Ordinanza n. 693/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione n. 683/2022/E/EEL adottata, in data 13 dicembre 2022, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Metaenergia S.p.a. in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”; - ove e per quanto occorra, della deliberazione 217/2021/E/EEL dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”; - ove e per quanto occorra, della deliberazione 289/2021/E/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto “Rettifica di errore materiale nella deliberazione dell'autorità 217/2021/e/eel”; - ove e per quanto occorra, della deliberazione 55/2022/E/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto “posticipo del termine per la conclusione dei procedimenti avviati con deliberazione dell'autorità 217/2021/e/eel”; - ove e per quanto occorra, della deliberazione 249/2022/E/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto “posticipo dei termini per la conclusione dei procedimenti avviati con le deliberazioni dell'autorità 217/2021/e/eel e 419/2021/e/eel”; - ove e per quanto occorra, della deliberazione 249/2022/E/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), avente ad oggetto “posticipo dei termini per la conclusione dei procedimenti avviati con le deliberazioni dell'autorità 217/2021/e/eel e 419/2021/e/eel”; - ove e per quanto occorra della comunicazione delle risultanze istruttorie del 29.7.2021; - nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso, ancorché attualmente non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 683/2022/E/EEL, recante un provvedimento prescrittivo nei confronti della società in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione prescrittiva di ARERA e, ove occorrente, gli atti con cui l'Autorità aveva avviato, rettificato e prorogato i procedimenti di ottemperanza, oltre alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Dopo il rigetto della domanda cautelare con ordinanza n. 243/2023, non risultano depositati atti o documenti nel fascicolo dal marzo 2023. Il TAR ha quindi ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda e, soprattutto, una dichiarazione motivata della ricorrente circa la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché eventuali indicazioni sull'esigenza di ulteriore istruttoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La società ricorrente dovrà dichiarare motivatamente, entro il 27 luglio 2026, se persiste l'interesse alla decisione e aggiornare il giudice sui fatti e sugli atti sopravvenuti, indicando anche l'eventuale necessità di attività istruttoria. ARERA e Terna dovranno fornire chiarimenti documentati e aggiornati, in particolare sull'eventuale sopravvenienza di fatti o provvedimenti idonei a incidere sulla permanenza dell'interesse o sull'esito del giudizio. L'ordinanza avverte che l'inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda cautelare era stata già rigettata con la precedente ordinanza n. 243/2023.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Consente al giudice di disporre i mezzi di prova e gli adempimenti istruttori necessari ai fini della decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale base per la valutazione del comportamento processuale e dell'eventuale mancata collaborazione della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte, anche consistente nell'inerzia a fronte di una richiesta di conferma dell'interesse, evidenzi in modo implicito ma inequivoco il disinteresse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva una prolungata inerzia processuale e necessita di verificare l'attualità dell'interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente se tale interesse permane e di aggiornare il quadro fattuale e provvedimentale della controversia.
- La mancata ottemperanza alla richiesta giudiziale di confermare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di possibili sopravvenienze rilevanti, il giudice può richiedere anche alle amministrazioni resistenti chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli atti idonei a incidere sull'interesse alla decisione o sull'esito del giudizio.
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