Ordinanza n. 1920/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 570/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto, Sez. IV, n. 570/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado, relativa a un provvedimento concernente l’utilizzazione di un’area pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza. Il testo non specifica i singoli motivi di appello né il contenuto puntuale del provvedimento amministrativo originariamente impugnato. A sostegno della domanda cautelare, l’appellante ha dedotto e documentato un rilevante pregiudizio economico connesso all’imminente stagione estiva, periodo di massima utilizzazione dell’area pubblica interessata. La controinteressata ha allegato un pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, ma non lo ha documentato né quantificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Il bilanciamento degli interessi ha valorizzato, da un lato, la necessità di approfondire in sede di merito le complesse questioni poste dall’appello, la cui udienza era già fissata per il 1° ottobre 2026, e l’imminenza della stagione estiva, durante la quale il pregiudizio economico dell’appellante avrebbe raggiunto la massima intensità; dall’altro, l’appellata non aveva documentato né quantificato il pregiudizio asseritamente derivante dal provvedimento. Il Collegio ha inoltre rilevato come fosse dubbia la risarcibilità del pregiudizio dell’appellante. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il testo non esplicita ulteriormente l’interpretazione applicata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando la complessità delle questioni impone un approfondimento nella fase di merito e l’esecuzione immediata determina un pregiudizio concreto e temporalmente imminente per l’appellante.
- Nel bilanciamento cautelare, assume rilievo la maggiore consistenza del pregiudizio allegato e documentato da una parte rispetto a quello soltanto asserito, ma non documentato né quantificato, dalla parte contrapposta.
- L’imminenza di una stagione o periodo di massima utilizzazione dell’area pubblica interessata dal provvedimento può integrare un elemento di urgenza idoneo a giustificare la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
- La dubbia risarcibilità del pregiudizio economico dedotto dall’appellante non esclude, di per sé, la tutela cautelare, ma costituisce un elemento rilevante nella valutazione comparativa degli interessi.
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