Cassazione Penale, Ordinanza n. 07470/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, in rito abbreviato, la condanna per detenzione di hashish in quantità elevata, contestata come fatto di lieve entità ma aggravato dall'ingente quantità. Nel ricorso ha dedotto, in sintesi, l'insussistenza della responsabilità così come ricostruita nei giudizi di merito, la mancata prova dell'aggravante dell'ingente quantità e l'erroneità del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano apodittiche, non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, e che il motivo sull'aggravante contrastava con la valutazione compiuta dai giudici di merito alla luce del quantitativo sequestrato e del principio attivo rinvenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità perché generici e privi di un effettivo confronto con la motivazione delle sentenze di merito, le quali avevano fondato l'affermazione di responsabilità sull'attività investigativa valorizzata nel rito abbreviato. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, la Corte ha reputato corretta la sua applicazione in relazione al sequestro di 64,192 kg di hashish contenenti oltre 20 kg di principio attivo, richiamando l'adesione dei giudici di merito all'orientamento delle Sezioni Unite Biondi e Polito. Sul trattamento sanzionatorio, ha ritenuto congrua la motivazione sulla personalità dell'imputato e sul suo inserimento in un circuito criminale di rilievo, osservando che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato ma esito di valutazione discrezionale del giudice. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto di conferma della condanna; la Corte non rivede il merito ma rileva che i giudici di merito hanno correttamente applicato l'aggravante dell'ingente quantità in relazione al quantitativo e al principio attivo sequestrati.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 309 del 1990
richiamato come fonte normativa del reato di stupefacenti contestato e oggetto del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente apodittiche o reiterative che non si confrontino in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'aggravante dell'ingente quantità negli stupefacenti può essere ritenuta quando il quantitativo sequestrato e la quantità di principio attivo siano tali da superare la normale dimensione del fatto, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dai giudici di merito.
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, ma un apprezzamento discrezionale del giudice, sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, illogica o manifestamente contraddittoria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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