Cassazione Penale, Sentenza n. 12001/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 388, comma 8, c.p. (falsa dichiarazione in tema di pignoramento mobiliare) perché, invitato a dichiarare l'esistenza di beni utilmente pignorabili, aveva dichiarato falsamente di non possedere altri beni mobili o immobili oltre a quelli già individuati. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge e carenza di motivazione rispetto all'art. 388 c.p., censurando l'attendibilità della persona offesa e sostenendo che, trattandosi di pignoramento mobiliare, non era tenuto a dichiarare beni immobili o conti correnti ai sensi dell'art. 492 c.p.c.; (ii) errore nell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); (iii) mancata declaratoria della prescrizione (art. 157 c.p.); (iv) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché inosservanza dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la decisione impugnata quanto agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (applicando la disciplina della legge 5 dicembre 2005, n. 251, 'ex Cirielli'; fatto commesso il 17/12/2015 e termine prescrizionale scaduto il 17/06/2023). Quanto agli effetti civili, il ricorso è stato rigettato: la statuizione di condanna al risarcimento nei confronti della parte civile è stata confermata e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il grado in esame, liquidate in euro 3.686, oltre accessori di legge. La Corte ha inoltre respinto, sul merito, le censure relative alla carenza di motivazione e all'interpretazione dell'obbligo dichiarativo (richiamando il contenuto dell'art. 492 c.p.c. e il carattere di reato di pericolo dell'art. 388 c.p.), e ha ritenuto assorbita dalla prescrizione la questione relativa all'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
Disciplina la fattispecie di falsa dichiarazione in tema di pignoramento; la Corte lo interpreta come reato di pericolo volto a tutelare l'efficacia dell'esecuzione e richiede l'obbligo dichiarativo del debitore su beni utilmente pignorabili, salvo che la non pignorabilità sia di 'piana evidenza'.
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione; la Corte d'appello aveva riconosciuto tale beneficio in parte nella motivazione di merito (richiamata nel ricorso).
art. 492 cod. proc. civ.
Obbligo processuale del debitore esecutato di dichiarare i beni utilmente pignorabili in generale (senza distinzione per tipologia di beni), interpretato dalla Corte come comprensivo di immobili, depositi bancari e redditi, salvo che la non pignorabilità sia manifestamente evidente.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la motivazione del diniego non pienamente argomentata ma ha comunque considerato la questione assorbita dalla prescrizione, essendo il proscioglimento per prescrizione più favorevole per l'imputato.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di cassazione che deduce l'estinzione del reato per prescrizione non rilevata in sede di merito e ha dichiarato estinto il reato in base ai termini applicabili ratione temporis.
art. 160 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 157 per il calcolo del termine prescrizionale e delle sue protrusioni per atti interruttivi.
legge 5 dicembre 2005, n. 251 ("ex Cirielli")
Disciplina della prescrizione vigente ratione temporis applicata dalla Corte quale normativa più favorevole: ha determinato il termine prescrizionale utilizzato per dichiarare l'estinzione del reato.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso che lamentava la mancata declaratoria della prescrizione in sede di merito.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto all'eventualità di un proscioglimento più favorevole; la Corte ha valutato che non emergessero elementi per un proscioglimento ai sensi di questa norma.
sentenza Corte Costituzionale n. 173/2022
Ha inciso sugli effetti civili del proscioglimento per particolare tenuità, obbligando il giudice che proscioglie ai sensi dell'art. 131-bis a decidere sulle domande civili; la Corte di Cassazione ha richiamato la pronuncia nel valutare l'utilità dell'eventuale accoglimento dell'art. 131-bis.
art. 538 cod. proc. pen.
Norma inserita nella discussione in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2022; la Corte ha ricordato gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sulle decisioni che pronunciano proscioglimenti.
art. 617 cod. proc. civ.
Strumento processuale (opposizione agli atti esecutivi) che il debitore può utilizzare per contestare l'invocato obbligo dichiarativo o la pignorabilità dei beni anziché sottrarsene unilateralmente.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che consente alla Corte di Cassazione, nel dichiarare l'estinzione del reato, di esaminare comunque i residui motivi ai fini della conferma o meno delle statuizioni civili impugnate.
Massime di principio
- La prescrizione può essere dedotta in cassazione anche se il giudice di merito non l'ha rilevata: il vizio è riconducibile a violazione di legge e può portare all'annullamento senza rinvio degli effetti penali quando il termine è effettivamente decorso.
- In caso di pignoramento mobiliare l'obbligo dichiarativo imposto al debitore comprende, in linea di principio, tutti i beni utilmente pignorabili (immobili, depositi bancari, redditi), salvo che la non pignorabilità sia di chiara e immediata evidenza.
- Il debitore non può unilateralmente dichiarare l'inutilizzabilità o la non pignorabilità dei beni: la via ordinata per contestare la pignorabilità è l'opposizione agli atti esecutivi (es. art. 617 c.p.c.).
- Le questioni di merito relative all'attendibilità delle prove o alla valutazione della prova sono in genere inammissibili in cassazione se si configurano come riesame del merito; la cassazione è vocata a controlli di legge e motivazione, non a riconsiderare valutazioni probatorie non viziate per motivazione illogica o contraddittoria.
- Il proscioglimento per prescrizione è, in termini di vantaggio processuale per l'imputato, più favorevole rispetto al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità: quando la prescrizione è accertata, questioni relative all'art. 131-bis possono risultare assorbite.
- Se il titolo penale è estinto per prescrizione, le pretese civili possono comunque sopravvivere ed essere confermate: la decisione sulla responsabilità civile e sulle spese può essere mantenuta anche se la condanna penale è annullata per prescrizione.
- La motivazione del giudice deve spiegare i presupposti fattuali delle valutazioni rilevanti (es. l'intensità del dolo per escludere la tenuità): apodittiche affermazioni prive di punti di riferimento fattuali possono essere censurate, sebbene la censura possa risultare priva di utilità praticabile se la prescrizione è intervenuta.
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