Cassazione Penale, Ordinanza n. 23392/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la precedente decisione di legittimità che aveva rigettato il suo ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello. Sosteneva che la Prima sezione avesse erroneamente letto la sentenza di condanna della Corte d'appello di Catania, ritenendo che i fatti fossero stati commessi tra il 1 gennaio 2003 e il 1 febbraio 2003, mentre invece, secondo la difesa, il periodo corretto sarebbe stato gennaio 2011-febbraio 2013. Tale errore percettivo sarebbe stato decisivo perché avrebbe inciso sulla valutazione circa l'effettivo scomputo della pena già espiata prima della scarcerazione del 21 dicembre 2010. Il ricorso è stato però proposto dal difensore senza che risultasse conferita la necessaria procura speciale, circostanza ritenuta decisiva ai fini dell'ammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto perché l'impugnazione straordinaria è riservata al condannato e, nel caso concreto, il difensore non risultava munito di procura speciale né nel ricorso era indicato che ne fosse munito. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. È stata inoltre affermata, in conseguenza dell'inammissibilità e della colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
procedente provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen.
richiamato come precedente provvedimento di unificazione delle pene concorrenti rispetto al quale il ricorrente chiedeva l'adeguamento dell'esecuzione e la revoca dell'ordine di carcerazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l'inammissibilità in questione va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità procedurali quando il ricorso è manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è un rimedio eccezionale riservato personalmente al condannato; se è proposto dal difensore, è necessario che questi risulti munito di procura speciale.
- L'assenza della procura speciale nel ricorso straordinario determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile direttamente dalla Corte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Un eventuale errore materiale nella lettura del titolo esecutivo o del provvedimento di unificazione delle pene non preclude, in linea generale, la possibilità di chiederne la correzione materiale con gli effetti conseguenti sul provvedimento stesso.
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