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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del Decreto Cat.-OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, per mezzo del quale la Questura di Perugia rigettava l’istanza presentata in data -OMISSIS- e volta al rilascio di porto d’armi per uso sportivo.

Giustizia amministrativa202400227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Perugia di rilascio del porto d’armi per uso sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. 241/1990, per insufficiente motivazione, mancata confutazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva e carenza di istruttoria; dall’altro, difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che il diniego si fondasse su fatti risalenti, superati o irrilevanti e che l’Amministrazione non avesse valutato complessivamente la sua personalità mediante elementi concreti e attuali. Il provvedimento aveva valorizzato due DASPO, un’indagine per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e un episodio di conflittualità con il fratello, associato a una possibile situazione di abuso di sostanze alcoliche. Il ricorrente ha dedotto che il primo DASPO era stato revocato dopo il giudizio penale, che il procedimento penale era stato definito per oblazione, che il secondo procedimento era stato archiviato per impossibilità di identificare gli autori dei fatti e che il litigio familiare non aveva dato luogo a querela o condanna.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego di porto d’armi presupponga un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente e sulla sua potenziale capacità di abusare delle armi, espressione di ampia discrezionalità amministrativa e avente natura cautelare, non sanzionatoria. Tale giudizio può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e la motivazione sia congrua. In particolare, il verbale dell’intervento della Polizia ha documentato una discussione con il fratello, un’aggressione fisica, reiterati epiteti ingiuriosi, una situazione di agitazione e riferimenti a un possibile abuso di alcol. Poiché tali circostanze non erano state oggettivamente contestate in giudizio, esse sono state ritenute idonee a dimostrare una conflittualità familiare, una tendenza all’abuso di sostanze alcoliche e profili di personalità incompatibili con la piena affidabilità richiesta per la disponibilità di armi. La risalenza temporale dell’episodio non ne aveva annullato il significato, anche perché il ricorrente non aveva dimostrato un radicale mutamento della propria condotta o dei rapporti familiari. Anche i due DASPO, pur non potendo essere valorizzati come condanne penali e pur in assenza di accertata responsabilità penale, concorrevano alla valutazione complessiva, poiché indicativi del coinvolgimento in situazioni con comportamenti minacciosi o violenti. Il giudice ha quindi ritenuto logica e adeguatamente motivata la valutazione questorile, orientata alla massima prevenzione dei possibili abusi. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    La disposizione è richiamata tra le norme che il ricorrente assume violate; la decisione la considera nel quadro dei presupposti del diniego del porto d’armi e della valutazione dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La disposizione è richiamata tra le norme applicabili al rilascio del porto d’armi; il giudice ne collega l’applicazione al giudizio prognostico e cautelare sull’assenza di rischio di abuso delle armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ritiene rispettato l’obbligo di motivazione, poiché il diniego esponeva gli elementi fattuali posti a base della valutazione di inaffidabilità e consentiva di ricostruire la ragione del pericolo di abuso.

Massime di principio

  • Il diniego di rilascio del porto d’armi è fondato su un giudizio prognostico di affidabilità e di potenziale capacità di abuso, espressione di ampia discrezionalità amministrativa e avente natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria.
  • Ai fini della valutazione di inaffidabilità non è necessario che il richiedente abbia già abusato delle armi, né che sussista un accertamento di pericolosità sociale o una condanna penale; possono rilevare anche fatti privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento amministrativo sia razionale e congruamente motivato.
  • La conflittualità familiare, specie quando associata a episodi di aggressività, agitazione o abuso di alcol, può costituire autonomo indice di insufficiente affidabilità per la disponibilità di armi, anche se non si è verificato un precedente uso improprio delle stesse.
  • La risalenza nel tempo degli episodi non ne esclude automaticamente la rilevanza: essa deve essere valutata in concreto e perde significato soltanto quando il richiedente dimostri un radicale mutamento della condotta e delle relazioni personali.
  • Nel giudizio sull’affidabilità possono concorrere episodi diversi, inclusi precedenti DASPO e coinvolgimenti in situazioni con comportamenti minacciosi o violenti, anche quando non sia stata accertata la responsabilità penale dell’interessato, purché il loro uso motivazionale sia coerente e non irrazionale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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