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Sentenza

Sentenza n. 1604/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento del provvedimento n. 152/A del 23 maggio 2022, con il quale il Dirigente del Settore Tecnico del comune di Napoli ha adottato, nei confronti dei ricorrenti, un provvedimento di “acquisizione gratuita al patrimonio del comune di Napoli dell’immobile” sito in Napoli alla via dell’Olivo, n. 53, intimando, altresì, il pagamento “di una sanzione pecuniaria pari ad € 2.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001”.

Giustizia amministrativa202205277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile abusivo e di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale di acquisizione gratuita, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, carenza dei presupposti, nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, violazione del giusto procedimento, difetto di individuazione delle aree acquisite e mancata notifica dell'ordinanza di demolizione; ulteriore violazione dell'art. 31 per la mancata notificazione degli atti presupposti alla comproprietaria coniuge in regime di comunione legale; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Le opere abusive, realizzate senza titolo edilizio, erano state oggetto di diniego delle istanze di condono e di ordini di demolizione. I ricorrenti avevano successivamente comunicato l'intenzione di demolire e avevano eseguito la demolizione, ma oltre il termine previsto dagli ordini di demolizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione dei provvedimenti sanzionatori edilizi a uno dei coniugi in regime di comunione legale produca effetti anche nei confronti dell'altro, salvo prova della mancata conoscenza; pertanto, le notifiche effettuate al coniuge proprietario hanno avuto effetto anche nei confronti della comproprietaria. Ha inoltre rilevato che l'accertamento di inottemperanza, pur non notificato autonomamente, era stato sottoscritto dal tecnico dei ricorrenti ed era quindi conosciuto; la demolizione tardiva confermava comunque l'inottemperanza al termine stabilito. La mancata indicazione delle ulteriori aree acquisibili non determina l'illegittimità dell'atto: l'acquisizione dell'opera abusiva e dell'area di sedime opera automaticamente, mentre l'acquisizione di aree ulteriori richiede specifica individuazione e motivazione; in assenza, l'effetto acquisitivo resta limitato all'immobile e alla relativa area di sedime. È stata infine esclusa la necessità della comunicazione di avvio, poiché l'acquisizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 costituisce attività vincolata e dovuta, nella quale l'amministrazione deve soltanto verificare l'avvenuta demolizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'amministrazione è tenuta a verificare solo se la demolizione è avvenuta, mentre gli effetti dell'inottemperanza sono già prestabiliti dalla legge.

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione determina automaticamente l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva e dell'area di sedime; l'acquisizione di aree ulteriori richiede specifica individuazione, estensione e motivazione. L'attività amministrativa è vincolata e non necessita di comunicazione di avvio.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    termine previsto dall’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001

    La demolizione eseguita oltre il termine assegnato dall'ordinanza non esclude gli effetti dell'inottemperanza già maturati.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    sanzione pecuniaria pari ad € 2.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001

    Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria irrogata unitamente al provvedimento acquisitivo.

  • art. 180 c.c.

    poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente a ciascun coniuge

    Nella comunione legale, ciascun coniuge può essere destinatario della notificazione di provvedimenti sanzionatori edilizi con effetti anche nei confronti dell'altro, salvo prova contraria circa la mancata conoscenza.

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    Non è necessaria per l'acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. 380/2001, trattandosi di attività amministrativa vincolata e dovuta.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    nullità ex art. 21 septies della legge n. 241/90

    La dedotta nullità non è stata ravvisata, non essendo emerso alcun difetto assoluto dei presupposti o dell'attribuzione del potere.

Massime di principio

  • La notificazione di un ordine di demolizione o di altro provvedimento sanzionatorio edilizio a uno dei coniugi in regime di comunione legale produce effetti anche nei confronti dell'altro coniuge comproprietario, salvo che quest'ultimo dimostri di non averne avuto conoscenza.
  • L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 opera automaticamente, allo scadere del termine per la demolizione, sull'opera abusiva e sulla relativa area di sedime quando l'ordine di demolizione sia rimasto ineseguito; una demolizione tardiva non impedisce il consolidarsi dell'effetto acquisitivo.
  • La mancata notificazione autonoma dell'accertamento di inottemperanza non determina l'illegittimità dell'acquisizione quando risulti che l'accertamento sia stato comunque conosciuto dagli interessati e che l'inottemperanza sia incontestata o comprovata dalla demolizione tardiva.
  • La mancata indicazione delle aree ulteriori rispetto all'area di sedime non invalida il provvedimento di acquisizione, ma limita l'effetto acquisitivo all'opera abusiva e alla sua area di sedime; l'acquisizione di aree ulteriori richiede specifica individuazione, estensione e motivazione.
  • L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è attività vincolata e dovuta e, pertanto, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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