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Sentenza

Sentenza n. 379/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenze penali, perizia medica e omesso riscontro a istanze, revisioni, denunce e querele presentate nell'ambito di procedimenti penali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha rappresentato una complessa vicenda penale, sostenendo l'inattendibilità e la falsità di una perizia medica che avrebbe inciso su plurime sentenze di condanna. Ha lamentato che le proprie contestazioni, formulate mediante istanze di revisione, querele e dichiarazioni rese in udienza, non avessero ricevuto un adeguato riscontro tecnico. Ha quindi chiesto l'annullamento delle sentenze penali, l'accertamento dell'illegittimità della perizia e il risarcimento dei danni. In via subordinata, con formulazione incerta, ha prospettato un'azione disciplinare nei confronti dei magistrati e dei periti d'ufficio coinvolti. Il ricorso è stato depositato presso la Segreteria del TAR senza previa notificazione ad alcuna parte intimata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto più profili. In primo luogo, l'omessa notificazione del ricorso alle parti intimate impedisce l'instaurazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 41 e 45 c.p.a. In ogni caso, il giudizio è stato ritenuto manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L'azione avverso il silenzio non è esperibile per contestare l'omesso esito di istanze o atti processuali presentati in sede penale, poiché tali questioni rientrano nella cognizione del giudice ordinario. Le sentenze penali non sono atti amministrativi e possono essere riformate esclusivamente mediante i mezzi di impugnazione previsti dal codice di procedura penale. Anche le richieste disciplinari esulano dalla giurisdizione e dai poteri del TAR, spettando l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati agli organi di autogoverno della magistratura e quella nei confronti dei consulenti tecnici agli ordini professionali. Il TAR ha inoltre escluso di poter fornire una consulenza o un'opinione sulla vicenda penale. La completa inammissibilità ha travolto la domanda risarcitoria. Nulla sulle spese per la mancata costituzione di controparti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    la notifica è condizione essenziale per l'instaurazione del contraddittorio

    La totale omissione della notificazione del ricorso alle parti intimate determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 45 c.p.a.

    la notifica è condizione essenziale per l'instaurazione del contraddittorio

    Il deposito del ricorso senza previa notificazione alle parti intimate non consente la valida instaurazione del contraddittorio e comporta l'inammissibilità.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    il rimedio ex artt. 31 e 117 del c.p.a. è esperibile solo nei confronti di una pubblica amministrazione che ometta di provvedere su un’istanza volta a ottenere un provvedimento amministrativo

    L'azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per censurare l'omesso esito di istanze o atti processuali presentati nell'ambito di procedimenti penali.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile esclusivamente quando una pubblica amministrazione ometta di concludere un procedimento relativo a un'istanza diretta a ottenere un provvedimento amministrativo; essa non può essere proposta per contestare l'omesso esito di istanze, revisioni, denunce o querele presentate in procedimenti penali.
  • Il giudice amministrativo non può sindacare né riformare le sentenze penali o gli altri atti decisori del giudice ordinario, che possono essere contestati soltanto attraverso i mezzi di impugnazione tipici previsti dal codice di procedura penale.
  • Le richieste di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati o consulenti tecnici non rientrano nei poteri del giudice amministrativo, spettando rispettivamente agli organi di autogoverno della magistratura e agli ordini professionali competenti.
  • La notificazione del ricorso alle parti intimate costituisce condizione necessaria per l'instaurazione del contraddittorio; la sua totale omissione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La domanda risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo non può essere esaminata quando le domande principali risultino integralmente inammissibili per omessa notificazione o difetto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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