Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 165/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - dell’ordinanza a firma del Responsabile del Settore - Area Urbanistica, Edilizia Privata, Territorio del Comune di Cantello Prot. n. 12361 Reg. Ordinanze n. 101 del 31.12.2024 recante “ordinanza di demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire (art. 31 d.p.r. 380/2001)” e dei relativi Allegato A - Verbale di sopralluogo e Allegato B - Identificazione area in acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza; - della nota del Comune di Cantello del 24.4.2024 prot. n. 4012 recante “Avvio procedimento di accertamento per presunto abuso edilizio”; - della nota del Comune di Cantello del 27.8.2024 prot. n. 8196 recante “Avvio procedimento di rimozione - demolizione serre”; - nonché, di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto, ivi compresi i non noti verbali di “precedenti sopralluoghi” menzionati dall’ordinanza di demolizione, con la più ampia riserva di motivi ulteriori e aggiunti;

Giustizia amministrativa202500563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di due serre e di un tunnel, con individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato l'ordinanza di demolizione, nonché gli atti di avvio del procedimento, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 31 d.P.R. 380/2001, dell'art. 62 l.r. Lombardia n. 12/2005 e della d.g.r. Lombardia n. 10/7117. Secondo la ricorrente, le due strutture erano serre mobili temporanee, soggette soltanto all'obbligo di essere scoperte dopo il periodo massimo di cinque anni, e il tunnel stagionale non era stato adeguatamente individuato né specificamente contestato. È stata inoltre dedotta l'illegittimità del presupposto secondo cui la vendita di prodotti florovivaistici nella serra sarebbe incompatibile con la qualificazione di serra mobile, invocando la disciplina sulla vendita diretta dei prodotti agricoli e la libertà di iniziativa economica. La ricorrente ha contestato anche la valutazione comunale relativa alla coltivazione in vaso su bancali, sostenendo che tale modalità rientrerebbe nelle normali tecniche agronomiche. Infine, ha denunciato la violazione dell'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, poiché l'area individuata per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, pari a 1.480 mq, sarebbe stata superiore a quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe secondo lo strumento urbanistico locale e l'ordinanza non avrebbe motivato tale estensione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso soltanto con riferimento all'area da acquisire in caso di inottemperanza. Ha ritenuto infondate le censure relative alle due serre: l'art. 2 della d.g.r. Lombardia n. 10/7117 richiede, per la qualificazione come serre mobili rientranti nell'edilizia libera, che la coltivazione avvenga direttamente nel suolo con le normali tecniche agronomiche. La coltivazione in vasi collocati su bancali esclude quindi tale qualificazione. La pavimentazione in blocchetti cementizi e gli impianti di illuminazione e riscaldamento, realizzati anche in funzione dell'attività di vendita, sono stati ritenuti elementi obiettivi di durevole alterazione del suolo e di permanenza della struttura. Il giudice ha precisato che la disciplina sulla vendita dei prodotti agricoli non era decisiva, poiché il Comune non aveva contestato la legittimità della vendita né il mutamento di destinazione d'uso, ma aveva utilizzato le opere realizzate per desumere la natura non temporanea delle serre. È stata respinta anche la censura relativa al tunnel: l'omessa indicazione di superficie e dimensioni non determina l'illegittimità in assenza di una concreta incertezza sull'identificazione dell'opera; inoltre, grava sull'interessato l'onere di provare le periodiche rimozioni richieste per la stagionalità, prova non fornita. È stata invece accolta la censura sull'area di acquisizione, poiché il Comune ha riconosciuto che la superficie indicata di 1.480 mq doveva essere rettificata in 508,84 mq. L'ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente alla parte relativa all'individuazione dell'area acquisibile. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola

    Le serre mobili stagionali prive di opere murarie e funzionali all'attività agricola rientrano nell'edilizia libera.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'area acquisibile gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione deve essere individuata secondo i limiti normativi; nel caso concreto l'estensione indicata dal Comune è stata riconosciuta come erronea e rettificata.

  • art. 62, comma 1-ter, l.r. Lombardia n. 12/2005

    le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente, nonché le serre mobili destinate ad uso temporaneo

    La norma regionale equipara determinate serre tunnel e serre mobili temporanee alle serre di cui all'art. 6 d.P.R. 380/2001, consentendone l'installazione senza permesso di costruire se prive di opere murarie fuori terra, secondo le caratteristiche definite dalla Giunta regionale.

  • art. 2 d.g.r. Lombardia 25 settembre 2017, n. 10/7117

    La coltivazione dovrà avvenire direttamente nel suolo con le normali tecniche agronomiche di coltivazione.

    La coltivazione direttamente nel suolo costituisce requisito necessario per qualificare la struttura come serra mobile; la coltivazione in vasi su bancali esclude l'edilizia libera. Le serre temporanee possono avere durata collegata alla coltivazione, comunque non superiore a cinque anni, e al termine devono essere completamente scoperte lasciando il terreno nudo per almeno un ciclo produttivo.

  • art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    La disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli non esclude che le opere utilizzate per tale attività siano soggette a titolo edilizio quando presentino caratteri di stabile trasformazione del suolo.

  • artt. 75-bis e 75-ter l.r. Lombardia n. 31/2008

    Le disposizioni regionali sulla vendita diretta nell'attività florovivaistica non incidono, secondo la decisione, sulla distinta qualificazione edilizia delle strutture.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica non impedisce che lo svolgimento dell'attività d'impresa in determinate strutture sia subordinato al previo rilascio di un titolo edilizio.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di una struttura come serra mobile rientrante nell'edilizia libera, quando la disciplina regionale richiede che la coltivazione avvenga direttamente nel suolo, la coltivazione in vasi collocati su bancali esclude il requisito, anche se tale tecnica è ordinaria o funzionale all'attività agricola esercitata.
  • La presenza, in una struttura agricola, di pavimentazioni e impianti destinati anche alla vendita o ad altre funzioni stabili può dimostrare una durevole alterazione del suolo e la natura permanente del manufatto, escludendone la qualificazione come serra mobile o temporanea, indipendentemente dalla legittimità commerciale dell'attività svolta.
  • La disciplina che consente all'imprenditore agricolo la vendita diretta dei propri prodotti non determina, di per sé, l'esenzione dal titolo edilizio per le strutture utilizzate, quando le caratteristiche costruttive e funzionali delle opere evidenzino una trasformazione stabile del suolo.
  • In presenza di un'opera già rilevata dall'amministrazione e sufficientemente individuabile, l'omessa indicazione nell'ordinanza di demolizione della superficie e delle dimensioni non determina illegittimità se il destinatario non dimostra una concreta incertezza sull'oggetto dell'ordine.
  • Quando la stagionalità dell'opera costituisce il presupposto per sottrarla all'obbligo del titolo edilizio, spetta all'interessato fornire la prova delle periodiche rimozioni richieste dalla disciplina applicabile.
  • L'individuazione dell'area acquisibile gratuitamente al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001; l'erronea indicazione della superficie comporta l'annullamento dell'ordinanza limitatamente a tale parte.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.