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Sentenza

Sentenza del 09/09/2022 n. 26632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di pagamento relativo ai contributi di bonifica per l'anno 2002. Il Consorzio deduceva l'illegittimità dell'imposizione sui terreni ricadenti nelle Rogge Sale, Donna e Antegnata perché, secondo pronunce del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e delle Sezioni Unite della Corte, tali canali non rientravano nel comprensorio consortile "ab origine"; in ogni caso il contribuente avrebbe beneficiato dell'irrigazione a cura di un consorzio volontario titolare di diritto di derivazione, per cui mancava un vantaggio specifico derivante dall'attività del Consorzio. In sede di rinvio il contrasto riguardava inoltre l'inclusione dei terreni nel Piano di classifica, la valutazione delle prove tecniche sul beneficio fondiario e diversi vizi procedurali lamentati dal Consorzio (in particolare la mancata comunicazione dell'udienza di trattazione). Le parti hanno inoltre discusso questioni processuali circa termini di impugnazione e restituzioni di somme versate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (nullità per omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992), ritenendo pregiudicato il diritto di difesa del Consorzio. Per effetto di ciò la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale Lombardia è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Commissione in diversa composizione per un nuovo esame della controversia (compresa la disciplina delle spese del giudizio di legittimità). I restanti motivi e il ricorso incidentale sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 31, artt. 61 e 63, art. 36, art. 25

    L'art. 31 (comunicazione della data di udienza) è requisito fondamentale a garanzia del contraddittorio: la sua omissione determina la nullità della decisione; gli artt. 61 e 63 richiamati rendono applicabili le regole anche ai gradi successivi.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. comma 1; art. 327 c.p.c.; art. 369 c.p.c.; artt. 112, 384, 391-bis, 395, 2697, 2727 c.c.

    Art. 360: fondamento per i motivi di cassazione enumerati; art. 327 e la L. n. 69/2009: il termine lungo ridotto si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della norma; art. 369: i fascicoli d'ufficio esentano la parte dall'onere di produrre copie degli atti già in possesso della commissione; artt. 2697 e 2727 richiedono corretta valutazione dell'onere della prova e delle prove tecniche offerte.

  • Legge n. 69 del 2009

    art. 46, comma 17; art. 58

    La modifica del termine di impugnazione opera ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge; per giudizi iniziati anteriormente resta applicabile il termine previgente (termine annuale).

  • Costituzione

    art. 24; art. 111; art. 113

    Art. 24 e 111 tutelano il diritto di difesa e il giusto processo; la mancata comunicazione dell'udienza implica violazione di tali garanzie. Gli artt. 111 e 113 attinenti al processo equo e alla giurisdizione sono richiamati nelle eccezioni costituzionali prospettate dalle parti.

  • Norme sostanziali citate dal ricorrente

    art. 860 c.c.; R.D. n. 215 del 1933 art. 10; L.R. Lombardia n. 59 del 1984 art. 19

    Richiamate in relazione alla nozione di beneficio fondiario e alla funzione consortile di regimentazione idraulica: il presupposto impositivo deve correlarsi al vantaggio specifico derivante dalle opere di regimazione. Sulla questione la Corte di Cassazione non si è pronunciata nel merito per aver deciso la causa su vizio procedurale.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza tributaria, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 546/1992, costituisce vizio che può determinare la nullità della decisione e la cassazione per violazione del diritto di difesa.
  • Se la Corte di legittimità ravvisa un vizio procedurale che pregiudica il diritto di difesa, essa può cassare la decisione senza esaminare nel merito le questioni sostanziali e rinviare la causa per nuovo esame.
  • L'inclusione di terreni in un Piano di classifica può presupporre una valutazione favorevole circa il beneficio fondiario, ma la concreta sussistenza del beneficio deve essere accertata dal giudice di merito mediante la valutazione delle prove tecniche secondo l'ordine di verifica indicato dalla giurisprudenza rescindente.
  • Quando il fascicolo processuale è acquisito d'ufficio (D.Lgs. 546/1992), la parte non è obbligata a produrre copie degli atti già presenti in quel fascicolo in sede di ricorso per cassazione.
  • La riduzione del termine di impugnazione prevista dalla L. n. 69/2009 si applica solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore; per i giudizi iniziati anteriormente resta applicabile il termine previgente.

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