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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45128/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva disposto la custodia cautelare per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90). I motivi principali: 1) presunta incompetenza territoriale della Procura di Genova (la Procura avrebbe dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti alla Procura distrettuale di Reggio Calabria), con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento cautelare e preclusione della pronuncia di legittimità; 2) vizio di motivazione e errata valutazione della gravità degli indizi: mancata identificazione dell'utilizzatore del criptotelefono (interlocutore denominato "Segugio") e insufficienza di elementi per ritenere la partecipazione all'associazione sulla base di due, seppur ingenti, trasporti di cocaina effettuati nell'arco di pochi giorni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la sola dichiarazione di incompetenza dell'ufficio del Pubblico Ministero pregiudichi l'efficacia del provvedimento cautelare: occorre una pronuncia giurisdizionale dichiarativa di incompetenza per attivare il meccanismo che estingue l'efficacia del provvedimento. Sul secondo motivo ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'identificazione del conversante, poiché sollevata per la prima volta in Cassazione. Quanto al merito della partecipazione associativa, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha evidenziato contatti diretti dell'indagato con soggetti apicali, la disponibilità a compiere ulteriori viaggi, e l'entità dei quantitativi trasportati (circa 30 e 50 kg), elementi che, in fase cautelare, giustificano l'applicazione della misura. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 09/10/1990, n. 309 - art. 73, commi 1 e 6

    Norma sostanziale che punisce il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; i commi richiamati concernono l'illiceità dell'acquisto/trasporto di ingenti quantità e la rilevanza per finalità di cessione

  • d.P.R. 09/10/1990, n. 309 - art. 80, comma 2

    Aggravante prevista per determinate condotte connesse al traffico di stupefacenti; utilizzata per inquadrare la gravità delle condotte contestate

  • d.P.R. 09/10/1990, n. 309 - art. 74, commi 1, 2 e 4

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che dall'insieme degli elementi cautelari emergesse la partecipazione dell'indagato al sodalizio

  • codice penale - art. 61, n. 6

    Circostanza aggravante richiamata per inasprire il quadro sanzionatorio in relazione alle condotte contestate

  • codice penale - art. 61-bis

    Richiamata come aggravante speciale in relazione alla contestazione associativa (citata nel ricorso e nell'ordinanza impugnata)

  • Costituzione - art. 25

    Riferimento difensivo ai principi di legalità e garanzia del procedimento penale; evocato nella censura di illegittima prosecuzione del provvedimento in caso di incompetenza

  • codice di procedura penale - artt. 27, 172, 279, 291

    Norme processuali invocate dalla difesa in ordine alla conservazione dell'efficacia della misura cautelare, alla rinnovazione e alla competenza; la Corte ha escluso l'applicabilità del meccanismo invocato in assenza di pronuncia giudiziale di incompetenza

  • codice di procedura penale - artt. 273 e 310

    Art. 273 e art. 310 concernono aspetti del riesame e della pronuncia sul provvedimento cautelare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato correttamente la decisione di accoglimento dell'appello del P.M.

Massime di principio

  • La mera dichiarazione di incompetenza dell'ufficio del Pubblico Ministero e la trasmissione degli atti ad altra Procura non equivalgono a una pronuncia giurisdizionale di incompetenza: solo una sentenza che dichiari l'incompetenza del giudice può incidere sull'efficacia del provvedimento cautelare emesso
  • Questioni processuali o di fatto non sollevate davanti al giudice di merito (o al riesame) sono in genere inammissibili se proposte per la prima volta in Cassazione
  • In sede cautelare l'appartenenza a un'associazione criminale può essere ritenuta anche sulla base di contributi limitati nel numero se estremamente rilevanti per qualità o quantità (es. trasporto di grandi carichi di stupefacenti) e se sussistono contatti con soggetti apicali e disponibilità a continuare l'attività
  • La identificazione del soggetto che ha utilizzato strumenti di comunicazione criptata (es. criptotelefono) deve essere tempestivamente contestata e documentata: le eccezioni sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili
  • La valutazione della gravità indiziaria in sede di riesame richiede un bilanciamento delle circostanze e può fondarsi su elementi indiziari complessivi (conversazioni, rapporti diretti, quantità di droga trasportata) purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica

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