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Sentenza

Sentenza n. 800/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 28.02.2024 n. 37.

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia o mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 28 febbraio 2024, n. 37

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio che la documentazione digitale allegata al ricorso, in particolare l'attestazione della notificazione della sentenza alle amministrazioni resistenti, non era visualizzabile nel sistema informatico della Giustizia amministrativa. Il Collegio ha ritenuto che l'omesso deposito, nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico richiamate dall'art. 13, comma 2, dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo, del provvedimento da ottemperare e dei documenti a corredo determinasse l'inammissibilità del ricorso. Con ordinanza del 17 aprile 2026, n. 475, il TAR ha assegnato alla parte ricorrente un termine, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., per dedurre sulla questione. La parte ricorrente non ha presentato deduzioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non dimostrato nelle forme processualmente previste il deposito del provvedimento da ottemperare e della documentazione necessaria, poiché i file digitali depositati non risultavano visualizzabili nel sistema informatico della Giustizia amministrativa. L'inammissibilità è stata rilevata d'ufficio e la parte ricorrente, pur previamente avvisata e posta in condizione di controdedurre ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., è rimasta inerte. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    “Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”

    Il deposito del provvedimento da ottemperare e dei documenti a corredo deve avvenire nelle forme tecniche previste per il processo amministrativo telematico; l'omesso deposito o la non fruibilità informatica della documentazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve consentire alle parti di dedurre sul punto prima della decisione; nel caso concreto il termine è stato concesso, ma la parte ricorrente non ha formulato deduzioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare in modo tecnicamente conforme e concretamente visualizzabile nel sistema informatico della Giustizia amministrativa il provvedimento di cui chiede l'esecuzione e la documentazione a corredo; la mancata fruibilità dei file equivale, ai fini processuali, all'omesso deposito e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità derivante dall'omesso o irregolare deposito della documentazione necessaria può essere rilevata d'ufficio, purché il giudice assegni previamente alle parti un termine per dedurre sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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