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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17730/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 157 c.p.), con il quale si deduceva che la Corte d'appello aveva omesso di dichiarare la prescrizione del reato ascritto. L'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento IVA dovuta dalla società L.P. legnami s.r.l. per l'anno 2012, per 831.703,00 euro, entro il 27/12/2013). Il ricorrente sosteneva che l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 si applica solo ai reati previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. n. 74/2000 e non all'art. 10-ter; pertanto, per il reato contestato vanno applicati i termini generali (sei anni), che, anche tenendo conto di interruzioni e sospensioni computate, avevano già determinato la prescrizione il 28/07/2023, prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 a fattispecie (art. 10-ter) non ricomprese nell'ambito degli artt. 2-10. Applicando le regole generali della prescrizione al reato di cui all'art. 10-ter, il termine utile è risultato di sei anni, incrementabile al massimo di un anno e sei mesi in caso di interruzioni; computati gli interventi di interruzione e i periodi di sospensione (complessivamente 761 giorni), la prescrizione è maturata il 28/07/2023, anteriore alla sentenza di appello. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter

    Fattispecie contestata: omesso versamento dell'IVA da parte dell'amministratore/legale rappresentante per l'anno 2012. La norma incriminatrice non rientra nell'elenco degli articoli (2-10) riferiti dall'art. 17, comma 1-bis, per l'aumento dei termini di prescrizione.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17, comma 1-bis

    Prevede l'elevazione dei termini di prescrizione di un terzo, ma la Corte ha interpretato la norma come applicabile soltanto ai reati espressamente previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. n. 74/2000 e non all'art. 10-ter.

  • codice penale, art. 157

    Norma richiamata nel ricorso (effetti della prescrizione sulla punibilità); la Corte ha valutato i termini di prescrizione secondo le regole generali richiamate nella normativa penale.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Fondamento formale del motivo di ricorso in cassazione (violazione di legge).

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021 (Pistocchi, Rv. 282707-01)

    Richiamata in senso favorevole alla tesi del ricorrente: conferma che l'art. 17, comma 1-bis, si applica solo agli articoli 2-10 del d.lgs. n. 74/2000 e non all'art. 10-ter.

Massime di principio

  • L'aumento dei termini di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 si applica solo ai reati espressamente ricompresi negli artt. 2-10 dello stesso d.lgs.; per reati non compresi (es. art. 10-ter) vanno applicate le regole generali di prescrizione.
  • Per determinare se il reato è prescritto occorre calcolare il termine a partire dalla data del fatto, sommare gli eventuali periodi di interruzione (computabili per intero) e i periodi di sospensione; se la scadenza è anteriore alla pronuncia che conferma la condanna, il reato è estinto.
  • Se la corte di merito applica una disciplina della prescrizione erronea, la Cassazione può annullare senza rinvio quando risulta che il reato è estinto per prescrizione.
  • In casi di dubbio sull'applicabilità di una specifica estensione del termine prescrizionale, è necessario verificare espressamente se la fattispecie rientra nell'elenco normativo a cui l'estensione si riferisce; l'errata estensione può determinare l'estinzione del reato.
  • Gli avvocati difensori devono tempestivamente proporre e documentare la questione della prescrizione durante il processo di appello, fornendo il calcolo dettagliato dei termini, delle interruzioni e delle sospensioni.
  • La contabilizzazione puntuale dei periodi di sospensione e interruzione (con indicazione delle date) è cruciale: anche periodi di sospensione relativamente brevi possono determinare l'insorgere o l'esclusione della prescrizione.

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