Cassazione Penale, Sentenza n. 10960/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato di traffico di stupefacenti (capo 31): deduceva carenza di motivazione e insufficienza del compendio indiziario, sostenendo che le intercettazioni non fossero univoche né convergenti sulla sua posizione e che vi fossero incertezze di identificazione; inoltre contestava l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare, lamentando che fosse stata adottata in modo automatico senza valutare la pericolosità sociale effettiva e la circoscritta partecipazione ad un unico episodio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria basandosi sulle intercettazioni che collegavano Grasso alla trattativa per dieci chilogrammi di marijuana e ai rapporti consolidati con esponenti della cosca Pesce. Ha inoltre confermato che la misura custodiale risultava proporzionata e giustificata dalle esigenze cautelari, anche per la connessione del ricorrente al mercato degli stupefacenti egemonizzato dalla cosca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente è ristretto.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La corte ricostruisce il quadro associativo e il "metodo mafioso" attribuito alla cosca Pesce, utilizzando la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso per contestualizzare la rilevanza e la continuità dell'attività criminale nell'area.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma incriminatrice invocata per il reato di traffico di stupefacenti contestato al ricorrente (la vicenda riguarda l'acquisto/fornitura di 10 kg di marijuana).
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la partecipazione in concorso all'illecito penale, in relazione al ruolo attribuito a più soggetti nella gestione della partita di stupefacente.
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alle regole di motivazione del giudizio di gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione del riesame fosse adeguata.
art. 274 cod. proc. pen.
Utilizzato per valutare le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e gravità del fatto); la corte ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari che giustificano la custodia in carcere.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità della misura; il giudice ha invece ritenuto corretta la valutazione del riesame sulla misura applicata.
art. 292 cod. proc. pen.
Parametro formale a cui il giudice del riesame deve attenersi nella motivazione delle misure cautelari; la Corte verifica che il riesame abbia dato conto delle ragioni che giustificano la gravità indiziaria secondo tali parametri.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di riesame: la Corte sottolinea la natura atipica di tale impugnazione e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto svolte dal giudice del merito.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come modello di motivazione cui ispirarsi per la struttura argomentativa della decisione cautelare, pur con le necessarie differenze per i provvedimenti basati su indizi.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma sulle possibilità di censura in cassazione; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità in ordine alla reinterpretazione dei fatti e delle intercettazioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'irrogazione della somma a carico del ricorrente (ammenda) a seguito della declaratoria di inammissibilità; la Corte stabilisce l'importo di euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsione procedurale che impone la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ove il ricorrente è ristretto.
art. 23 L. 8-8-95 n. 332
Norma richiamata in relazione agli adempimenti di trasmissione e comunicazione del provvedimento; funzione meramente formale nella pronuncia.
Massime di principio
- Le intercettazioni telefoniche e informatiche, se gravi, precise e concordanti, possono costituire autonomo fondamento di gravità indiziaria anche senza riscontri esterni.
- Il giudice di legittimità non può riformulare la valutazione di fatto del giudice del merito: l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
- La motivazione del tribunale del riesame deve rispettare i parametri dell'art. 292 c.p.p.; se ciò avviene, la Corte di Cassazione verifica solo la congruenza logico-giuridica e non può sostituirsi all'apprezzamento probatorio.
- La misura cautelare (custodia in carcere) è giustificata quando sussistono esigenze cautelari concrete e correlate alla gravità del fatto, alla quantità di stupefacente e ai rapporti del soggetto con sodalizi criminali organizzati.
- Le censure difensive che si limitano a prospettare alternative interpretative delle intercettazioni senza dimostrare manifesta illogicità della motivazione difficilmente riescono a prevalere in sede di legittimità.
- In presenza di collegamenti consolidati con organizzazioni criminali e di ingenti quantitativi di droga, le autorità giudiziarie tendono a ritenere sussistenti profili di pericolosità e rischio di recidiva giustificanti misure cautelari severe.
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