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Sentenza

Sentenza n. 2817/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01915/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sez. II, n. 1915/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro gli atti di un concorso interno per la progressione del personale non dirigente e contro la graduatoria per undici posti di istruttore amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti relativi a una procedura interna per la copertura di sei posti nell’area amministrativo-contabile e cinque nell’area tecnica. Contestava il punteggio attribuito alla candidata collocata al quinto posto, sostenendo che i suoi titoli di studio non fossero coerenti con il profilo oggetto della progressione e che dovessero valere 9 punti anziché 20. La riduzione avrebbe portato il suo punteggio da 44 a 33 punti, consentendo al ricorrente, che aveva conseguito 41,50 punti, di collocarsi al quinto posto. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, poiché il ricorrente non aveva contestato i punteggi dei concorrenti collocati al sesto e al settimo posto, rispettivamente con 43 e 42 punti, e non aveva quindi fornito la prova di resistenza circa la possibilità di conseguire una posizione utile. In appello il ricorrente ha sostenuto, da un lato, che i due concorrenti fossero vincitori della graduatoria dell’area amministrativo-contabile e non dovessero essere considerati nella graduatoria dell’area tecnica e, dall’altro, che una successiva determinazione dirigenziale li avesse definitivamente inquadrati nell’area amministrativo-contabile, rendendo irrilevante la loro posizione nella graduatoria tecnica. Ha inoltre riproposto le censure di merito non esaminate in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal TAR. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui, anche nell’ipotesi di riduzione del punteggio della controinteressata da 44 a 33 punti, i concorrenti collocati al sesto e al settimo posto sarebbero rimasti in posizione anteriore rispetto al ricorrente e avrebbero potuto avere interesse a conseguire il posto nell’area tecnica, eventualmente rinunciando alla posizione ottenuta nell’area amministrativo-contabile. Pertanto, l’accoglimento della censura contro la controinteressata non avrebbe assicurato con certezza al ricorrente una collocazione utile. Il Collegio ha inoltre rilevato che la determinazione dirigenziale sopravvenuta non aveva disposto la cancellazione dei due concorrenti dalla graduatoria oggetto del giudizio, sicché la carenza di attualità dell’interesse permaneva. Ha ribadito che l’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere sino alla decisione e che, nelle controversie concernenti graduatorie concorsuali, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare, mediante la prova di resistenza, la concreta possibilità di ottenere una posizione utile. Il Collegio ha ritenuto non necessario esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello relativa al deposito di due atti recanti sottoscrizioni digitali apposte in date diverse, non essendo state evidenziate differenze di contenuto. Le spese del grado sono state compensate per giusti motivi, in ragione del fatto sopravvenuto dedotto in appello, sebbene non utile all’accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione alla riproposizione, da parte del Comune appellato, delle eccezioni assorbite in primo grado.

  • art. 120 c.p.a.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere contro una graduatoria concorsuale deve essere personale, concreto e attuale sia al momento della proposizione della domanda sia fino alla decisione; se viene meno o non sussiste in tali termini, il ricorso è inammissibile.
  • In una controversia relativa ai risultati di un concorso o di una procedura selettiva, il ricorrente deve fornire la prova di resistenza, dimostrando che, anche alla luce delle censure dedotte, l’accoglimento del ricorso gli consentirebbe concretamente di raggiungere una posizione utile per conseguire il posto messo a concorso.
  • La prova di resistenza non è soddisfatta quando il ricorrente contesta il punteggio di un solo concorrente, ma non quello di altri candidati collocati in posizione anteriore e potenzialmente interessati a conseguire il posto controverso.
  • Una sopravvenuta determinazione di inquadramento di alcuni candidati in altra area non elimina la carenza di interesse se non dispone anche la loro cancellazione dalla graduatoria oggetto del giudizio e non rende certa la collocazione utile del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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