anche quando l’autorità non la contesti, si ritenga informata, o il diritto nazionale preveda cooperazione con l’autorità o istruttoria d’ufficio. Inoltre, il termine di 30 giorni dell’articolo 4 non costituisce, di per sé, la sanzione per la violazione dell’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 6, che richiede invece procedure nazionali effettive, efficaci e proporzionate per far rispettare gli obblighi della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 98/59/CE
- Direttiva (UE) 2015/1794
- Articolo 1 direttiva 98/59/CE
- Articolo 2 direttiva 98/59/CE
- Articolo 3 direttiva 98/59/CE
- Articolo 4 direttiva 98/59/CE
- Articolo 6 direttiva 98/59/CE
- Articolo 134 del Bürgerliches Gesetzbuch
- Articolo 4 del Kündigungsschutzgesetz
- Articolo 17 del Kündigungsschutzgesetz
- Articolo 18 del Kündigungsschutzgesetz
- Articolo 20 del Kündigungsschutzgesetz
- Articolo 2, paragrafo 3, del Sozialgesetzbuch, Drittes Buch
- Articolo 38 del Sozialgesetzbuch, Drittes Buch
- Articolo 45 dell’Arbeitsgerichtsgesetz
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Licenziamenti collettivi: notifica errata o incompleta e conseguenze ai sensi della direttiva 98/59
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in una controversia tra una lavoratrice licenziata e il curatore fallimentare del datore di lavoro. La questione centrale concerne la validità del licenziamento nell’ambito di un progetto di licenziamento collettivo e, in particolare, le conseguenze di una notifica incompleta o erronea all’autorità pubblica competente prevista dalla direttiva 98/59.
Contesto fattuale e procedimento principale
La società datrice di lavoro aveva avviato una procedura di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori e, successivamente, aveva notificato il progetto di licenziamento collettivo all’autorità del lavoro. Tuttavia, la notifica non era accompagnata dal parere definitivo dei rappresentanti del personale e conteneva solo informazioni parziali sullo stato delle consultazioni. La lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento sostenendo, in sostanza, che la procedura di consultazione e notifica non fosse stata regolarmente rispettata.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 98/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1794;
- l’articolo 2, relativo alle consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori;
- l’articolo 3, che impone la notifica scritta del progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente e richiede che la notifica contenga tutte le informazioni utili;
- l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che prevede che i licenziamenti collettivi non possano avere effetto prima di 30 giorni dalla notifica;
- l’articolo 6, che impone agli Stati membri di prevedere procedure amministrative e/o giurisdizionali per garantire il rispetto degli obblighi della direttiva.
Prima questione: sufficienza di una notifica errata o incompleta non contestata dall’autorità
La Corte ribadisce che l’obiettivo principale della direttiva è far precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione dell’autorità pubblica competente. La notifica deve consentire all’autorità di esaminare, sulla base di tutte le informazioni utili, soluzioni per limitare le conseguenze dei licenziamenti.
Ne consegue che l’obiettivo dell’articolo 3 non può dirsi raggiunto quando:
- la notifica è oggettivamente errata o incompleta;
- l’autorità pubblica non la contesta;
- oppure il diritto nazionale prevede obblighi generali di cooperazione o istruttoria d’ufficio.
La Corte sottolinea che il silenzio o la mera conferma di ricezione da parte dell’autorità non equivalgono a conformità della notifica alla direttiva. Una notifica incompleta impedisce all’autorità di svolgere efficacemente il proprio compito di ricerca di soluzioni entro il termine di 30 giorni.
Irrilevanza di una regolarizzazione d’ufficio tramite diritto nazionale
La Corte esclude che la disciplina nazionale possa dispensare il datore di lavoro dall’obbligo di notificare regolarmente il progetto di licenziamento collettivo. Una regolarizzazione successiva, anche se effettuata d’ufficio dall’autorità, rischia infatti di compromettere sia il decorso corretto del termine di 30 giorni sia la possibilità per l’autorità di utilizzare integralmente tale periodo per la ricerca di soluzioni.
Seconda questione: irricevibilità per carattere ipotetico
La Corte dichiara irricevibile la seconda questione perché, nel caso concreto, non risultava che il datore di lavoro avesse effettivamente tentato di rettificare, integrare o regolarizzare la notifica. La questione era quindi ipotetica e avrebbe richiesto un parere astratto, estraneo alla funzione pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.
Terza questione: rapporto tra articolo 4 e articolo 6 della direttiva 98/59
La Corte chiarisce che il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, ha una funzione propria: garantire all’autorità pubblica un periodo minimo per cercare soluzioni ai problemi derivanti dai licenziamenti collettivi prospettati. Tale previsione non costituisce, di per sé, la sanzione per la violazione dell’obbligo di notifica.
L’articolo 6 ha invece una finalità distinta: obbliga gli Stati membri a predisporre procedure amministrative o giurisdizionali che rendano effettivo il rispetto degli obblighi della direttiva. Di conseguenza, la semplice sospensione del termine di preavviso, o il mancato inizio del termine di 30 giorni, non basta a soddisfare l’articolo 6 come misura sanzionatoria dell’inadempimento della notifica. Gli Stati membri devono adottare misure ulteriori, effettive, efficaci, proporzionate e dissuasive, ad esempio forme di responsabilità o risarcimento.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 3 della direttiva 98/59 osta a considerare raggiunto l’obiettivo della notifica quando questa sia errata o incompleta, anche se l’autorità non la contesta o il diritto nazionale preveda cooperazione/istruttoria d’ufficio;
- l’articolo 6 della direttiva 98/59 osta a considerare il mancato decorso del termine di 30 giorni come misura sanzionatoria sufficiente per far rispettare l’obbligo di notifica.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, la sentenza conferma che la regolarità formale e sostanziale della notifica del licenziamento collettivo è essenziale. Non basta che l’autorità riceva la comunicazione o che, nella prassi nazionale, il procedimento sia in qualche modo gestito dall’amministrazione: la notifica deve essere completa e conforme alla direttiva, pena l’inefficacia del procedimento sul piano del diritto dell’Unione e la necessità per gli Stati membri di prevedere sanzioni autonome ed effettive.
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