Sentenza n. 77/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 3 aprile 2025 n. 83.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 3 aprile 2025 n. 83, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 3 aprile 2025 n. 83, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuna la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico riconosciuto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute, comprensive degli accessori dovuti secondo il titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni consente di procedere giudizialmente per ottenere l'attuazione del giudicato.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi; nel caso concreto il TAR ha ordinato all'amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale e ha previsto, in caso di ulteriore inottemperanza, l'intervento del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni, unito alla mancata contestazione dell'obbligo sostanziale da parte dell'amministrazione, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento dell'amministrazione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione qualora l'inottemperanza persista oltre il termine assegnato.
- L'esecuzione di una pronuncia che riconosce somme o utilità determinate deve comprendere le specifiche prestazioni indicate nel titolo, inclusi gli accrediti relativi alle annualità riconosciute e gli accessori espressamente dovuti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →