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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 322/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato con sentenza del Tribunale di Grosseto del 24/10/2023 (truffa consumata il 01/06/2018) e il più grave reato avvinto con ordinanza del Tribunale di Monza del 09/01/2024, nonché con gli altri reati avvinti nella stessa ordinanza di Monza (tra cui truffe giudicate da Tribunali di Livorno e Lucca commesse fine maggio/30/05/2018). Il Tribunale di Grosseto ha respinto l'istanza perché ha ritenuto che la truffa del 01/06/2018 fosse temporalmente distante rispetto al reato più grave ritenuto dal Tribunale di Monza e presentasse modalità di esecuzione non sufficientemente sovrapponibili (cambio della carta Postepay), così da non poter considerarsi programmata nelle linee essenziali al momento dell'ideazione degli altri reati. Il ricorrente ha censurato la decisione per travisamento dei fatti sostenendo che andava valutata la continuazione anche rispetto agli altri reati avvinti (Livorno, Lucca) commessi nello stesso periodo e con la stessa Postepay. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale di Grosseto e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse compiuto una plausibile e congrua valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, avendo verificato se esistessero elementi che collegassero l'illecito del 01/06/2018 alla preordinazione riconosciuta con l'ordinanza di Monza; ha ritenuto irrilevante la mera identità della Postepay e che le modalità di esecuzione fossero solo parzialmente sovrapponibili. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali) e non si può dedurre genericamente il collegamento tra reati.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la decisione (vizi di motivazione/travisamento dei fatti). La Corte ha ritenuto infondato il motivo e che non sussistesse travisamento incontrovertibile dei fatti.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione di reati. Interpretata dalla giurisprudenza e applicata dal giudice dell'esecuzione come richiedente la prova di una programmazione delle condotte almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel ricorso; attiene alla competenza/procedimento davanti al giudice dell'esecuzione per questioni relative all'esecuzione e al riconoscimento di istituti come la continuazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Rv. 270074-01)

    Sviluppa i criteri per il riconoscimento della continuazione: necessità di verificare omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione almeno nelle linee essenziali.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023 (Rv. 284652-01)

    Indica gli elementi indizianti (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti) utili a desumere il medesimo disegno criminoso, precisando che possono essere significativi anche alcuni di tali indici purché rilevanti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione concreta e plurifattuale: non basta la presenza di un solo elemento indicativo, ma vanno considerati congiuntamente omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità e la prova che i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.
  • In sede di esecuzione il giudice non può dedurre il collegamento di un reato al disegno criminoso in modo meramente generico: il collegamento deve emergere, anche per il singolo reato, rispetto al fatto sintomatico della maturazione della preordinazione.
  • La mera identità di uno strumento (es. la stessa carta Postepay) può essere indizio di stile delinquenziale, ma da sola non è sufficiente a dimostrare la comune preordinazione dei singoli reati.
  • Le valutazioni di merito del giudice dell'esecuzione (sulla ricostruzione fattuale e sull'apprezzamento degli indici della continuazione) sono plausibili e non sindacabili in cassazione salvo travisamenti dei fatti incontrovertibili; la Corte di legittimità non può rivedere liberamente la valutazione probatoria.
  • Per sostenere la continuazione rispetto a un reato specifico occorre collegarlo in modo puntuale al reato sintomatico del progetto criminoso e indicare quali elementi concreti smentiscano l'ipotesi che il reato sia stato commesso in modo estemporaneo.

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