Sentenza del 02/03/2017 n. 970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Agevolazioni prima casa - Imposta di registro - Usucapione -Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto sufficiente che la dichiarazione richiesta ai fini dell'agevolazione "prima casa" risultasse dal verbale dell'udienza civile in cui era stato accertato l'usucapione. Pertanto, nell'acquisto per usucapione, l'adempimento dichiarativo può essere assolto nel procedimento giudiziale, senza che sia indispensabile una nuova dichiarazione nell'atto successivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione delle agevolazioni fiscali "prima casa" all'acquisto di un immobile acquisito per usucapione. La norma richiede che l'acquirente dichiari di non essere titolare di diritti di proprietà su altro immobile situato nello stesso Comune. Il punto controverso era se tale dichiarazione dovesse necessariamente risultare dall'atto di acquisto oppure potesse essere contenuta nel verbale dell'udienza civile nella quale era stato accertato l'usucapione.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte Prima, art. 8, nota II-bis
Per beneficiare dell'agevolazione "prima casa", l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare di diritti di proprietà su altro immobile nel Comune in cui si trova quello acquistato. Nel caso di acquisto per usucapione, la dichiarazione è valida anche se inserita nel verbale dell'udienza civile che accerta l'usucapione.
Massime di principio
- Quando l'acquisto immobiliare avviene mediante usucapione, gli adempimenti dichiarativi richiesti per le agevolazioni fiscali possono essere assolti nel verbale dell'udienza civile, purché la dichiarazione sia chiara e riferibile ai requisiti previsti dalla legge.
- Per applicare un'agevolazione fiscale non è sempre indispensabile che la dichiarazione sia contenuta nell'atto notarile finale: occorre verificare se, considerando la particolare modalità di acquisto, essa risulti da un atto processuale idoneo e documentabile.
- La dichiarazione deve comunque attestare specificamente l'assenza di altri diritti di proprietà su immobili situati nello stesso Comune e deve essere resa nel contesto del procedimento o dell'atto rilevante per l'acquisto.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare il verbale dell'udienza e verificare che il suo contenuto soddisfi integralmente i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla disciplina dell'agevolazione.
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