Cassazione Penale, Sentenza n. 41139/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi principali: (1) il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado e del decreto di fissazione del giudizio di appello per omessa traduzione in lingua a lui nota degli atti (avviso di conclusione indagini e decreto di citazione), denunciando violazione degli artt. 143, 178 e 179 c.p.p. e sostenendo che non è stata adeguatamente accertata la sua conoscenza dell'italiano; (2) eccepisce l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), lamentando che la data di commissione non sarebbe stata accertata e che, dunque, a suo favore dovrebbe operare il dubbio cronologico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla questione della traduzione, la Corte ha ritenuto che l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana sia valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata: la Corte territoriale aveva coerentemente valorizzato plurimi indici (residenza in Italia dal 1998, avvio e gestione di attività commerciale, rilascio di carta d'identità italiana, nomina del difensore redatta e sottoscritta in italiano) e aveva ritenuto inattendibile o non decisiva la deposizione del teste e l'utilizzo dell'interprete in fase di accesso. Pertanto non è sussistita la nullità per mancata traduzione ex art. 143 c.p.p. Sul motivo relativo alla prescrizione, la Corte ha ritenuto le censure meramente assertive e prive della specificità richiesta in Cassazione: grava sul ricorrente l'onere di allegare elementi concreti per dimostrare un dies a quo diverso da quello risultante dagli atti. Considerata la data indicata nel capo d'imputazione (7 maggio 2015) e la causa di sospensione dei termini (234 giorni), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà il 27 dicembre 2025, sicché non era possibile dichiarare l'estinzione. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
L'obbligo di traduzione degli atti processuali opera quando è accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; se il giudice di merito, con motivazione logica e coerente, esclude tale mancata conoscenza, l'omessa traduzione non integra nullità insindacabile in Cassazione.
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa alla corretta partecipazione dell'imputato; la decisione conferma che le questioni processuali connesse alla lingua sono valutate in base alle risultanze probatorie e alla motivazione del giudice di merito.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle garanzie difensive; la Corte ha ritenuto che tali garanzie sono rispettate se il giudice di merito verifica e motiva adeguatamente la conoscenza della lingua.
art. 648 cod. pen.
Norma del reato (ricettazione) per il quale l'imputato è stato condannato; la questione della prescrizione relativa a tale reato è stata ritenuta non provata dal ricorrente.
art. 157 cod. pen.
Citato nella censura sulla prescrizione (nel ricorso); la Corte non ha trovato inammissibili ragioni concrete per ritenere decorso il termine prescrizionale, ribadendo l'onere di specificità dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disciplinare le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di condanna alla cassa delle ammende.
Sezioni Unite, n. 15069 del 27/10/2023 (Niecko)
Richiamata per chiarire che l'obbligo di traduzione presuppone l'accertamento della mancata conoscenza della lingua; se il giudice di merito esclude tale mancata conoscenza con motivazione, l'obbligo non opera.
Massime di principio
- L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana da parte di un imputato straniero è valutazione di merito: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o insufficiente.
- La sola presenza di un interprete o la traduzione di singoli atti non prova automaticamente che l'imputato non conosca l'italiano; i giudici devono valutare un insieme di elementi concreti (residenza, attività, documenti, comportamenti processuali).
- Se si contesta la mancata traduzione di atti processuali, è necessario dimostrare specificamente e con elementi concreti la reale incapacità di comprendere l'italiano; deduzioni generiche sono inidonee a determinare la nullità in sede di legittimità.
- In materia di prescrizione, grava sul ricorrente che invoca l'estinzione del reato l'onere di indicare elementi probatori precisi (dies a quo, eventi interruttivi/sospensivi) che giustifichino la tesi della prescrizione; argomentazioni vaghe o prive di dati concreti sono inammissibili.
- Le nullità o vizi a regime intermedio (es. omessa traduzione di atti) devono essere eccepiti tempestivamente e con specificità nei gradi precedenti; in Cassazione non possono essere rilanciate in forma generica.
- L'orientamento giurisprudenziale ammette al massimo il sindacato della Cassazione sulla motivazione del giudice di merito, non una rivalutazione dei fatti: per ottenere successo servono profili di illogicità o palese contraddittorietà nella motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41051/2025 del 22/12/2025
- Sentenza penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41052/2025 del 22/12/2025
- Sentenza penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41053/2025 del 22/12/2025
- Sentenza penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41054/2025 del 22/12/2025
- Sentenza penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41055/2025 del 22/12/2025
- Sentenza penale · 22 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41056/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →