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Sentenza

Sentenza n. 10/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale trasmesso via pec da Alma Mater – Università di Bologna in data 1.10.2025 denominato “Verbale di chiusura procedura – Trattativa diretta MEPA n. 5529856 per l’acquisto di 8 Workstation per le esigenze del dipartimento di scienze statistiche “Paolo Fortunati” dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”; - della comunicazione informale trasmessa a mezzo mail in data 18.9.2025 avente medesimo oggetto; - di ogni altro atto comunque connesso, e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della gara alla ditta deducente, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con altro concorrente e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202501496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di chiusura di una trattativa diretta MEPA per l'acquisto di otto workstation, unitamente alla comunicazione informale precedente e agli atti connessi

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il verbale di chiusura della trattativa diretta MEPA e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento e la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della fornitura, nonché la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato con altro concorrente e il subentro ai sensi dell'art. 122 c.p.a. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 98, comma 2, e 98, comma 6, lett. c), nonché dell'art. 2 del d.lgs. n. 36/2023; la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità e del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza e illogicità. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, degli artt. 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 41 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

La decisione

Dopo la notifica del ricorso, l'Università ha avviato e concluso una nuova procedura per acquisire la fornitura controversa da un altro operatore economico. La ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso con dichiarazione depositata e ritualmente notificata alle controparti; aveva inoltre rinunciato all'istanza cautelare. Il TAR, preso atto della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza esaminare i motivi di legittimità né pronunciarsi sull'annullamento degli atti, sull'inefficacia del contratto o sul subentro. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata alle controparti, comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda originaria per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, senza essere esaminato a seguito dell'estinzione del giudizio.

  • artt. 95, 96 e 98 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamati dalla ricorrente come parametri di legittimità degli atti della procedura di acquisto, senza esame da parte del giudice.

  • art. 2 d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente insieme ai principi di buon andamento e imparzialità, senza esame nel merito.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia depositata e ritualmente notificata alle controparti, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., impedendo l'esame dei motivi di legittimità e delle domande consequenziali proposte nel ricorso.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non comporta una pronuncia sull'illegittimità degli atti impugnati né sulle domande di reintegrazione in forma specifica, inefficacia del contratto, subentro o risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo

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