Sentenza del 01/06/2017 n. 3900 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Registrazione in termine fisso - Trust - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale della costituzione di un trust. La questione è se l'atto istitutivo debba scontare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale oppure fissa. Il principio affermato è che, quando l'atto non realizza ancora attribuzioni liberali, non prevede un corrispettivo in denaro dal disponente al trustee e non comporta il trasferimento della proprietà dei beni segregati, l'imposizione deve avvenire in misura fissa.
La decisione
La sentenza afferma l'applicabilità delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in assenza di un effettivo trasferimento patrimoniale o di un'attribuzione liberale immediata. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del giudizio, ma il principio è favorevole al contribuente che contesti l'applicazione delle imposte in misura proporzionale.
Norme richiamate
Art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
imposta di registro in misura fissa
La norma è applicabile agli atti privi di contenuto patrimoniale immediatamente traslativo o liberale, come l'atto di costituzione del trust che non trasferisca la proprietà dei beni e non preveda un corrispettivo.
d.P.R. n. 131/1986
Il testo è richiamato quale fonte della disciplina dell'imposta di registro e della relativa tariffa.
Massime di principio
- La costituzione di un trust, considerata isolatamente, non determina automaticamente l'applicazione delle imposte proporzionali: occorre verificare se l'atto produca già un trasferimento patrimoniale effettivo.
- Se il trustee riceve i beni in segregazione, senza acquistarne la proprietà sostanziale e senza che si realizzi una liberalità a favore dei beneficiari, l'imposizione tende a essere quella fissa.
- L'assenza di un corrispettivo in denaro e di un trasferimento definitivo della proprietà costituisce un elemento rilevante per escludere l'imposizione proporzionale.
- La tassazione può cambiare in una fase successiva, quando i beni vengano effettivamente attribuiti ai beneficiari o si realizzi un trasferimento patrimoniale con effetti liberali o corrispettivi.
- Per valutare casi analoghi è necessario esaminare il contenuto concreto dell'atto e gli effetti giuridici immediati, non soltanto la denominazione formale di trust.
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