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Sentenza

Sentenza del 01/06/2017 n. 3900 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro - Registrazione in termine fisso - Trust - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della costituzione di un trust. La questione è se l'atto istitutivo debba scontare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale oppure fissa. Il principio affermato è che, quando l'atto non realizza ancora attribuzioni liberali, non prevede un corrispettivo in denaro dal disponente al trustee e non comporta il trasferimento della proprietà dei beni segregati, l'imposizione deve avvenire in misura fissa.

La decisione

La sentenza afferma l'applicabilità delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in assenza di un effettivo trasferimento patrimoniale o di un'attribuzione liberale immediata. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del giudizio, ma il principio è favorevole al contribuente che contesti l'applicazione delle imposte in misura proporzionale.

Norme richiamate

  • Art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    imposta di registro in misura fissa

    La norma è applicabile agli atti privi di contenuto patrimoniale immediatamente traslativo o liberale, come l'atto di costituzione del trust che non trasferisca la proprietà dei beni e non preveda un corrispettivo.

  • d.P.R. n. 131/1986

    Il testo è richiamato quale fonte della disciplina dell'imposta di registro e della relativa tariffa.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust, considerata isolatamente, non determina automaticamente l'applicazione delle imposte proporzionali: occorre verificare se l'atto produca già un trasferimento patrimoniale effettivo.
  • Se il trustee riceve i beni in segregazione, senza acquistarne la proprietà sostanziale e senza che si realizzi una liberalità a favore dei beneficiari, l'imposizione tende a essere quella fissa.
  • L'assenza di un corrispettivo in denaro e di un trasferimento definitivo della proprietà costituisce un elemento rilevante per escludere l'imposizione proporzionale.
  • La tassazione può cambiare in una fase successiva, quando i beni vengano effettivamente attribuiti ai beneficiari o si realizzi un trasferimento patrimoniale con effetti liberali o corrispettivi.
  • Per valutare casi analoghi è necessario esaminare il contenuto concreto dell'atto e gli effetti giuridici immediati, non soltanto la denominazione formale di trust.

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