Cassazione Penale, Sentenza n. 15239/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il rigetto della revoca del sequestro preventivo di immobili disposto con decreto del 6/08/2019, contestato in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte). Sostengono che Alessandro Migliori è stato definitivamente assolto dal reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione) con sentenza definitiva, per cui sarebbe venuta meno la posizione debitoria personale che giustifica il sequestro; denunciano altresì che il Tribunale del riesame ha confuso la posizione personale di Alessandro con quella della societa' Intermetalli GMBH e non ha specificato l'eventuale debito fiscale personale residuo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per violazione di legge, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Arezzo ai sensi dell'art. 324, quinto comma, c.p.p. La Corte ha ritenuto la motivazione dell'organo di riesame meramente apparente e insufficiente: non ha affrontato in modo specifico e documentato la questione centrale circa l'esistenza di un debito fiscale personale di Alessandro Migliori e il rapporto tra tale posizione e la posizione della societa'. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di sottrazione fraudolenta richiede l'esistenza di un credito erariale al momento dell'atto e ha precisato che il giudice del riesame deve valutare il fumus tenendo conto delle concrete risultanze e motivando le ragioni che rendono plausibile un giudizio prognostico negativo.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 74/2000
Definisce il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; ai fini del fumus commissi delicti è necessaria l'esistenza di un credito erariale (debito fiscale) al momento dell'atto simulato o fraudolento.
art. 5 d.lgs. 74/2000
Riguarda l'omessa dichiarazione; l'assoluzione definitiva con formula ex art. 530, secondo comma, c.p.p., comporta l'assenza del debito tributario personale connesso al reato contestato, salvo che emerga diverso rapporto di responsabilità.
art. 324, quinto comma, c.p.p.
Consente alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata e di rinviare il procedimento per nuovo esame al giudice competente.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita la motivazione del ricorso in cassazione ai motivi esposti nei limiti necessari per la decisione, come richiamato nel procedimento.
art. 125 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla presunta violazione di legge connessa al provvedimento cautelare; nel contesto denota contestazione della legittimità del sequestro.
art. 530, secondo comma, c.p.p.
Formula di assoluzione perche' il fatto non sussiste; la pronuncia definitiva incide sulla valutazione della sussistenza del debito fiscale personale e quindi sul fumus per misure cautelari patrimoniali.
Massime di principio
- Un'acquisita sentenza di assoluzione definitiva dell'imputato per il reato fiscale collegato può incidere in modo decisivo sulla sussistenza del fumus commissi delicti: il giudice del riesame deve verificare e motivare se sussiste comunque un debito fiscale personale che giustifichi il sequestro.
- La mera esistenza di contestazioni fiscali a carico di una societa' non giustifica automaticamente il sequestro di beni nella disponibilita' di una persona fisica; occorre provare e motivare il nesso e la responsabilità fiscale personale.
- Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammissibile per violazione di legge, intesa anche come motivazione così carente da risultare meramente apparente; la Corte può annullare e rinviare quando il provvedimento non affronta i punti decisivi.
- In situazioni simili il giudice di merito, in sede di riesame, deve indicare esplicitamente le risultanze concrete che rendono plausibile il rischio di sottrazione fraudolenta e specificare quale debito (importo, natura, soggetto) si intenda garantire con il sequestro.
- Quando si discute della distinzione tra responsabilità della persona fisica e della societa', il giudice deve valutare e motivare se e come i rapporti giuridici o di fatto giustifichino il coinvolgimento patrimoniale personale (analisi che non può essere surrogata da affermazioni generiche).
Testo integrale
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