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Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza ovvero per l’esecuzione/attuazione del giudicato nascente dalle sentenze del TAR Sicilia – Catania n. 2048/2018 e n. 214/2021 e, per l’effetto, per la declaratoria di nullità della nota dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana prot. n. 14146 del 11/3/2025, nonché delle note dell’ASP Ragusa prot. n. 89692 del 13/12/2024, e prot. 19325 del 14/2/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana prot. 2159 del 17/1/2025; in subordine, per l’annullamento della nota dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana prot. n. 14146 del 11/3/2025.

Giustizia amministrativa202501021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Note dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana e dell’ASP Ragusa asseritamente adottate in violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Sicilia – Catania n. 2048/2018 e n. 214/2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Ragusa ha proposto ricorso per l’ottemperanza e l’esecuzione/attuazione del giudicato nascente dalle sentenze del TAR Sicilia – Catania n. 2048/2018 e n. 214/2021, chiedendo la declaratoria di nullità della nota dell’Assessorato della salute della Regione Siciliana prot. n. 14146 dell’11 marzo 2025, delle note dell’ASP Ragusa prot. n. 89692 del 13 dicembre 2024 e prot. n. 19325 del 14 febbraio 2025, nonché degli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi, inclusa la nota assessorile prot. n. 2159 del 17 gennaio 2025. In subordine, ha chiesto l’annullamento della nota assessorile dell’11 marzo 2025. Il ricorrente ha lamentato il persistente inadempimento al giudicato, che imponeva all’Assessorato regionale alla Salute di istituire una stroke unit presso il reparto di Neurologia dell’ospedale di Ragusa. La sentenza n. 214/2021 aveva inoltre nominato quale commissario ad acta il Presidente della Regione Siciliana, con facoltà di delega, per l’eventuale esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR non ha definito né la domanda di ottemperanza né le domande di nullità e annullamento. Ha ritenuto necessario acquisire dal commissario ad acta nominato con la sentenza n. 214/2021 chiarimenti documentati sullo stato dell’incarico, chiedendo in particolare: se il commissario si sia insediato; in caso affermativo, quali decisioni abbia adottato e a quale punto sia l’attività commissariale; se la stroke unit sia stata istituita e, in caso positivo, se sia operativa e con quali modalità. È stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per il deposito dei chiarimenti. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito all’esito degli incombenti istruttori. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere direttamente l’ordinanza al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando lo stato di esecuzione del giudicato e dell’incarico conferito al commissario ad acta non risulta sufficientemente documentato, il giudice può disporre chiarimenti istruttori d’ufficio, indicando puntualmente le circostanze rilevanti ai fini della decisione.
  • Prima di decidere sulle domande di ottemperanza e sulle eventuali deduzioni di nullità o annullamento degli atti sopravvenuti, il giudice può acquisire dal commissario ad acta una relazione documentata sull’insediamento, sugli atti adottati e sul concreto stato di esecuzione dell’obbligo conformativo.
  • La verifica dell’adempimento dell’obbligo di istituire un servizio sanitario non si esaurisce nell’accertamento della sua formale istituzione, ma può richiedere di accertarne anche l’effettiva operatività e le concrete modalità di funzionamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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