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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03485/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. I motivi riguardavano, secondo l'ordinanza, la mancata esclusione della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Il primo, terzo e quarto motivo sono stati ritenuti generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Il secondo motivo è stato giudicato in parte non specificamente dedotto in appello e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva correttamente determinato la pena considerando le sole circostanze aggravanti relative al reato individuato come violazione più grave e applicando l'aumento per la continuazione nella misura non inferiore a un terzo.

Norme richiamate

  • art. 81, comma quarto, c.p.

    aumento per la continuazione nella misura non inferiore ad un terzo

    nel giudizio di dosimetria della pena per reati unificati dalla continuazione, l'aumento sulla violazione meno grave deve essere applicato secondo il minimo legale previsto dalla norma.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347

    richiamata a sostegno del criterio di determinazione del trattamento sanzionatorio in presenza di continuazione e di circostanze aggravanti relative al reato più grave.

  • Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450

    richiamata a conferma del medesimo principio sul calcolo della pena in caso di continuazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi generici o meramente riproduttivi di censure già dedotte e motivatamente disattese dai giudici di merito.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se non è stata dedotta in appello o non si confronta con i passaggi decisivi della decisione, è inammissibile o manifestamente infondata.
  • Nel reato continuato, la determinazione della pena deve avvenire tenendo conto delle sole circostanze aggravanti riferite alla violazione più grave, con applicazione dell'aumento per le altre violazioni secondo il parametro legale minimo previsto dall'art. 81, comma quarto, c.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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