Cassazione Penale, Sentenza n. 39388/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva respinto la sua istanza di rideterminazione della durata (fissata in nove mesi) della prestazione di attività non retribuita quale condizione per la sospensione condizionale della pena (sentenza Corte d'appello Palermo 22.1.2020, irrevocabile 3.11.2021). Li Calsi sosteneva che la durata massima della prestazione è soggetta al doppio limite: il limite di sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28/8/2000 n. 274, e l'eventuale limite minore fissato dall'art. 165, comma 1, cod. pen.; sicché i nove mesi sarebbero eccedenti il limite di sei mesi sancito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. Un. n. 23400/27.01.2022, Boccardo). Il Tribunale aveva ritenuto legittima la durata di nove mesi in quanto inferiore al limite previsto per la pena sospesa (1 anno e 6 mesi) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) legge n. 145/2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura fondata sul mutamento di giurisprudenza: la pronuncia delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente non può essere intesa come "ius superveniens" idoneo a revocare o modificare una sentenza irrevocabile in assenza di abrogazione legislativa o declaratoria di incostituzionalità. Pertanto non è consentito al giudice dell'esecuzione riesaminare la durata stabilita nella sentenza irrevocabile sulla base di un mutamento interpretativo successivo; conseguentemente il rigetto dell'istanza di Li Calsi è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge n. 145 del 2004, art. 1, comma 1, lett. a)
Il Tribunale ha richiamato questo limite per valutare la compatibilità della durata della misura alternativa con la pena sospesa (in concreto la durata di nove mesi era inferiore al limite di 1 anno e 6 mesi).
artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Secondo la giurisprudenza citata dal ricorrente (Sezioni Unite), il combinato disposto impone un limite di sei mesi alla durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività; tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto che tale nuovo orientamento giurisprudenziale non possa alterare una sentenza già irrevocabile.
art. 165, comma 1, cod. pen.
Stabilisce un limite eventualmente più restrittivo alla durata delle misure alternative in relazione alla misura della pena sospesa; il ricorrente richiamava anche questo criterio quale possibile limite inferiore.
Sezioni Unite, n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo)
La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall'art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa
Questa pronuncia è stata invocata dal ricorrente per chiedere la riduzione della durata della prestazione; la Corte di cassazione ha tuttavia chiarito che tale mutamento interpretativo non può retroagire per modificare una sentenza divenuta irrevocabile.
art. 673 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per affermare che la revoca o la modifica del giudicato in esecuzione non è consentita per effetto di un mutamento della giurisprudenza, salvo che non si tratti di abrogazione legislativa o declaratoria di incostituzionalità della norma.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Fondamento normativo della condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Un mutamento di orientamento giurisprudenziale, anche se sancito dalle Sezioni Unite, non può essere utilizzato per revocare o modificare una sentenza passata in giudicato in assenza di una modificazione legislativa o di una pronuncia di incostituzionalità della norma.
- Il giudice dell'esecuzione non può rivedere condizioni o misure stabilite da una sentenza irrevocabile sulla sola base di una successiva interpretazione giurisprudenziale più restrittiva; ciò sarebbe possibile solo se la norma fosse stata abrogata o dichiarata incostituzionale.
- Quando si esamina la legittimità della durata di una prestazione di attività a favore della collettività occorre considerare sia il limite di sei mesi richiamato dal combinato disposto delle norme sul lavoro non retribuito, sia l'eventuale limite più restrittivo derivante dall'art. 165 c.p. in relazione alla misura della pena sospesa; tuttavia tali limiti non prevalgono retroattivamente su decisioni irrevocabili se il limite è stato applicato diversamente all'epoca della irrevocabilità.
- In una situazione analoga, chi intenda ottenere la modifica di una condizione applicata a una sospensione condizionale della pena già irrevocata dovrebbe cercare strumenti diversi dall'opposizione basata su mutamenti interpretativi (es. intervento legislativo, questioni di costituzionalità), poiché la giurisprudenza successiva non sposta il giudicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39169/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39170/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39171/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39172/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →