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Sentenza

Sentenza n. 2176/2026 - Roma, Sezione 5B

Per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 42016 presentata in data 27 novembre 2024, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Euroinnova Formacion - Spagna

Giustizia amministrativa202512732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 27 novembre 2024 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna e certificato da un organismo formativo spagnolo. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge n. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, quantificato in un massimo di 120 giorni, considerando anche l'eventuale termine per la verifica della completezza documentale e la richiesta di integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine di conclusione del procedimento senza pronuncia dell'amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha rilevato che l'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007 impone all'autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e che il comma 6 prescrive l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; pertanto, anche ipotizzando la necessità di integrazioni, il termine massimo complessivo è di quattro mesi. Poiché tale termine era decorso senza provvedimento espresso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; la competenza è riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominazione assunta dal Ministero originariamente indicato dalla disposizione.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone una verifica della completezza documentale entro trenta giorni dalla domanda e consente, ove necessario, di richiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento conclusivo decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    È richiamato per la modifica della denominazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nell'azione avverso il silenzio, la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere richiede e, in linea generale, è dimostrata dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta acquisita la documentazione completa, adottare il provvedimento entro tre mesi; considerando l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo complessivo può essere individuato in quattro mesi.
  • Decorso il termine procedimentale senza una decisione espressa, il giudice amministrativo può accertare il silenzio-inadempimento e ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l'adozione dell'atto conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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