Cassazione Civile, Ordinanza n. 25088/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente agrario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di regolamento di confini proposta da un ente agrario contro due confinanti, con richiesta di rilascio della porzione di suolo asseritamente occupata per sconfinamento e di risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello ha riformato la decisione: ha ritenuto non attendibile la consulenza tecnica d'ufficio, ha valorizzato titoli di acquisto e mappe catastali, ha accertato che una particella (842) non doveva essere compresa nel fondo dei convenuti e ha quindi individuato uno sconfinamento di 1092 mq; ha inoltre liquidato equitativamente un danno emergente di euro 2000 per la perdita della disponibilità del bene. I ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, nullità della sentenza e vizio di motivazione, oltre a violazione degli artt. 950, 951, 2043 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe immotivatamente disatteso la CTU e avrebbe invertito o mal applicato le regole probatorie; con il secondo motivo hanno dedotto nullità della sentenza e violazione degli artt. 1223, 2043 e 2057 c.c., contestando la sussistenza e la prova del danno, la sua decorrenza e la mancanza di prova di un comportamento colposo anteriore alla notifica della citazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla scelta di fare riferimento alle mappe catastali in mancanza di dati incontrovertibili e sulla non attendibilità della CTU; ha inoltre osservato che le doglianze in realtà miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano formulate fuori dai limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: ha ribadito che nel regolamento di confini lo sconfinamento comporta il rilascio della porzione indebitamente posseduta indipendentemente dall'intenzionalità dell'occupazione; ha poi richiamato il principio per cui la tutela reale e la tutela risarcitoria hanno funzione diversa, e che il danno da perdita della disponibilità del bene può essere provato anche in via presuntiva e liquidato equitativamente quando non sia dimostrabile nel preciso ammontare. La doglianza sulla colpa è stata reputata nuova e quindi inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Nell'azione di regolamento di confini il giudice deve individuare la linea divisoria sulla base degli elementi di prova ritenuti più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, che hanno valore sussidiario.
art. 951 c.c.
Richiamato insieme all'azione di regolamento di confini e allo sconfinamento, senza specifiche ulteriori affermazioni autonome nel testo.
art. 2043 c.c.
Richiamato ai fini della domanda risarcitoria; il danno da occupazione abusiva è trattato come pregiudizio risarcibile distinto dalla tutela reale.
art. 2697 c.c.
La prova dei fatti costitutivi del diritto alla tutela invocata segue le regole generali sull'onere della prova; la contestazione specifica del convenuto attiva l'onere dell'attore di provare il fatto costitutivo del danno.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a sollecitare una rivisitazione del merito.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri officiosi; non è invece censurabile la mera preferenza data ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola diversa; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione dopo la riforma del 2012 si limita ai casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non al semplice difetto di sufficienza.
art. 1223 c.c.
Richiamato in tema di danno risarcibile, con riferimento alla perdita subita e alla sua liquidazione.
art. 2057 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente, senza una specifica elaborazione autonoma nel testo della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato per l'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini, ciascuna parte può e deve fornire ogni mezzo di prova utile a individuare l'esatta linea divisoria; il giudice non è vincolato da una regola di soccombenza probatoria automatica e può determinare il confine con il criterio che ritiene più attendibile, usando le risultanze catastali come elemento sussidiario in mancanza di dati certi.
- La censura in cassazione contro la valutazione delle prove non è ammissibile se si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche, non quando si contesti semplicemente il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale deducibile in cassazione è limitato a anomalie gravi della motivazione, come motivazione apparente o mancante, contrasto irriducibile o incomprensibilità, e non comprende il mero difetto di sufficienza o persuasività.
- Nel regolamento di confini, l'accertamento dello sconfinamento comporta il rilascio della porzione indebitamente occupata indipendentemente dall'intenzionalità dell'occupazione, poiché la tutela reale mira al ripristino della situazione conforme al diritto.
- La tutela risarcitoria per l'illecita occupazione di un bene è distinta dalla tutela reale: la prima compensa la perdita subita e può riguardare il danno emergente; quando il pregiudizio non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare, il giudice può procedere a liquidazione equitativa.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che risultino rilevabili d'ufficio e siano dedotte nel rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso.
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