Sentenza n. 9/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 966/2024 in data 10 dicembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'attribuzione di 2.000 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 966/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 gennaio 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad attribuire al docente, mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, l'importo di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza, chiedendo l'ordine di esecuzione, la determinazione delle modalità attuative anche in luogo dell'Amministrazione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva nel frattempo versato quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, poiché il ricorrente aveva documentato il giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione, mentre era decorso anche il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Tuttavia, durante il giudizio il Ministero ha effettuato il pagamento dovuto, determinando l'estinzione della pretesa sostanziale e la cessazione della materia del contendere. Non è stata quindi adottata una specifica misura di esecuzione, né è stata disposta la nomina del commissario ad acta o l'applicazione della penalità di mora. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti prima dell'adempimento sopravvenuto.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorrente lo ha invocato per ottenere l'ordine di esecuzione, la possibile nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione; la relativa richiesta non è stata esaminata nel merito perché il pagamento sopravvenuto ha fatto cessare la materia del contendere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni in favore delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso nel caso concreto.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal giudicato del Tribunale del lavoro quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sull'importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione del passaggio in giudicato, la notificazione del provvedimento all'amministrazione e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento consentono di ritenere sussistenti i presupposti dell'azione esecutiva.
- Il pagamento o l'adempimento integrale dell'amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno la pretesa sostanziale all'esecuzione del giudicato.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- L'avvenuto adempimento nel corso del giudizio rende non necessaria l'adozione delle ulteriori misure richieste per l'esecuzione, quali la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora.
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