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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14440/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva, ai sensi degli artt. 669 e 649 c.p.p., che fosse dichiarato il divieto di ne bis in idem con riferimento a una precedente sentenza irrevocabile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (9/02/1990) che lo aveva assolto dall'associazione finalizzata alle estorsioni per fatti commessi "non oltre il mese di ottobre 1987". Nella sentenza successiva (24/02/2023) Perreca era stato condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) per condotte contestate dalla fine degli anni '80 fino al 2009/2016. La difesa sosteneva che sussistesse identità materiale del fatto e che quindi la parte temporale antecedente all'ottobre 1987 fosse già coperta dal giudicato, richiedendo la rideterminazione della pena complessiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello di Napoli secondo cui non sussiste identità del "medesimo fatto": le condotte giudicate nel processo più recente sono temporaneamente e naturalisticamente diverse da quelle già oggetto del giudicato (la costituzione e l'operatività del clan Perreca sono state collocate temporalmente non prima della fine del 1988, mentre il giudicato precedente era limitato fino a ottobre 1987). Perciò non è ravvisabile violazione del divieto di ne bis in idem e non è stata disposta alcuna rideterminazione della pena. Perreca è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di ne bis in idem: la Corte lo interpreta congiuntamente all'art. 649 c.p.p. ritenendo che per parlare di "medesimo fatto" occorra coincidenza di tempo, luogo, persona e identità naturalistica delle condotte; se manca tale coincidenza, il divieto non opera.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità o l'impugnazione per violazione del divieto di bis in idem; la Corte ha affermato che l'espressione "medesimo fatto" va interpretata nel senso di completa identità di condizioni di tempo, luogo e persona.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Natura del reato contestato nella sentenza di condanna (associazione di tipo mafioso); la Corte ha ritenuto che il fatto contestato con riferimento al clan Perreca abbia natura e contesto spazio-temporale diversi rispetto alla precedente imputazione di associazione semplice.

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento alla più antica imputazione di associazione finalizzata a estorsioni (art. 416) oggetto del giudicato assolutorio fino a ottobre 1987; la Corte ha distinto tale fattispecie dalla successiva imputazione ex art. 416-bis.

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato in relazione a precedenti condanne/accertamenti (estorsione): utile a definire il contenuto probatorio della vicenda ma non idoneo a fondare l'identità del fatto tra i procedimenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem richiede identità del "medesimo fatto" in senso ampio: coincidenza di tempo, luogo, persona e identità naturalistica della condotta; la mera sovrapposizione di soggetti o l'appartenenza a un medesimo ambito criminale non è sufficiente.
  • Se il giudicato copre un periodo temporale limitato (es. "non oltre ottobre 1987"), successive contestazioni che inizino in epoca successiva (es. fine 1988) non violano il divieto di bis in idem, salvo prova del concreto svolgimento della medesima condotta nel periodo già giudicato.
  • L'accertamento della diversità dei fatti può fondarsi su elementi probatori che dimostrino una diversa fase evolutiva o autonoma costituzione del sodalizio criminale; l'interpretazione del giudice dell'esecuzione segue la valutazione concreta del materiale probatorio dei giudizi di merito.
  • La difesa che invoca il ne bis in idem deve indicare elementi specifici e decisivi in grado di dimostrare la coincidenza naturalistica e temporale dei fatti; argomentazioni generiche o confusione tra posizioni di soggetti diversi sono insufficienti.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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