Sentenza del 29/07/2016 n. 15873 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che alle prestazioni tecniche e ai rapporti contrattuali tra produttore e organizzatore di concerti dovesse applicarsi l'aliquota IVA agevolata del 10%, prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, comma 2, e dalla Tabella A, parte terza, n. 119, per i contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali. Secondo la società, tali prestazioni erano strettamente accessorie rispetto alla principale esibizione artistica degli artisti e dell'orchestra.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha chiarito che il regime agevolato per le attività spettacolistiche riguarda le prestazioni rese direttamente al pubblico, che ne è il fruitore, e non la vendita o fornitura dello spettacolo dal produttore all'organizzatore. Inoltre, i contratti di scrittura agevolati riguardano gli spettacoli teatrali e non possono essere estesi ai concerti vocali o musicali. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16, comma 2
La disposizione è stata invocata dalla società per sostenere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, ma la Corte ha escluso che potesse operare per prestazioni non rese direttamente al pubblico e relative a concerti anziché a spettacoli teatrali.
D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte terza, n. 119
L'agevolazione per i contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali non è stata ritenuta applicabile ai contratti relativi a concerti vocali e musicali.
D.P.R. n. 633 del 1972, Tabella A, parte terza, n. 123
La previsione riguarda le attività spettacolistiche rese al pubblico. La Corte ha escluso che comprendesse la prestazione del produttore nei confronti dell'organizzatore, poiché quest'ultimo non coincide con il pubblico fruitore dello spettacolo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-quater
La disciplina speciale delle attività spettacolistiche individua l'effettuazione della prestazione nell'inizio dell'esecuzione e prevede il biglietto di accesso quale documentazione fiscale; ciò conferma il riferimento a spettacoli fruiti direttamente dal pubblico.
Sentenza della Corte di giustizia UE del 23 ottobre 2003, causa C-109/02
È stata richiamata a sostegno dell'interpretazione secondo cui il trattamento fiscale delle attività spettacolistiche riguarda la prestazione resa al pubblico e non la cessione dello spettacolo tra operatori economici.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 83/E del 2004
È stata utilizzata quale criterio interpretativo per escludere l'estensione dell'aliquota agevolata ai contratti di scrittura relativi a concerti vocali e musicali.
Massime di principio
- Le aliquote IVA agevolate in materia di spettacoli devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a prestazioni non espressamente comprese nella norma.
- Il trattamento agevolato dipende anche dal destinatario della prestazione: lo spettacolo o l'attività deve essere reso direttamente al pubblico, non semplicemente fornito dal produttore a un organizzatore o ad altro intermediario.
- Le prestazioni accessorie o tecniche seguono il trattamento fiscale proprio dell'operazione cui si riferiscono solo quando rientrano effettivamente nell'ambito oggettivo e soggettivo della norma agevolativa; la loro accessorietà, da sola, non basta.
- La distinzione tra spettacoli teatrali e concerti vocali o musicali può essere decisiva: un'agevolazione riferita ai primi non è automaticamente applicabile ai secondi.
- Per valutare l'aliquota IVA applicabile occorre esaminare congiuntamente la natura della prestazione, il destinatario, la modalità di fruizione dello spettacolo e la documentazione fiscale prevista dalla disciplina speciale.
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