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Ordinanza

Ordinanza n. 2/2026 - Catania, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 1204/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa.

Giustizia amministrativa202501320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1204/2024 del Tribunale di Siracusa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1204/2024. Il TAR aveva ordinato il deposito della prova documentale della regolare notificazione del decreto, avvertendo che l’inadempimento avrebbe potuto comportare l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di produrre la documentazione relativa alla notificazione originaria, ma ha depositato la ricevuta di una nuova notificazione effettuata il 9 ottobre 2025. Ha quindi chiesto il rinvio della trattazione per consentire il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, con fissazione di una nuova camera di consiglio non anteriore al 15 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di rinvio, ritenendo necessario garantire il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla consolidata giurisprudenza in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e al corretto svolgimento del giudizio di ottemperanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 maggio 2026. Non è stata ancora assunta una decisione definitiva sull’ammissibilità o sul merito dell’azione di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione è richiamata implicitamente quale base del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il provvedimento richiama, senza indicazione espressa dell’articolo, il termine dilatorio di 120 giorni connesso alla notificazione del titolo esecutivo e al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo, il giudice deve verificare la regolare notificazione del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni prima di definire la controversia.
  • Quando la prova della notificazione originaria del titolo non sia disponibile, una nuova notificazione può rendere necessario il rinvio della trattazione per consentire il decorso del termine dilatorio previsto dalla disciplina applicabile.
  • Il rinvio della camera di consiglio è giustificato quando occorra completare la verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza, senza che tale rinvio comporti una decisione sull’ammissibilità o sul merito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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