Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/09/2021 n. 1180 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di contestazione per omessa indicazione nel quadro RW di attività finanziarie detenute in Svizzera per €1.600.000 relative agli anni 2010-2012; il contribuente deduce, fra gli altri motivi: inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento (richiamando una sentenza favorevole della stessa Commissione, sez.2 n.331/2019), errata applicazione della normativa sulle sanzioni (art.17 D.Lgs.472/97), assenza di reddito non dichiarato (violazione meramente formale), violazione dello statuto del contribuente per richieste documentali già acquisite dalla Guardia di Finanza, errato cumulo giuridico/definizione agevolata, mancata allegazione della delega di firma dell'ufficiale e carenza di motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto provata la non applicabilità della presunzione di cui alla norma che raddoppia le sanzioni e i termini (art.12 DL 78/2009, commi 2 e 2-bis) perché il contribuente ha dimostrato che le somme trasferite all'estero provenivano da bonifici da conto corrente italiano e non da redditi sottratti a tassazione. È stata richiamata sentenza precedente (Sez.2 n.331/2019) divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'Ufficio, che sullo stesso punto aveva già escluso la presunzione. Per l'accoglimento di tale motivo la Commissione non ha esaminato gli altri motivi di appello. L'atto di contestazione è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado liquidate in €2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4 co. 1, DL 28/6/1990 n.167 (conv. L.4/8/1990 n.227)

    Imposta l'obbligo di dichiarazione (quadro RW) delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero; la violazione è alla base delle contestazioni amministrative.

  • art. 12, DL 78/2009 (commi 2 e 2-bis) - norma richiamata nella sentenza

    Per l'accertamento basato sulla presunzione... le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate. Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43... del DPR n.600 e all'articolo 57... del DPR n.633... sono raddoppiati.

    Introduce una presunzione legale che gli investimenti in paesi a fiscalità privilegiata siano costituiti da redditi sottratti a tassazione e, se operante, comporta il raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento. Tale presunzione è però superabile con la prova contraria che dimostri la provenienza lecita e fiscalmente assoggettata delle somme (es. bonifici da conto italiano). Nel caso deciso la presunzione non ha operato perché il contribuente ha provato l'origine delle somme.

  • art. 1, D.Lgs. 18/12/1997 n.471

    Predispone il trattamento sanzionatorio che viene raddoppiato quando opera la presunzione di cui al DL 78/2009; la sentenza applica il principio opponibile solo se la presunzione non è stata efficacemente superata.

  • art. 43 DPR 29/9/1973 n.600 e art. 57 DPR 26/10/1972 n.633

    Stabiliscono i termini di accertamento previsti per imposte dirette e IVA: i termini indicati vengono raddoppiati dal comma 2-bis se la presunzione di provenienza da redditi non tassati opera; nel caso la Corte ha escluso il raddoppio perché la presunzione è stata confutata.

  • art. 17 D.Lgs. 472/97 (richiamato dall'appellante)

    Norma relativa alla determinazione delle sanzioni e ai criteri per la loro applicazione; l'appellante ha dedotto la sua errata applicazione sostenendo assenza di imposta dovuta, ma la Commissione non ha esaminato questo motivo dopo aver deciso sul raddoppio.

  • art. 6 comma 5-bis D.Lgs. 472/97 e art. 10 L. 212/2000 (richiamati dall'appellante)

    Richiamati come disposizioni che escludono la punibilità per violazioni meramente formali o non pregiudizievoli per le attività di controllo; anche su questi punti la Commissione non si è pronunciata avendo deciso sull'altro motivo principale.

Massime di principio

  • La presunzione prevista dalla normativa anti-black list (art.12 DL 78/2009, comma 2) trova applicazione solo fino a quando non venga efficacemente superata dalla prova contraria del contribuente: documenti che dimostrino la provenienza delle somme da conti italiani o da redditi già assoggettati a tassazione possono escludere la presunzione.
  • Se la presunzione non opera, non si applica il raddoppio delle sanzioni né il raddoppio dei termini di accertamento (comma 2-bis): ciò può portare all'annullamento dell'atto sanzionatorio se l'intervento dell'Ufficio si fonda su tale presunzione non dimostrata.
  • Una sentenza favorevole dell'autorità amministrativa su identica fattispecie, divenuta definitiva per mancata impugnazione dell'Amministrazione, produce effetti vincolanti nei confronti dell'Ufficio (formazione del giudicato interno) e può rafforzare la posizione del contribuente.
  • In ipotesi di contestazione per omissione nel quadro RW, il contribuente dovrebbe documentare con cura l'origine e la tracciabilità dei flussi finanziari (es. bonifici da conto italiano, contratti di finanziamento, documenti bancari) per poter efficacemente confutare la presunzione di redditi occultati.
  • L'accoglimento di un motivo decisivo (es. esclusione del raddoppio) può rendere superfluo l'esame di altre difese procedurali o sostanziali; tuttavia, è consigliabile sollevare comunque tutte le eccezioni disponibili (procedurali e di merito) per coprire scenari alternativi.
  • Le contestazioni successive da parte dell'Amministrazione su fatti già oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza possono essere efficacemente contrastate se il contribuente dimostra che i documenti richiesti erano già stati prodotti e analizzati; tuttavia, la valutazione di tali profili può richiedere specifico approfondimento procedurale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.