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Sentenza

Sentenza n. 871/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica del docente per un importo complessivo di 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 964/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.500. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 dicembre 2025, ma l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del Tribunale di Cagliari, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato; il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. È stata invece respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha ritenuto assorbente la nomina del commissario ad acta e ha comunque considerato sussistenti altre ragioni ostative, valorizzando la complessità e la pluralità di soggetti coinvolti nella procedura di attivazione della Carta, la mole del contenzioso seriale, i tempi tecnici necessari e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, anche d'ufficio, una penalità di mora; nel caso concreto la misura è stata esclusa per la nomina del commissario ad acta e per altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, beneficio oggetto della condanna da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15

    Chiarisce che, per l'astreinte nei confronti dell'Amministrazione, oltre al limite della manifesta iniquità operano le autonome ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., collegate anche a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere della domanda di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il titolo è stato notificato all'Amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza dell'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine congruo e può nominare sin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'Amministrazione pubblica: può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta costituisca una misura esecutiva sufficiente e sussistano ulteriori ragioni ostative, riferibili alla complessità organizzativa dell'adempimento, ai tempi tecnici, ai vincoli di bilancio, alla mole del contenzioso e alla rilevanza degli interessi pubblici.
  • La complessità della procedura amministrativa necessaria per dare esecuzione a una condanna relativa all'attivazione della Carta elettronica del docente, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi e la natura non essenziale del beneficio possono integrare, in concreto, ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla stessa Amministrazione debitrice, con facoltà di delega e senza liquidazione di compenso quando svolga funzioni commissariali quale dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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